Orinetamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'art. 14 del D.lgs n. 33/2013 riguardanete gli Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

L'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" stabilisce che:
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo ;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.




Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano i compensi di qualsiasi natura, effettivamente erogati, connessi all’assunzione della carica dei titolari di incarichi politici. Nel caso si vogliano indicare i gettoni di presenza, l’obbligo va assolto con la specifica indicazione dei gettoni di presenza effettivamente versati (ANAC orientamento n. 48/2014 ).

 

L’art. 14 si applica a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ovvero il 20 aprile 2013. Alla scadenza dell’incarico o del mandato i dati rimangano pubblicati per i tre anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 4 della legge 441/1982, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ANAC orientamento n. 49/2014 ).

 

Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe attestano, secondo quanto previsto dall’art. 14 c. 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009, l’avvenuta pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ovvero la mancata pubblicazione, incompletezza e non aggiornamento degli stessi, dandone comunicazione, in questi ultimi casi, all’autorità amministrativa competente ad avviare il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 c. 3 del d.lgs. n. 33/2013.
Qualora i dati citati non siano stati pubblicati, l’autorità amministrativa competente all’istruttoria del procedimento sanzionatorio ex art. 47 c. 3 del d.lgs. n. 33/2013, come individuata ai sensi della delibera ANAC n. 66/2013, accerta se ciò sia imputabile alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni da parte del titolare dell’organo di indirizzo politico ovvero all’inerzia del soggetto che, tenuto alla pubblicazione di tali dati, pur avendoli ricevuti, non ha provveduto a pubblicarli (Orientamento n. 46/2014).

 

Per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 non è sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, tenuto conto che l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, a cui la citata lett. f) rinvia, fa espresso riferimento alla copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Tuttavia, è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o dell’amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione (Orientamento n. 14/2014).


Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013). Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 all’“autorità amministrativa competente” ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Con comunicato del 14 marzo 2014 pubblicato sul proprio sito istituzionale,
l’Autorità ha chiesto a tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l’apposita procedura telematica “Campagna trasparenza”, attestazioni specifiche sull’inosservanza dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con l’indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l’elenco previsto dall’art. 45 c. 4 del medesimo decreto.

Al riguardo, si precisa che dette attestazioni devono contenere esclusivamente rilevazioni aggiornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione a questa Autorità.

Si rammenta che i dati inseriti nell’elenco saranno esclusivamente quelli rilevati dagli OIV, e dagli organismi con funzioni analoghe, come non pubblicati, non completi o non aggiornati. Ricade sugli OIV e sugli organismi con funzioni analoghe, dunque, la responsabilità in ordine alla correttezza e all’aggiornamento di quanto rilevato e comunicato all’Autorità.

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 14 “concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione” e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 1 livello “Organizzazione” e sotto-sezione di 2 livello “Sanzioni per mancata pubblicazione dei dati”.
E’ utile evidenziare che:
con delibera n. 65/2013, l’Autorità ha indicato l’ambito di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto;
ai sensi dell’art. 49 c. 3 del d.lgs. 33/2013, l’applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l’Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l’individuazione dell’”autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell’adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina.
Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, di segnalare, contestualmente all’invio dei dati a questa Autorità per la formazione dell’elenco di cui all’art. 45 c. 4, i casi di mancata od incompleta comunicazione dei dati previsti dall’art. 47 c. 1 all’”autorità amministrativa competente” come sopra individuata presso l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. I provvedimenti sanzionatori adottati devono essere pubblicati sul sito istituzionale (art. 47 c.1).
Agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, che alla data del 26 maggio 2014 hanno già inviato i dati per la formazione dell’elenco ex art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ha trasmesso un’apposita comunicazione con richiesta anche di aggiornamento dei dati.
In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all’”autorità amministrativa competente” in caso di rilevata inosservanza dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013.


Delibera n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013.

