L'Italia è 97esima su 103 Paesi in materia di diritto di accesso all'informazione e secondo l'ultimo rapporto di Transparency International: Italia penultima in Europa e 61° nel mondo per corruzione percepita

 

Nella ventunesima edizione del CPI (2015) - Indice di Percezione della Corruzione 2015 l’Italia è penultima in Europa (seguita solamente dalla Bulgaria e dietro altri Paesi generalmente considerati molto corrotti come Romania e Grecia, entrambi in 58° posizione con un punteggio di 46) al 61° posto nel Mondo con un voto di 44 su 100 (guadaganando un punto rispetto allo scorso anno).

Prima in classifica la Danimarca. Sprofonda il Brasile dopo il caso Petrobras.

Rispetto allo scorso anno si assiste ad un minimo miglioramento nel giudizio sul nostro Paese, che infatti guadagna un punto (da 43 a 44) e 8 posizioni nel ranking mondiale (da 69 a 61).

Pur migliorando a livello globale rispetto agli anni precedenti, la posizione dell’Italia rimane purtroppo in fondo alla classifica europea, seguita solamente dalla Bulgaria e dietro altri Paesi generalmente considerati molto corrotti come Romania e Grecia, entrambi in 58° posizione con un punteggio di 46.

All’interno degli ecosistemi mondiali si sottolinea il crollo del Brasile, duramente colpito dal caso Petrobras, che ha perso 5 punti ed è passato dal 69° posto al 76°, mentre al vertice e in coda alla classifica la situazione rimane pressoché invariata: Somalia e Corea del Nord si confermano anche quest’anno come i due Paesi più opachi, mentre la Danimarca è nuovamente campione di trasparenza.

CLASSIFICA GLOBALE

 

Decreto trasparenza: Il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio ha approvato in via preliminare lo schema di decreto sull'accesso ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta del decreto attuativo della Legge Madia di Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 124/2015) che, nelle intenzioni del Governo dovrebbe diventare il "Freedom of Information Act" (Foia) italiano, una nuova legge di accesso all'informazione in linea con i migliori standard internazionali.

 

DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, della Costituzione;

Visto l’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione .........;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione ............;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ......; Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo CAPO I

(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33)

Art.1

(Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

Art.2

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di”, sono sostituite dalle seguenti: “dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e”.

Art.3

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013

  • Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.”.

  • Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) -1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

    2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
    a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali;
    b) alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre;
    c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministra
    zioni.

    3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.”.

    Art.4

    (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole “i dati oggetto” sono inserite le seguenti: “di accesso civico e”;

    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.

    1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.”.

    Art.5

    (Dati pubblici aperti)

    1. Dopo l’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) è inserito il seguente Capo: “CAPO I-BIS–DATI PUBBLICI APERTI”;

    b) è inserito il seguente articolo: “Art. 4-bis (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche) – 1. L’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensionedeidati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce un sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.

    2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

    3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.”.

    Art.6

    (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) - 1.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

    2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione.

    3. L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

    4. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, a trasmettere al richiedente i dati richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile

    della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
    5. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 3, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo.

    6. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.
    7. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 8.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

    2. Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti: “Art. 5-bis (Limiti all’accesso civico) -1. Salvo che si tratti di dati soggetti a obbligo di pubblicazione, l’accesso civico di cui all’articolo 5 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio rilevante, verosimile e specifico alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

    a) la sicurezza pubblica;
    b) la sicurezza nazionale;
    c) la difesa e le questioni militari;
    d) le relazioni internazionali;
    e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
    h) il segreto di Stato;
    i) gli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

    2. L’accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

    a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

    3.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati, deve essere consentito l’accesso agli altri dati.
    4. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

    Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche) – 1.Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

    a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorità statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai

    sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
    b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

    c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi diricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 162, comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione,sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche , nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

    3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

    a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all’attività svolta e all’organizzazione interna in relazione all’attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
    b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesie ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;

    c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
    d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati ;

    e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori,
    4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

    5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.”.

    3. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente Capo: "CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI".

    Art.7

    (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7-bis (Limiti alla pubblicazione)-1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

    2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

    3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

    4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

    5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

    6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

    7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

    8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.”.

    Art.8

    (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. a)  al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.”.

    2. b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.”.

      Art.9

      (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. a)  al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6.”;

      2. b)  il comma 2 è abrogato.

    2. Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati) -1. Le

      pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

      2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione del dato, dell’informazione o del documento da loro detenuto all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.

      3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.

      4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.”.

    Art.10

    (Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;
    b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”;

    c) il comma 2 è abrogato;
    d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”;
    e) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;” e la lettera d) è soppressa.

    Art.11

    (Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:
    1) dopo le parole “e ogni atto” sono inserite le seguenti: “, previsto dalla legge o  comunque adottato,”;
    2) dopo le parole “i codici di condotta” sono inserite le seguenti: “le misure  integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione”;

    b) il comma 1-bis è abrogato.

    Art 12
    (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole: “e le risorse a disposizione” sono soppresse.

    Art.13

    (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    All’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici”;
    b) al comma 1, le parole “di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico” sono sostituite dalle seguenti: “anche se non di carattere elettivo” e le parole “le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano”.

     

     

    Art.14

    (Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

     

    la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”;

    al comma 1, all’alinea, le parole “Fermi restando gli obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi”, dopo le parole “relative ai titolari di” sono inserite le seguenti: “cariche di governo,”, dopo le parole “a qualsiasi titolo conferiti,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione,” e dopo la parola “nonché” sono inserite le seguenti: “di incarichi”;

    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

    1-ter. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.”;

    d) all’amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.”.
    e) il comma 5 è abrogato;

    dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Ciascun dirigente comunica,

    f) dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: “15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

    b) il curriculum vitae;

    c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

    2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

    Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi) -1. L'albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.

    2.L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

    3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordatoe quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

    4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.”.

    Art.15

    (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. a)  al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituitedalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni”;

    2. b)  al comma 2, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituitedalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni”.

      Art.16

      (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. a)  al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”e le parole “con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,” e “La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.” sono soppresse;

    2. b)  al comma 2, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni”e le parole “articolato per aree professionali,” sono soppresse.

      Art.17

      (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. Al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”.

    Art.18

    (Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole “presso l’amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonché i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”;

    b) alcomma 2, le parole “, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate” sono soppresse.

    Art.19

    (Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. a)  il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”;

    2. b)  il comma 3 è abrogato.

      Art.20

      (Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”.

    b) al comma 2, le parole “Fermo restando” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bise”.

    Art.21

    (Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

    1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. a)  al comma 1, le parole “Ciascuna amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione” e dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;

    2. b)  al comma 2, le parole “Per ciascuno degli enti” sono sostituitedalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti”;

    3. c)  al comma 3, le parole “, in applicazione degli articoli 14 e 15.” sono sostituite dalle seguenti: “dirigenziale.”;

    4. d)  al comma 4, dopo le parole “dell’amministrazione interessata” sono inserite le seguenti: “ ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)”;

    5. e)  il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi >dell’Unione europea,e loro controllate.”.

       

      Art.22

      (Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      al comma 1,
      1) la lettera a) è soppressa;
      2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto  previsto dall’articolo 9-bis”;
      3) la lettera c) è soppressa;

      4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi degli articoli 11 e 15 legge 7 agosto 1990, n. 241”; 

      comma 2 è abrogato.

      Art.23

      (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      (Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      a)

      al comma 1,
      1) la lettera a) è soppressa;
      2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto

      previsto dall’articolo 9-bis”;
      3) la lettera c) è soppressa;
      4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi degli articoli 11

      1. Al comma 3 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico” sono soppresse.

      Art.24

      (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. Al comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le regioni, le province” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9- bis,le regioni, le province”;

      Art.25

      (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. Al comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni”;

      Art.26

      (Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni" e dopo le parole “immobili posseduti” sono inserite le seguenti: “o detenuti”.

      Art.27

      (Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. Il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”.

      Art.28

      (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. a)  al comma 1, dopo le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “e i gestori di pubblici servizi”;

      2. b)  al comma 2:
        1) dopo le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “e i gestori di pubblici servizi,”;
        2) alla lettera a), le parole “, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato” sono soppresse;
        3) la lettera b) è abrogata.

        Art.29

        (Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. Al comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni".

      Art.30

      (Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. a)  Alcomma 1, lettera c) le parole “il nome del responsabile” sono sostituite dalle seguenti: “l’ufficio”;

      2. b)  la lettera n) del comma 1 è soppressa;

      3. c)  le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.

        Art.31

        (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

      a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
      b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
      c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
      d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
      e) le delibere a contrarre;

      f) l’elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e dell’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
      2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

      Art.32

      (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni " e le parole da: “tempestivamente” a “ex ante;” sono soppresse;
      il comma 2 è sostituito dal seguente: “2.Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

      dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.”.

      Art.33

      (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

       

      dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.”;

      al comma 3, le parole “, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,” sono soppresse;

      al comma 6, dopo le parole “«Liste di attesa»,” sono inserite le seguenti: “i criteri di formazione delle liste di attesa,”.

      Art.34

      (Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. a)  al comma 1, le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;

      2. b)  il comma 2 è abrogato;

      3. c)  ilcomma 4 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal

        seguente: “4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.”.

        Art.35

        (Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. Al comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

      Art.36

      (Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole “la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,” e le parole “la CIVIT”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “L’autorità nazionale anticorruzione”;

      b) al comma 1, le parole “l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.” sono sostituite dalle seguenti: “di procedere, entro un termine non superiore a

      trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.”;
      c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: “Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all'ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.”.

      Art.37

      (Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) b)

      la rubrica è sostituita dalla seguente: “Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”;
      al comma 1, le parole “o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” sono sostituite dalla seguente: “e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis,”.

      Art.38

      (Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. a)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.”;

      2. b)  il comma 3 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente: “3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.”.

        Art.39

        (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

      1. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1 le parole “Il Dipartimento della funzione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “L’Autorità nazionale anticorruzione”;

      b) al comma 3 le parole “con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Autorità nazionale anticorruzione”;

      c) al comma 4 le parole “I decreti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli standard, i modelli e gli schemi”;

      d) al comma 5 le parole “Le amministrazioni di cui all’articolo 11,” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 2-bis,”.

      CAPO II
      (MODIFICHE ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190)

      Art.40

      (Modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

      1. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) b)

      La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;”;
      dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”;

      il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.”;

      la lettera c) del comma 4 è soppressa;
      il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Le amministrazioni di piccole dimensioni

      possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo

      c)

      d) e)

      agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel

      rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.”; f) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i

      dirigenti in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;

      g) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”;

      h) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.”;

      i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole “di cui al comma 16,” sono inserite le seguenti: “anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione,” e dopo le parole “rischio di corruzione,” sono inserite le seguenti: “e le relative misure di contrasto,”;

      j) alla lettera d) del comma 9 le parole “monitorare il” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio del”;

      k) alla lettera e) del comma 9 le parole “monitorare i” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio dei”;

      l) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.”.

      CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.41

      (Disposizioni transitorie)

      1. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall’articolo8, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, e, ove necessario trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124 i soggetti di cui all’articolo 9-bispossono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.”.

      Art.42

      (Abrogazioni)

      1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:

        1. a)  l’articolo 4;

        2. b)  l’articolo 10;

        3. c)  l’articolo 11;

        4. d)  il comma 3 dell’articolo 20;

        5. e)  l’articolo 24;

        6. f)  l’articolo 25;

        7. g)  l’articolo 34;

        8. h)  l’articolo 39, comma 1, lettera b);

        9. i)  l’articolo 42, comma 1, lettera d)

      2. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l’articolo 1 è abrogato.

      3. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa.

      4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell’articolo 1 sono abrogati.

      5. I richiami effettuati all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all’articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall’articolo 3 del presente decreto.

       

      RELAZIONE ILLUSTRATIVA
        DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

       

      Il decreto legislativo attua la delega di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel suo complesso, il decreto-legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standards internazionali; dall’altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

      In particolare, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i seguenti obiettivi: ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

      Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

      Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

      Il provvedimento, suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie), si compone di 42 articoli, dei quali sinteticamente se ne illustra, di seguito, il contenuto.

      Le modifiche apportate dall’articolo 1 riguardano il titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel quale si inserisce espressamente il riferimento al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto.

      L’articolo 2 , che novella l’articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è volto a specificare la nozione di principio generale di trasparenza, la quale deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

      L’articolo 3 novella l’articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013, specificando e ampliando l’oggetto del provvedimento normativo. La trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso (c.d. accesso civico) di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo il paradigma del Foia, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse.
      In considerazione delle nuove modalità di realizzazione del principio di trasparenza, si è provveduto a riordinare il testo del decreto legislativo n. 33 del 2013, individuando i principi generali e comuni applicabili ad entrambe le modalità (accesso civico e pubblicazione) e disciplinandole singolarmente.

      In tal senso, l’articolo 2-bis introdotto dal presente decreto riporta l’ambito di applicazione precedentemente disciplinato nell’articolo 11. In particolare, si specifica che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

      L’articolo 4 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Anche in questo caso si specifica che chiunque ha diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico. Vengono inoltre introdotti due ulteriori commi: uno (comma 1-bis) volto a prevedere che, qualora siano coinvolti dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive. Il secondo (comma 1-ter) introduce una sorta di “clausola di flessibilità”, prevedendo in capo all’Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, il potere di “precisare” gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.

      Con l’articolo 5 vengono introdotti il nuovo Capo I-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, dedicato ai dati pubblici aperti, e l’articolo 4-bis in materia di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni, viene previsto che l’Agid gestisca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il sito internet denominato “Soldi pubblici” tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni pubblichino sui propri siti i dati di cui sopra indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti.

      L’articolo 6 sostituisce interamente il previgente articolo 5, e reca disposizioni in materia di dati pubblici aperti e accesso civico. In tale nuovo istituto, anche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, si ricomprende la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un’ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato. Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso che prima prevedeva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione dei dati, mentre ora si obbliga l’amministrazione anche a fornire il dato.

      Come già sopra osservato, a differenza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cambia la legittimazione soggettiva: per l’accesso civico non è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale è chiesto l'accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

      In particolare, in relazione alle ricordate due modalità di esplicazione del principio di trasparenza, si amplia la platea dei soggetti a cui può essere avanzata la richiesta che non richiede motivazione – e, sulla quale, l’amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali l’istanza si intende respinta -: all’ufficio relazioni con il pubblico, o ad altro ufficio espressamente indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, ovvero al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel qual caso l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

      In presenza di soggetti controinteressati, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

      Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente. Infine, si limita l’ambito di applicazione della previsione che riguarda le segnalazioni che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve effettuare (ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013), prevedendo che le stesse vengano effettuate solo nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Vengono, inoltre, introdotti due ulteriori articoli: l’articolo 5-bis, il quale individua in modo puntuale gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è possibile rifiutare la richiesta di accesso civico (ad esempio, interessi pubblici inerenti, tra gli altri, la sicurezza pubblica o nazionale; interessi privati inerenti, tra gli altri, la protezione dei dati personali e la libertà e la segretezza della corrispondenza) – ferma restando, ad ogni modo, l’esclusione del diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 -, e l’articolo 5-ter, che disciplina l’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, rimettendo al Comstat l’adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.