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti, con riguardo all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ”Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” i seguenti quesiti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione, alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di attuazione del comma 1, lett. f), all’individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti le dichiarazioni patrimoniali previste dall’art. 47, commi 1 e 3 del medesimo decreto:
1. Nota del 12 aprile 2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – di Milano con la quale si richiede un parere in ordine all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 agli organi di indirizzo e di controllo della medesima fondazione.
2. Nota del 27 maggio 2013 del Segretario del Comune di Gardone Val Trompia (Brescia) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai componenti delle Giunte comunali.
3. Nota del 31 maggio 2013 della Prefettura di Pavia con la quale si richiede di chiarire la corretta interpretazione dell’art. 14, comma.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni.
4. Nota del 4 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di San Gregorio da Sassola (Roma), con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e sulla decorrenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14.
5. Nota del 5 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di Vernante (Cuneo), con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai comuni non interessati dalle consultazioni elettorali.
6. Nota del 10 giugno 2013 del Sindaco del Comune di Cologno al Serio (Bergamo), con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai componenti delle Giunte comunali.
7. Nota del 18 giugno 2013 dell’Ufficio URP e Comunicazione istituzionale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con la quale si richiede se gli organi di indirizzo polito amministrativo dell’ente sono tenuti alla pubblicazione dell’ultima dichiarazione dei redditi prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.
8. Nota del 14 giugno 2013 del Comune di Seregno (MB) con la quale si richiedono chiarimenti in merito ai soggetti da includere tra i “parenti entro il secondo grado” ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. f).
9. Nota del 18 giugno 2013 del CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politico nelle stesse.
10. Nota del 19 giugno 2013 dell’Ufficio segreteria del Sindaco del Comune di Lipomo (Como) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e Unioni di Comuni.
11. Nota del 19 giugno 2013 della Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai soggetti che nei comuni, oltre ai consiglieri comunali, sono tenuti a fornire i dati di cui all’art. 14, e il soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 33/2013.
12. Nota del 20 giugno del Segretario del Comune di Città di Castello (Perugia) con la quale si richiede un parere in ordine all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, la decorrenza degli obblighi di pubblicazione da esso previsti, nonché l’esistenza di un’autonomia regolamentare in capo ai consigli comunali nella determinazione delle modalità di attuazione delle previsioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
13. Nota del 26 giugno 2013 del Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Alzate Brianza (Como) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità ai Comuni dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 con riguardo alla dimensione demografica.
14. Nota del 2 luglio 2013 del Dirigente del Settore Amministrativo Generale del Comune di Venaria Reale (Torino) con il quale si richiede un parere in merito alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14.
15. Nota del 3 luglio 2013 del Segretario del Comune di Castel Mella (Brescia) con la quale si richiede un parere sull’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici – Sindaco, assessori e consiglieri- nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
16. Nota dell’8 luglio 2013 di un Consigliere del Comune di Sellero (Brescia) con la quale si evidenziano criticità in merito all’applicazione alle unioni di comuni dell’art. 14, comma 1, lett. f).
17. Nota del 10 luglio 2013 di un privato con cui si richiede se l’obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 è posto in capo solo agli organi di indirizzo politico eletti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs n. 33/2013 o anche a quelli eletti precedentemente a tale data.
18. Nota dell’11 luglio del Segretario del Comune di Bovino (Foggia) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.
19. Nota del 22 luglio del Segretario del Comune di Camposanto (Modena) con la quale si richiede se l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord con popolazione complessiva di circa 80.000 abitanti è tenuta alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) relativi al sindaco del Comune di Camposanto componente della Giunta della medesima unione.
20. Nota del 25 luglio del Sindaco del Comune di Canneto sull’Oglio (Mantova) con la quale si richiede un parere sull’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI” (art. 11, comma 1 del d.lgs. n 33/2013)

b) le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che provvedono all’attuazione secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti (art. 11, comma 3 del d.lgs. n.33/2013)

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 22, comma 3, del
d.lgs. n. 33/2013 all’art. 14 del medesimo decreto sono, altresì, tenuti alla pubblicazione dei dati in questione:

a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013)

b) le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013). Sono, comunque, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 33/2013).

c) enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni. Sono, infatti considerati, enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 22, comma 3 d.lgs. n.33/2013)
Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013 ai Comuni

Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.
Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.
Tenuto conto, inoltre, della formulazione dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 che individua quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

Individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.
Decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).
A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 “si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.
Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.

Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013

Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei
componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.

Soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, del d.lgs n. 33/2013

La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

Dati e informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013
Per i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013 si rinvia all’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera CiVIT n. 50/2013.

Art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 – In materia di regime sanzionatorio per specifici obblighi di pubblicazione
In relazione ai contenuti dell’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, in materia di regime sanzionatorio per specifici obblighi di pubblicazione, la Commissione ha adottato la delibera n. 66/2013

LA COMMISSIONE
Rilevato che sono pervenuti, con riguardo all’attuazione dell’art. 47 del d.lgs n. 33/2013, “Sanzioni per casi specifici” i seguenti quesiti in ordine ai soggetti destinatari delle sanzioni, al procedimento sanzionatorio e all’autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione:
1. Nota del 27 maggio del dirigente affari generali del Comune di Lissone (Monza-Brianza) con la quale si richiedono chiarimenti in ordine al soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, sull’esistenza di un’autonomia regolamentare in capo agli enti locali nella graduazione delle sanzioni e sulla sanzionabilità del comportamento omissivo degli organi di indirizzo politico riscontrato negli anni successivi all’assunzione in carica.
2. Nota del 10 giugno 2013 del Segretario del Comune di Jesolo (Venezia) con la quale, in riferimento alle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, si richiedono chiarimenti in merito alla decorrenza dell’inadempimento ai fini dell’irrogazione della sanzione, all’autorità competente all’irrogazione della medesima, ai compiti in capo al responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di violazione degli obblighi in questione, all’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/1981 e alla natura della sanzione dell’art. 47 nel caso in cui l’inadempimento perduri nel tempo.
3. Nota del 18 giugno 2013 del Comune di Seregno (Monza- Brianza) con la quale si richiedono chiarimenti riguardo la quantificazione delle sanzioni di cui all’art. 47 e alla autorità competente ad irrogare le stesse.
4. Nota del 19 giugno 2013 del Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordine al soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, commi 1 e 3, del d.lgs n. 33/2013.