      L’articolo 7 introduce l’articolo 7-bis riproducendo il contenuto dell’articolo 4 che in relazione alla nuova impostazione va riferito esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione, fissandone i relativi limiti.


      L’articolo 8 modifica l’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilendo il diritto di accedere comunque, mediante l’istituto dell’accesso civico, ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria decorso il termine di cinque anni dal suddetto obbligo di pubblicazione. Inoltre, affida all’Autorità nazionale anticorruzione il potere di diminuire (rispetto alla disciplina generale, fissata in cinque anni) la durata di pubblicazione di dati e documenti, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché sulle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso.

      L’articolo 9 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, disponendo una serie di modifiche alla disciplina sull’accesso alle informazioni pubblicate sui siti. Le novelle sono, in primo luogo, rivolte a rendere agevole l’accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni. A questo fine, per evitare duplicazioni (e dunque confusione nei fruitori del servizio), si prevede che la pubblicazione degli stessi, nella sezione “Amministrazione trasparente”, possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando comunque la qualità di tali informazioni. Infine, viene abrogata la previsione del decreto legislativo n. 33 del 2013 che prevedeva il trasferimento di documenti, dati e informazioni all’interno della sezione archivio, una volta scaduto il termine di durata dell’obbligo di pubblicazione.
      Con lo stesso articolo viene, inoltre, introdotto l’articolo 9-bis, che contiene modalità semplificate per le amministrazioni che consentono alle stesse di adempiere agli obblighi di pubblicazione, evitando nel contempo che su siti diversi siano pubblicati dati tra loro discordanti.

      Si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l’indicazione sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.

      L’articolo 10 modifica l’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introducendo una rilevante misura di semplificazione. Si prevede, infatti, la soppressione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e si prevede che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Al fine di coordinare la disposizione con il piano triennale per la prevenzione della corruzione si prevede che le misure procedimentali e organizzative del Piano costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

      L’articolo 11 introduce un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali (obblighi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nei quali vanno inseriti anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. Prevede, inoltre, misure di semplificazione, eliminando l’obbligo di pubblicazione, a carico del responsabile della trasparenza, dello scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

      L’articolo 12 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.
      Gli articoli 13 e seguenti vanno a modificare il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione. Più nello specifico, l’articolo 13 modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, circa gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, nonché di incarichi dirigenziali. Si specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative ai titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali anche qualora conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. Inoltre, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati alle retribuzioni, si prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi erogati a ciascun dirigente a carico della finanza pubblica, previa comunicazione degli stessi all’amministrazione presso la quale presta servizio. Viene, altresì, previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti siano indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, indicati sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale. Conseguentemente, sono stati abrogati i commi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi agli incarichi dirigenziali.

      Il successivo articolo 14 interviene, invece, sulla disciplina che attiene all’obbligo di pubblicazione di dati e informazioni che riguardano i titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione o consulenza (articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013), che vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali.

      Con l’articolo 14, vengono, altresì, introdotti due articoli, l’articolo 15-bis e 15-ter. L’articolo 15- bis prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. L’articolo 15-ter reca, invece, obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. In particolare, il comma 1 prevede che l'albo degli amministratori giudiziari – di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 – sia tenuto con modalità informatiche ed inserito in un’area pubblica del sito istituzionale del Ministero della giustizia e che nell’albo siano indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, l'autorità che lo ha conferito, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati; il comma 2 stabilisce che l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - pubblichi sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell’attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati; il comma 3 stabilisce che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali - di cui all’articolo 28, quarto comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 -, vengano altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti indicati, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

      Infine, il comma 4, inserito su segnalazione dell’ANAC, introduce obblighi di pubblicazione per i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di nomina prefettizia.
      L’articolo 15 , modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

      L’articolo 16 interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati. Con l’articolo17 , modificativo dell’articolo18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si coordinano le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

      L’articolo 18 modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con riferimento alle procedure di concorso, anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

      L’articolo 19 semplifica l’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, specificando, invece, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio.

      L’articolo 20 modifica l’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

      L’articolo 21 interviene sull’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di specificare – per quanto attiene agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato – che gli stessi, qualora non adempiano agli obblighi di pubblicazione prescritti, non possano ricevere da parte delle amministrazioni interessate somme a loro favore, salvo che si tratti di pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.

      L’articolo 22 semplifica l’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013, eliminando l’obbligo di pubblicare i provvedimenti relativi ai concorsi e procedure selettive, fermo restando l’obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall’articolo 19. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene altresì eliminato l’obbligo di pubblicarne il contenuto, l’oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

      Con l’articolo 23 si elimina la rilevazione d’ufficio della mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

      L’articolo 24 modifica l’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati. L’articolo 25 interviene sull’articolo 29 del citato decreto legislativo, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

      L’articolo 26 modifica l’articolo 30 del citato decreto coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili non solo posseduti ma anche, a qualsiasi titolo, detenuti con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

      L’articolo 27 modifica l’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblichino: gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti; la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio; tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardante l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.


      L’articolo 28 novella l’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, con riferimento alla pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Tale obbligo di pubblicazione, già previsto per le pubbliche amministrazioni, si estende anche ai gestori dei pubblici servizi. Si segnala, in particolare, l’eliminazione, in riferimento ai costi contabilizzati, dell’indicazione a quelli effettivamente sostenuti e a quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Viene, inoltre, abrogata la lettera b) del comma 2, che prevedeva la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

      L’articolo 29, modifica l’articolo 33 del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione.

      L’articolo 30 , che modifica l’articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce misure di semplificazione, eliminando l’obbligo di pubblicare i risultati delle indagini di custode satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati (articolo 35, comma 1, lettera n), le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. L’articolo 31 sostituisce l’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel senso di specificare gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni pubbliche e per le stazioni appaltanti, per quanto attiene ai dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

      L’articolo 32 modifica l’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, con la disposizione di cui all’articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

      L’articolo 33 , include nell’obbligo previsto dall’articolo 41 anche i dati relativi ai responsabili di strutture semplici, nonché prevede la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa. L’articolo 34 modifica l’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti con la soppressione dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

      L’articolo 35 modifica l’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recando disposizioni di coordinamento normativo.

      L’articolo 36 modifica l’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo in capo all’Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, la possibilità di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di trenta giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene, inoltre, prevista la segnalazione del mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione - da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata - ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni

      L’articolo 37 , modificando l’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce una specifica disciplina riguardo alla responsabilità che deriva dall’inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell’accesso civico: si prevede che tali inadempienze costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

      Art. 38. Per quanto attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza, si prevede - attraverso la modifica del comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (ad opera dell’articolo 38 )- che, le sanzioni previste siano irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione che disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’irrogazione delle stesse. Inoltre, si dispone l’applicazione della sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.

      L’articolo 39 modifica l’articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013, affidando all’Autorità nazionale anticorruzione la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

      L’articolo 40 , integrando l’articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, apporta una modifica all’articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 2011, al fine di coordinare il relativo ambito di applicazione con quello previsto dal decreto in esame.

      L’articolo 41 novella l’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si tratta, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

      In via preliminare, si segnala che non è stato ritenuto opportuno apportare modifiche formali alla legge n. 190 del 2012, fermo restando il presupposto che alcune funzioni in materia sono state già trasferite dal Dipartimento della funzione pubblica all’ANAC dal decreto-legge n. 90 del 2014.
      In particolare, si affida all’ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione.

      Anche al fine di coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, il Piano nazionale, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, rappresenta un atto di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubblichedi cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell’adozione dei proprio piani triennali di prevenzione della corruzione.

      Si interviene, inoltre, a meglio disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle amministrazioni pubbliche: l’organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’organismo indipendente di valutazione.

      Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato tra i dirigenti in servizio dall’organo di indirizzo (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), si prevede che debba segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

      Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest’ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell’incarico conferito (ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013,n. 39).

      Si prevede, poi, che l’organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l’adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.
      In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che, negli enti locali, esso è approvato dalla giunta.

      Per quanto riguarda, infine, i compiti e le funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico- gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L’Organismo, infine, riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

      Per quanto attienealle modalità di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori.
      Nel piano, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

      Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano.
      Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del piano.

      È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all’Organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell’amministrazione.

      Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta fermo, altresì, il caso in cui qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.

      Infine, l’articolo 42 contiene una disposizione transitoria, che permette l’attuazione dell’articolo 9- bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendone l’entrata in vigore decorso un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine viene previsto che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni assolveranno agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati alle banche dati e la pubblicazione del relativo link.

      Con l’articolo 43 si provvede a individuare puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa.

       

      Parere del Consiglio di Stato Nuovo Decreto Trasparenza : Numero 00515/2016 e data 24/02/.

      Il Consiglio di Stato, con parere n. 515/2016, ha dato parere favorevole allo schema di decreto prot. 76/16 recante le modifiche al D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza).

      Il Consiglio di Stato, nell'esaminare le modifiche proposte dal Governo, ha riscontrato che la nozione del principio generale di trasparenza si sta evolvendo verso un concetto di "accessibilità totale", in quanto "la trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso di chiunque (c.d. accesso civico) ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo il paradigma del FOIA, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse".

      La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato si focalizza sul nuovo rapporto intercorrente tra il diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss. L. 241/1990 e il diritto di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013.

      Il Decreto Trasparenza riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti a qualunque fine e senza necessità di motivazioni.

      Nel parere del Consiglio di Stato permane la difficoltà, propria del nostro ordinamento, di distinguere tra open data e open government data e tra open data e trasparenza.

       

      Consiglio di Stato

      Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

      Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016

      NUMERO AFFARE 00343/2016

      OGGETTO:
      Presidenza del Consiglio dei Ministri.

      Schema di decreto legislativo recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

      LA SEZIONE

      Vista la nota prot. n. 76/16 in data 12 febbraio 2016, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016, con la relazione in data, parimenti, 12 febbraio 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;
      Considerato che nella adunanza straordinaria del 18 febbraio 2016, presente anche il Presidente aggiunto Luigi Carbone, la Sezione ha esaminato gli atti e udito il relatore Consigliere Gerardo Mastrandrea;