Considerato il tenore delle richieste relative, complessivamente, al sistema sanzionatorio disciplinato dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013;
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, c.1, del d.lgs. n. 33/2013
ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO
Gli obblighi di trasparenza sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio
L’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto.

L’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la lett. f) prevede la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.

Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i dati e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito web.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, sulla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione ed, in particolare, sull’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) ai comuni, si rinvia alla delibera n. 65/2013.

Ai sensi dall’art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute, invece, a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate, con l’esclusione delle società menzionate al c. 6, i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, l’art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.
L’inadempimento a carico degli amministratori societari si configura, in caso di mancata pubblicazione dei dati, entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per l’indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Per una elencazione dettagliata dei contenuti e l’ambito soggettivo di applicazione, si rinvia all’allegato 1) della delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

La tipologia delle sanzioni
L’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati
Le sanzioni previste dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte:
- sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall’art. 14 e dall’art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 22, c. 2;
- sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disciplinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e valutazione dell’inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:
- con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all’art. 14, la pubblicazione, da parte della CIVIT, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell’amministrazione o dell’organismo interessato, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 14;
- per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.

Nello specifico, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a


10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato.

La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi, così come nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a quest’ultimo applicabili le sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33/2013.

Analoga sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è disposta sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, c. 2 del d.lgs n. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell’art. 47, c. 2, secondo periodo.

Pubblicazione sul sito della CiVIT dei casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14

In caso di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, dalla lett. a) alla lett. f) del d.lgs n. 33 /2013 relativi agli organi di indirizzo politico, la CIVIT pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 45, c. 4, ultimo periodo, i nominativi dei soggetti ai quali quelle informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. E’ sanzionata pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta comunicazione da parte dell’interessato, che dalla inerzia del funzionario responsabile della pubblicazione il quale, pur disponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli.

Ne consegue che qualora il Responsabile della trasparenza – o altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, o da un atto organizzativo interno, o da altra disposizione anche regolamentare di ciascuna amministrazione (si rinvia, in merito, al paragrafo 2.2. della delibera CiVIT n. 50/2013) – non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l’OIV accertino che il responsabile della pubblicazione – qualora diverso dal Responsabile della trasparenza in base agli atti sopra citati – non ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT l’inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l’eventuale successivo adempimento.

La pubblicazione da parte della CiVIT dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione può conseguire, altresì, da una segnalazione da parte dell’OIV o derivare dall’attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza e sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti alla CiVIT dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs n. 33/2013.
I nominativi rimangono pubblicati sino al completo adempimento da parte dell’amministrazione che dovrà essere tempestivamente segnalato alla CiVIT da parte del Responsabile della trasparenza.
Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie

Con riguardo al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 47, c. 3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.

In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina. L’adozione del regolamento deve essere tempestiva.

Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981.

Si evidenzia che il procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell’OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione.

Con riferimento al procedimento sanzionatorio per l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 14 relativamente agli organi di indirizzo politico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che la disciplina sia demandata ai d.P.C.M. regolati dall’art. 49, c. 2 del d.lgs. 33/2013. Una soluzione di questo tipo, da un lato, favorisce l’uniformità della disciplina da applicare ai componenti del governo nazionale e la semplicità del relativo processo decisionale; dall’altro lato, trova un suo saldo fondamento normativo nello stesso articolo 95 della Costituzione e nella attribuzione che esso fa al Presidente del Consiglio del potere di mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo. Nelle more dell’adozione dei citati d.P.C.M, i
Responsabili della trasparenza vigilano sull’adempimento degli obblighi di cui all’art. 14 e segnalano i casi di mancato o ritardato inadempimento alla CiVIT.
Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano “a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013).
A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l’inadempimento, è presupposto per l’avvio del procedimento sanzionatorio. Si ricorda che per le sanzioni irrogate per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, a conclusione del procedimento, le amministrazioni o gli organismi interessati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, c. 1).
La CiVIT nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l’effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione.

Il potere di vigilanza e controllo degli OIV e della CiVIT sugli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2

Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell’art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, accertano d’ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente delibera, o a seguito di richiesta da parte della CiVIT, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v. delibera CiVIT n. 50/2013).

La CiVIT esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e comunica, anche ai vertici politici, gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, alla Corte dei Conti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, laddove non coincida con il Responsabile della trasparenza, esercita comunque un’attività di monitoraggio sull’efficace attuazione di quanto previsto dalla presente delibera in relazione ai compiti attribuiti a tale soggetto dalla legge n. 190/2012.