      Premesso.
      Con lo schema di decreto legislativo in oggetto, si intende dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione, con termine in scadenza il 29 febbraio 2016.
      Rappresenta l'Amministrazione che, nel suo complesso, lo schema di decreto legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard internazionali, dall'altro, introduce misure che consentono più efficaci azioni di contrasto alle condotte illecite ed ai fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni.
      In particolare, lo schema di provvedimento normativo è stato predisposto con l'intento di apportare alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di conseguire, avvertono gli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
      Inoltre, e non certo da ultimo, è introdotta una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (F.O.I.A.). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito, invece, per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, al contrario, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) risultano più ampi e incisivi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.
      Lo schema di decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante, come è noto, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare, in particolare, i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
      Lo schema di provvedimento, inviato in data 11 febbraio 2016 anche alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in relazione al quale andrà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, è suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie), e si compone di 44 articoli, del contenuto dei quali si dà di seguito sintetica illustrazione, sulla base di quanto riportato dall'Amministrazione.
      Le modifiche apportate dall'articolo 1 riguardano il titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel quale si inserisce espressamente il riferimento al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto.
      L'articolo 2, che novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è volto a specificare la nozione di principio generale di trasparenza, la quale deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali.
      L'articolo 3 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013, specificando e ampliando l'oggetto del provvedimento normativo. La trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso di chiunque (c.d. accesso civico) ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo il paradigma del Foia, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse.
      In considerazione delle nuove modalità di realizzazione del principio di trasparenza, si è provveduto a riordinare il testo del decreto legislativo n. 33 del 2013, individuando i principi generali e comuni applicabili ad entrambe le modalità (accesso civico e pubblicazione) e disciplinandole singolarmente.
      In tal senso, l'articolo 2-bis, introdotto dallo schema di decreto, riporta l'ambito soggettivo di applicazione disciplinato nella versione vigente dell'articolo 11. In particolare, si specifica che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
      Disciplina non difforme è rinvenibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse, anche per le società in partecipazione pubblica, di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di pubblicità e diritto alla conoscibilità. Anche in questo caso si specifica che chiunque ha diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico. Vengono, inoltre, introdotti due ulteriori commi. Il primo (comma 1-bis) è volto a prevedere che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive. Il secondo (comma 1-ter) introduce una sorta di "clausola di flessibilità", prevedendo, sempre in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, il potere di "precisare" gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa ed alle attività svolte.
      Con l'articolo 5 vengono introdotti il nuovo Capo I-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, dedicato ai "dati pubblici aperti", e l'articolo 4-bis, in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati della spesa delle pubbliche amministrazioni, viene previsto che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) gestisca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il sito internet denominato "Soldi pubblici", tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni pubblichino sui propri siti i dati sopra citati, indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti.
      L'articolo 6 sostituisce interamente il vigente articolo 5, e reca, dunque, disposizioni in materia di accesso civico a dati e documenti. In tale nuovo istituto, anche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, si ricomprende la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato. Viene, così, ampliata la disciplina in materia di accesso che prima prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione dei dati, mentre ora si obbliga l'amministrazione anche a fornire il dato.
      Come già sopra osservato, a differenza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cambia la legittimazione soggettiva: per l'accesso civico non è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale è chiesto l'accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
      In particolare, in relazione alle ricordate due modalità di esplicazione del principio di trasparenza, si amplia la platea dei soggetti a cui può essere avanzata la richiesta, che non richiede motivazione e sulla quale l'amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende respinta: all'ufficio relazioni con il pubblico, o ad altro ufficio espressamente indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ovvero al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
      In presenza di soggetti controinteressati, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.
      Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente, nel rispetto delle norme del codice del processo amministrativo.
      Infine, si limita l'ambito di applicazione della previsione che riguarda le segnalazioni che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve effettuare (ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013), prevedendo che le stesse vengano effettuate solo nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Vengono, inoltre, introdotti due ulteriori articoli: l'articolo 5-bis, il quale individua in modo puntuale gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è possibile rigettare la richiesta di accesso civico (tra gli altri, la sicurezza pubblica o nazionale, la protezione dei dati personali e la libertà e la segretezza della corrispondenza), ferma restando, ad ogni modo, l'esclusione del diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990; l'articolo 5-ter, che disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, rimettendo al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) l'adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.
      L'articolo 7 introduce l'articolo 7-bis, che, riproducendo il contenuto del vigente articolo 4, in relazione alla nuova impostazione va riferito esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione, di cui vengono fissati, e quindi ribaditi, i relativi limiti.
      L'articolo 8 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilendo il diritto di accedere comunque, mediante l'istituto dell'accesso civico, ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, decorso il termine di cinque anni dal suddetto obbligo di pubblicazione. Inoltre, viene affidato all'Autorità nazionale anticorruzione il potere di diminuire (rispetto alla disciplina generale, fissata in cinque anni) la durata di pubblicazione di dati e documenti, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, disponendo una serie di modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti. Le novelle sono, in primo luogo, rivolte a rendere agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni. A questo fine, per evitare duplicazioni (e dunque confusione nei fruitori del servizio), si prevede che la pubblicazione degli stessi, nella sezione "Amministrazione trasparente", possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando comunque la qualità di tali informazioni. Infine, viene abrogata la previsione del decreto legislativo n. 33 del 2013 che prevedeva il trasferimento di documenti, dati e informazioni all'interno della sezione archivio, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione.
      Con lo stesso articolo viene, inoltre, introdotto l'articolo 9-bis, che contiene modalità semplificate che consentono alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di pubblicazione, evitando nel contempo che su siti diversi siano pubblicati dati tra loro discordanti.
      Si prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Si specifica, inoltre, che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
      L'articolo 10 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introducendo un'importante misura di semplificazione. Si prevede, infatti, la soppressione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e si prevede che ogni amministrazione indichi, in un'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Al fine di coordinare la disposizione con il piano triennale per la prevenzione della corruzione si prevede, altresì, che le misure procedimentali e organizzative del Piano costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.
      L'articolo 11 introduce ulteriori obblighi di pubblicazione di atti normativi e generali per le pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali (obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nei quali vanno, pertanto, inseriti anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. Si prevedono, inoltre, misure di semplificazione, eliminando l'obbligo di pubblicazione, a carico del responsabile della trasparenza, dello scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.
      Gli articoli 12 e seguenti vanno a modificare il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione.
      Più nello specifico, l'articolo 12 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013, eliminando l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.
      L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, circa gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, nonché di incarichi dirigenziali. Si specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi politici, di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, anche qualora conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Inoltre, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati alle retribuzioni, si prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi erogati a ciascun dirigente a carico della finanza pubblica, previa comunicazione degli stessi all'amministrazione presso la quale presta servizio. Viene, altresì, previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti siano indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, indicati sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale. Conseguentemente, sono stati abrogati i commi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi agli incarichi dirigenziali.
      Il successivo articolo 14 interviene, invece, sulla disciplina che attiene all'obbligo di pubblicazione di dati e informazioni che riguardano i titolari di cariche di governo e di incarichi di collaborazione o consulenza (il citato articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013), che vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali.
      Con l'articolo 14, vengono, altresì, introdotti due nuovi articoli, l'articolo 15-bis e 15-ter. L'articolo 15-bis prevede obblighi di pubblicazione, a carico delle società a controllo pubblico, relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. L'articolo 15-ter reca, invece, obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. In particolare, il comma 1 prevede che l'albo degli amministratori giudiziari – di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 – sia tenuto con modalità informatiche ed inserito in un'area pubblica del sito istituzionale del Ministero della giustizia e che nell'albo siano indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, l'autorità che lo ha conferito, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati; il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - pubblichi sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell'attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati; il comma 3 stabilisce che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali - di cui all'articolo 28, quarto comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - vengano altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti indicati, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Infine, il comma 4, inserito su segnalazione dell'ANAC, introduce obblighi di pubblicazione per i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di nomina prefettizia.
      L'articolo 15 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.
      L'articolo 16, analogamente, interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis.
      Con l'articolo 17, modificativo dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013, si coordinano, invece, le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici con la disposizione di cui al citato articolo 9-bis.
      L'articolo 18 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di bandi di concorso, e prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con riferimento alle procedure concorsuali, anche i criteri di valutazione della Commissione delle tracce delle prove scritte (sembrerebbe così doversi intendere salvo refusi).
      L'articolo 19 semplifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013, eliminando un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, specificando, invece, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio.
      L'articolo 20 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che, come accennato, prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.
      L'articolo 21 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di specificare, tra l'altro, – per quanto attiene agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società di diritto privato partecipate – che gli stessi, qualora non adempiano agli obblighi di pubblicazione prescritti, non possono ricevere da parte delle amministrazioni interessate somme a loro favore, salvo che si tratti di pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.
      L'articolo 22 semplifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando, tra l'altro, l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
      Con l'articolo 23, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, si elimina la rilevazione d'ufficio della mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.
      L'articolo 24 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali con la più volte citata disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.
      L'articolo 25 interviene, in senso analogo, sull'articolo 29 del citato decreto legislativo, coordinando, in questo caso, le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche con la disposizione di cui all'articolo 9-bis.
      L'articolo 26 modifica l'articolo 30 del citato decreto, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili non solo posseduti ma anche, a qualsiasi titolo, detenuti con la disposizione di cui all'articolo 9-bis.
      L'articolo 27 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblichino: gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla "anonimizzazione" dei dati personali eventualmente presenti; la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, le relative variazioni a conto consuntivo o bilancio di esercizio; tutti i rilievi, ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
      L'articolo 28 novella l'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, con riferimento alla pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Tale obbligo di pubblicazione, già previsto per le pubbliche amministrazioni, viene esteso anche ai gestori dei pubblici servizi. Si segnala, in particolare, l'eliminazione, con riferimento ai costi contabilizzati, dell'indicazione di quelli effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Viene, inoltre, abrogata la lettera b) del comma 2 del menzionato articolo 32, che prevede la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
      L'articolo 29 modifica l'articolo 33 del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione con il richiamo del più volte citato articolo 9-bis.
      L'articolo 30, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce misure di semplificazione, eliminando l'obbligo di pubblicare i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati, nonché di pubblicare, sul sito istituzionale, le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice amministrazione digitale) e le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
      L'articolo 31 sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel senso di specificare gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni pubbliche e per le stazioni appaltanti, per quanto attiene ai dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
      L'articolo 32 apporta, invece, alcune modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, coordinandone, tra l'altro, le previsioni sugli obblighi di pubblicazione con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.
      L'articolo 33, in tema di trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale, impone di pubblicare i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, e include nell'obbligo previsto dall'articolo 41 anche i dati relativi ai responsabili di strutture semplici, nonché prevede la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa.
      L'articolo 34 modifica l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di responsabile per la trasparenza, coordinando la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti con la soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e prevedendo una disposizione specifica per controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
      L'articolo 35 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di compiti degli organismi indipendenti di valutazione, recando disposizioni di coordinamento normativo in ordine alla predetta soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
      L'articolo 36 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in luogo della CIVIT, la possibilità, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di trenta giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene, inoltre, prevista la segnalazione all'amministrazione interessata del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.
      L'articolo 37, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di violazione degli obblighi di trasparenza e relative sanzioni, estende la specifica disciplina riguardo alla responsabilità che deriva dall'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente anche al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico, fatte sale le esclusioni e limitazioni di cui all'articolo 5-bis: si prevede, in particolare, che anche tali inadempienze costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché, in ogni caso, elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.
      Con l'articolo 38, per quanto attiene alle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, si prevede, tra l'altro, attraverso la modifica del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che le sanzioni previste siano irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione, che disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'irrogazione delle stesse, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
      Inoltre, si dispone l'applicazione della sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.
      L'articolo 39 reca modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013, affidando all'Autorità nazionale anticorruzione la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
      L'articolo 40, integrando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 2011, al fine di coordinare il relativo ambito di applicazione con quello previsto dal decreto in esame.
      L'articolo 41 novella l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Evidenzia l'Amministrazione che trattasi, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
      In via preliminare, si segnala che non è stato ritenuto opportuno apportare modifiche formali alla legge n. 190 del 2012, fermo restando il presupposto che alcune funzioni in materia sono state già trasferite dal Dipartimento della funzione pubblica all'ANAC dal decreto-legge n. 90 del 2014.
      In particolare, si affida all'ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione.
      Anche al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, il Piano nazionale, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, rappresenta un atto di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubbliche di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
      Si interviene, inoltre, a meglio disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione.
      Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato tra i dirigenti in servizio dall'organo di indirizzo (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), si prevede che debba segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
      Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che, nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
      Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
      In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che, negli enti locali, esso è approvato dalla giunta.
      Per quanto riguarda, infine, i compiti e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo l'Organismo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
      Per quanto attiene alle modalità di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori.
      Nel piano, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
      Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano.
      Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti, che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità, e di aver vigilato sull'osservanza del piano.
      È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere, all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come è già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.
      Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta fermo, altresì, il caso in cui, qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisca sull'attività.
      L'articolo 42 contiene una disposizione transitoria, che, a fini dell'attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo, ne prevede l'entrata in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo correttivo. A tal fine si prevede che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati, in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni assolveranno agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati alle banche dati e la pubblicazione del relativo link.
      Con l'articolo 43 si provvede ad individuare puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa.
      L'articolo 44, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

      Considerato.
      1. Con il decreto legislativo oggi all'esame del Consiglio di Stato, relativo alle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione pubblica, il Governo ha avviato una organica iniziativa di revisione e riforma di molteplici settori ordinamentali delle amministrazioni pubbliche.
      Il quadro di riforme costituzionali, su cui il Governo e il Parlamento sono impegnati sin dai primi mesi della corrente legislatura, si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche, a partire dai decreti legislativi attuativi della delega concessa con legge n. 124 del 2014.

      1.1 Una delle caratteristiche più interessanti del disegno riformatore è quella di affrontare la riforma dell'amministrazione pubblica come un tema unitario, anche se poi gli interventi si ripartiscono necessariamente nei singoli settori. Tale approccio appare innovativo rispetto al recente passato e prende spunto dai più importanti interventi riformatori di inizio e fine anni '90 del secolo scorso.
      È stato correttamente segnalato che l'intervento mira a reagire a un diffuso modo di intendere il proprio ruolo da parte di molte pubbliche amministrazioni: un'idea di separazione di ciascuna amministrazione rispetto alle altre, con conseguente indifferenza per gli interessi curati dalle altre, se non la contrapposizione o la competizione. Si perde, così, il dovere per la parte pubblica di considerare le istanze, gli interessi e i diritti dei cittadini in modo unitario, seppure a diversi apparati amministrativi siano affidate distinte competenze: si vanifica, in altri termini, l'esigenza di presentarsi "al cittadino con una voce sola, coerente nel tempo".
      La riforma appare quindi rilevante perché interessa – profondamente – l'apparato pubblico 'nel suo complesso', ma anche perché guarda all'esterno di tale apparato e mira a incidere sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in una visione olistica che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo.
      Caratteristica conseguente a tale visione è l'inclusione di materie che tradizionalmente erano state escluse o distinte dalle precedenti proposte di riforma.
      Ritiene il Collegio che sia importante considerare come il sistema del diritto amministrativo non debba o possa esaurirsi nel c.d. "diritto autoritativo" a disciplina di poteri e funzioni delle amministrazioni pubbliche, poiché esso si articola in schemi e ambiti di c.d. "diritto convenzionale" altrettanto necessari per disciplinare settori di evidente interesse per i cittadini (si pensi al tema delle società partecipate o delle camere di commercio).

      1.2 Sono altresì condivisibili, ad avviso della Sezione, gli obiettivi prioritari del disegno di riforma; in particolare il miglioramento della qualità normativa, la semplificazione e l'efficienza di procedure e organismi, cui lo sforzo riformatore del Governo si è indirizzato.
      Tali obiettivi devono rispondere a una rinnovata visione dell'amministrazione pubblica, che il Consiglio di Stato sostiene e incoraggia e che dovrà costituire un criterio ispiratore nella predisposizione dei singoli interventi normativi di attuazione della riforma, anche traendo ispirazione dalle best practices internazionali (si pensi, ad esempio, alla robusta produzione dell'OCSE sui temi della administrative- e della regulatory-reform).
      Tra i vari elementi, si segnalano:
      - la presa d'atto del mutato ruolo dello Stato, chiamato non solo a esercitare funzioni autoritative e gestionali, ma anche a promuovere crescita, sviluppo e competitività. Infatti, in tutti i maggiori paesi europei, le riforme amministrative del XXI secolo hanno tra gli obiettivi fondamentali sia il contenimento della spesa pubblica sia (soprattutto) quello della crescita economica e della protezione sociale. Si tratta, evidentemente, di obiettivi fortemente legati alla crisi economico-finanziaria (l'emersione del secondo accanto al primo deriva da una visione più ampia e completa del contesto), che hanno indotto gli Stati a rivedere profondamente le politiche pubbliche. Si registra una revisione del perimetro pubblico e dei processi decisionali, funzionali a rendere più efficiente la macchina amministrativa e a fluidificare i rapporti tra Stato e stakeholders;
      - la riconsiderazione, alla luce del duplice prisma dell'innovazione tecnologica e della trasparenza, delle politiche di semplificazione, già centrali nelle riforme amministrative dello scorso secolo ma mai sinora pienamente soddisfacenti. Per un verso, gli Stati affrontano la sfida della digitalizzazione del settore pubblico, rivedendo radicalmente termini e modalità delle relazioni tra amministrazioni e cittadini: si tratta di un'operazione complessa, che richiede anche una profonda revisione degli istituti di diritto amministrativo alla luce dell'applicazione delle tecnologie digitali, come dimostra l'attenzione del primo articolo della legge n. 124, ma non solo. Per altro verso, si assiste al proliferare di normative in materia di trasparenza, che viene ritenuta uno strumento di controllo sulla spesa e di moralizzazione della vita pubblica, potendo utilmente contribuire anche alle misure di contrasto alla corruzione, ma che è anche molto altro, come si dirà ampiamente infra, al n. 4;
      - il raffinamento o, in alcuni casi, il cambiamento degli strumenti volti al perseguimento delle citate finalità. In particolare, accanto alle tradizionali misure di eliminazione di oneri e controlli gravanti sull'attività economica, le politiche pubbliche devono prevedere specifiche misure tecniche – spesso multidisciplinari – quali il perfezionamento del test di proporzionalità, la compliance analysis, il confronto costi-benefici, l'analisi (più economica che giuridica) dell'effettività della concorrenza, l'empowerment del consumatore, tenendo conto anche delle indicazioni dell'economia comportamentale (la cd. behavioural regulation). Per non parlare della necessità di un 'monitoraggio' delle riforme amministrative, capace di registrarne ex post gli effetti concreti e di raccogliere le reazioni di cittadini e operatori economici. Tale ultimo strumento, anch'esso multidisciplinare, è forse quello attualmente più studiato nelle sedi internazionali ed è quello tradizionalmente più carente (nel nostro sistema, ma non solo), pur essendo uno dei più efficaci per un successo 'effettivo' delle riforme;
      - la previsione e il rafforzamento di strumenti volti a contrastare l'autoreferenzialità dell'amministrazione e a sensibilizzarla sugli effetti concreti, anche di natura economica, delle sue decisioni. In questa direzione, sono da salutare con favore alcune prime – ma ancora non sufficienti – misure, introdotte dalla legge n. 124, di disincentivo alla 'fuga dalla decisione' (ad esempio, la previsione del silenzio assenso tra le amministrazioni pubbliche, esteso anche ai provvedimenti di competenza di quelle preposte alla cura di interessi sensibili; il rafforzamento dei poteri dell'amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi) o di garanzia dell'unitarietà dell'azione amministrativa (ad esempio, la previsione di un rappresentante unico delle amministrazioni statali in conferenza di servizi).

      2. Nella consapevolezza di tale nuovo contesto, il Consiglio di Stato intende esercitare la propria funzione consultiva, su questo e sui numerosi altri schemi di decreti che il Governo si appresta a trasmettere, con l'intenzione di fornire un contributo adeguato, non formale, allo scopo di ulteriormente migliorare, se possibile, la qualità dei testi normativi e comunque di assicurare la piena attuabilità delle diverse disposizioni.
      Il compito istituzionale del Consiglio di Stato è quello di esprimere la funzione di garanzia neutrale che gli è propria, anche indicando, ove sia necessario, aspetti normativi da integrare o rafforzare o da rendere più propriamente in linea con le indicazioni e finalità della legge di delega.

      2.1 La complessiva rivisitazione dei rapporti tra Stato, cittadini e imprese, di cui alla legge n. 124, costituisce l'occasione anche per una riflessione circa le funzioni consultive che la Costituzione pone, accanto a quelle giurisdizionali, in capo a questo Istituto, assegnandogli la funzione di realizzare la giustizia nell'amministrazione in un quadro complessivo omogeneo disegnato dagli articoli 100, 103 e 113.
      Va innanzitutto ribadita la natura comune delle due funzioni, poiché l'attività consultiva è anch'essa un'attività neutrale di garanzia svolta, come quella giurisdizionale, secondo canoni di assoluta indipendenza.
      Inoltre, va rilevata la loro complementarietà: difatti, le funzioni consultive svolte 'nell'interesse pubblico' (e non 'nell'interesse della pubblica amministrazione') perseguono, in via preventiva, il medesimo scopo di garanzia della legittimità dell'agire dell'amministrazione che poi il giudice persegue ex post, su istanza del cittadino che si dichiara leso da provvedimenti o comportamenti illegittimi. Una funzione di prevenzione del contenzioso, quindi, che giova alla funzione giurisdizionale ed è ad essa strettamente connessa.
      Infine, si sottolinea che il Consiglio di Stato svolge queste funzioni quale organo dello Stato-ordinamento e non dello Stato-apparato: lo conferma il fatto che negli ultimi anni il Consiglio è stato investito di rilevanti questioni non soltanto dal Governo, ma anche dal Parlamento, dalle Regioni e da varie Autorità indipendenti.

      2.2 In tale contesto si colloca la funzione consultiva relativa all'attività normativa. Anche in questo caso, il parere dell'Istituto ha un ruolo distinto sia da quello degli altri avvisi, 'interni' al procedimento di formazione della volontà normativa del Governo, sia dai pareri delle Camere parlamentari, che costituiscono il frutto di una valutazione di natura ontologicamente differente (non atti endoprocedimentali in senso tecnico ma piuttosto pareri in funzione 'politica', di indirizzo del Parlamento al Governo, in quanto tali estranei al procedimento amministrativo inteso come serie di atti funzionalmente collegati in vista del provvedimento finale).
      Alla stregua dell'evoluzione della legislazione più recente, le funzioni consultive sull'attività normativa del Governo appaiono ormai costituire un'attribuzione 'propria' del Consiglio di Stato, che ne connota fortemente il ruolo istituzionale (l'appartenenza di queste funzioni all'attività primaria dell'Istituto è confermata dalla istituzione, nel 1997, di una nuova Sezione permanente del Consiglio di Stato, con funzioni consultive dedicate esclusivamente all'esame degli schemi di atti normativi). In capo al Consiglio di Stato il legislatore ha, quindi, identificato una funzione ad hoc, con una sua autonomia anche nell'ambito delle altre funzioni consultive tradizionali, riservate all'attività delle altre Sezioni consultive del Consiglio e da questa, ora, funzionalmente separate.

      2.3 Le considerazioni che precedono potrebbero indurre a valorizzare ulteriormente il ruolo consultivo del Consiglio di Stato in questa fase di riforme strutturali, anche con riguardo all'esigenza di riordino normativo.
      In precedenza, a tale funzione è stato fatto ricorso anche per un supporto operativo nei processi di riordino normativo (già l'art. 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997, nel delimitare le funzioni consultive obbligatorie del Consiglio di Stato, vi fa rientrare, accanto all'attività regolamentare – governativa e ministeriale – anche "l'emanazione dei testi unici"), per cui il Consiglio ha avuto modo di offrire molteplici spunti di riflessione sia sui singoli settori codificati sia sul tema delle regole sulla normazione. L'Adunanza Generale e la Sezione consultiva per gli atti normativi, in passato, non si sono sottratti al compito di identificare alcuni profili rilevanti di carattere sistemico e generale, suggerendo una ricognizione del valore della 'qualità della regolazione' e del ricorso a nuovi strumenti, tratti dalla pratica internazionale, nonché a quello di 'codificazione', rilevandone l'evoluzione rispetto all'originario concetto ottocentesco, presentandosi ora soprattutto la necessità di inserire nei codici, oltre al mero consolidamento formale, anche elementi che comportino una effettiva semplificazione sostanziale, e preferibilmente una – anche parziale – deregolazione della materia (sub specie di liberalizzazione).
      Si rileva, altresì, come – per i codici ma anche per gli altri schemi di intervento – si debba rendere più maturo il ricorso ai nuovi strumenti, non solo giuridici, di qualità della regolazione: l'analisi di impatto della regolazione (AIR), la consultazione, la valutazione ex post dell'impatto regolamentare (VIR). Tale tematica è resa attualissima dal dibattito sugli interventi in materia di competitività e risulta in effetti, troppo spesso, poco approfondita dagli schemi sottoposti all'esame del Consiglio di Stato.
      Ciò potrebbe indurre ad associare più frequentemente – sulla base di normative già oggi vigenti – il Consiglio di Stato all'attività di riforma e semplificazione normativa in senso lato, oltre che attraverso una partecipazione diretta alla fase di riassetto, anche mediante un sostegno tecnico-giuridico alla fase di definizione e messa a regime degli strumenti di semplificazione e qualità della regolazione.
      In altri termini, si potrebbe profilare un'evoluzione del modello da tempo presente all'art. 14, n. 2), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, che già consente al Consiglio di svolgere, per conto del Governo, funzioni di prima redazione di schemi di atti normativi, e che potrebbe oggi essere utilizzato – come già accaduto in passato – per una redazione di progetti di riforma, di riordino o di semplificazione, nonché della loro attuazione.

      3. Tornando alla riforma di cui alla legge n. 124 del 2015, va sottolineata la rilevanza cruciale della 'fase attuativa' di un intervento quale quello in oggetto, che mira a un cambiamento profondo nell'amministrazione pubblica del Paese.
      Una riforma è tale solo quando raggiunge un'effettiva attuazione, che sia effettivamente 'percepita' da cittadini e imprese e 'rilevata' dai dati statistici e dal monitoraggio ex post.

      3.1 Se è vero - come è stato affermato - che la legge spesso è necessaria, per correggere difetti di leggi precedenti e, ove possibile, per delegificare e riordinare, è altrettanto vero che i problemi della pubblica amministrazione spesso dipendono proprio dalla cattiva o mancata attuazione delle leggi, se non dall'eccesso o dal disordine di esse.
      Certo, nemmeno la redazione dei decreti attuativi è sufficiente: l'esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme 'si perdono' nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di un'adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese, che non riescono a conoscere, e quindi a rivendicare, i loro nuovi diritti.
      Il Consiglio di Stato raccomanda, pertanto, al Governo di curare attentamente questa ulteriore fase attuativa, che prenderà avvio al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla legge n. 124: adeguate iniziative non solo 'normative', tramite i cd. decreti correttivi, ma anche (e soprattutto) 'non normative' di formazione, di comunicazione istituzionale, di informatizzazione, di monitoraggio delle prassi, insomma di 'manutenzione' costante del funzionamento della riforma sono elementi altrettanto importanti per la sua piena realizzazione.
      A tal fine, si raccomanda alla scrivente Amministrazione di valutare la costituzione di una 'cabina di regia', per assicurare il massimo coordinamento per una attuazione piena e completa della riforma. Tale cabina potrebbe vedere la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali volta per volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, la comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti.

      3.2 Pur essendo solo il primo passo nell'attuazione di una riforma, quello della confezione degli strumenti normativi attuativi – come quello in esame – è senza dubbio un momento decisivo in ciò che è stata definita "the hard road from reform to implementation".
      Il parere del Consiglio di Stato non può non tener conto dell'esigenza di 'qualità normativa' sottesa a tali strumenti.
      Ciò impone un esercizio delle funzioni consultive che sia adeguato a tale esigenza: una verifica non solo della legittimità in senso formale delle disposizioni esaminate, ma anche della idoneità delle norme giuridiche a perseguire 'in concreto' gli interessi pubblici prefissati dalla legge di riforma: ciò rende necessaria anche una verifica dell''impatto positivo' delle norme, così da ridurre e non invece aggravare oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione, prevenzione del contenzioso, da parte di tutti i destinatari, con particolare riferimento ai cittadini e alle imprese.
      A tale scopo soccorre anche la sopra menzionata complementarietà, stabilita dalla Costituzione, delle funzioni consultive con quelle giurisdizionali: le problematiche affrontate chiamano direttamente in causa anche la giurisdizione, e in particolare la giurisdizione amministrativa, che è attraversata dai problemi affrontati dalla riforma, poiché è chiamata in ultima istanza a risolvere le questioni che l'azione dell'amministrazione non è stata in grado di risolvere.
      Il Consiglio di Stato intende valorizzare questa complementarietà nell'esercizio delle sue funzioni consultive sui prossimi schemi di normative attuative della legge n. 124.
      Difatti, si intende considerare, per l'esame dei provvedimenti successivi a quello in oggetto, la costituzione di Commissioni speciali per integrare la Sezione consultiva per gli atti normativi con altri Magistrati in servizio presso l'Istituto, assicurando al contempo una visione unitaria di tutti i provvedimenti attuativi della riforma e la specializzazione dei Magistrati coinvolti.

      3.3 Le stesse ragioni di perseguimento della qualità normativa inducono a una ulteriore riflessione sul metodo di svolgimento delle funzioni consultive.
      Rispetto all'originario modello, "chiuso all'esterno", di valutazione degli schemi di provvedimento, si vanno facendo strada esperienze di ascolto e di valutazione delle ragioni e delle istanze dei soggetti in campo: le amministrazioni pubbliche ma anche i destinatari degli interventi (si pensi, ad esempio, alle consultazioni regolarmente svolte dalle Autorità indipendenti, specie quelle di regolazione, sul modello della consultation di matrice internazionale). Peraltro, tale 'apertura all'esterno' appare in linea con le finalità di crescita, sviluppo e competitività sottese alle recenti riforme amministrative, la cui concreta realizzazione dipende anche dalla fiducia degli investitori nella stabilità del quadro regolatorio e nell'efficienza degli apparati pubblici.
      L'apertura all'ascolto di voci esterne, lungi dal condizionare la neutralità e l'indipendenza con cui si esercitano le funzioni consultive, può soltanto rendere tale esercizio più consapevole, poiché fondato su una più diretta conoscenza delle problematiche 'concrete'.
      Nel lavoro conseguente alla riforma organica di cui alla legge n. 124, il Consiglio di Stato ha quindi intenzione di interloquire direttamente, ove necessario, anche mediante apposite audizioni, con rappresentanti governativi che hanno curato la redazione dei testi - sia a livello politico che tecnico - allo scopo di meglio comprendere la ratio e gli impatti attesi delle misure normative in esame.
      Così come si ritiene possano essere ricevuti ed esaminati contributi scritti provenienti da soggetti, anche privati, rappresentativi dei destinatari degli schemi di normativa.
      Un'attenzione dedicata, dunque, ai destinatari delle regole, anche allo scopo di alleggerirli da oneri e gravosità procedurali non strettamente necessari.

      3.4 Un ulteriore strumento di 'manutenzione', specie nella prima fase attuativa, potrebbe essere costituito dalla proposizione di 'quesiti' al Consiglio di Stato sulle concrete modalità attuative dei decreti oggi all'esame. Il ricorso a tale possibilità, da sempre a disposizione delle amministrazioni competenti, potrebbe essere non solo operato in modo più organico, ma anche esteso agli stessi destinatari delle regole.
      Infatti, in una logica di riforma che riguarda lo Stato-comunità e non solo lo Stato-apparato, anche alla luce del rafforzamento degli strumenti di democrazia amministrativa da parte della legge delega (ivi compresa la trasparenza oggi all'esame), si potrebbero tenere, anche formalmente, in considerazione, nell'ambito dell'esercizio della funzione consultiva del Consiglio di Stato, posizioni e istanze provenienti da qualificate associazioni rappresentative delle parti sociali, degli altri protagonisti del mondo produttivo e, più in generale, dei portatori di interessi collettivi e diffusi, nella loro qualità di componenti, appunto, dello Stato-comunità.
      In tal modo, su alcune questioni generali di maggior rilievo economico-sociale, si potrebbe prevedere – anche in chiave deflattiva di contenziosi seriali – la proposizione di quesiti 'di massima', secondo un procedimento che consenta la partecipazione dei soggetti interessati in veste collaborativa, al fine di determinare indirizzi esegetici di carattere generale che possano servire come elemento di certezza del diritto e di indirizzo applicativo su questioni incerte.
      Inoltre, in linea con quanto raccomandato retro, al n. 3.1, si suggerisce l'attivazione, nella fase di attuazione successiva all'entrata in vigore dei decreti, di una costante interlocuzione istituzionale (anche tramite la 'cabina di regia' ivi menzionata) con il Consiglio di Stato, che potrebbe attivare specifiche modalità di trattazione (si ricorda, in proposito, il felice precedente della Commissione speciale per l'attuazione della legge n. 241 del 1990, istituita presso questo Consiglio durante i primi anni '90). Tale interlocuzione ben potrebbe avvenire proprio attraverso un ricorso sistematico al flessibile strumento dei 'quesiti'.

      4. Dopo i riferimenti sistemici alla riforma di cui alla l. n. 124 del 2015, alle funzioni consultive del Consiglio di Stato, all'importanza di una solida fase attuativa, un ultimo ordine di considerazioni generali va svolto in relazione al tema oggetto dello schema in esame: quello della 'trasparenza'.

      4.1 L'obiettivo della trasparenza, che in effetti è la precondizione per ricostruire e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e poteri pubblici, si coniuga perfettamente con il contrasto alla corruzione, cui da sempre, del resto, il Consiglio di Stato contribuisce attraverso le proprie funzioni giurisdizionali di custode della legalità nella amministrazione pubblica.
      Non deve, però, esaurirsi in esso.
      Come si è affermato sin dai tempi della prima attuazione della legge n. 241 del 1990, la trasparenza si pone come un valore-chiave, in grado di poter risolvere uno dei problemi di fondo della pubblica amministrazione italiana: quello di coniugare garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa.
      Tale valore può essere riguardato, ad avviso della Sezione, come un valore immanente all'ordinamento, "modo d'essere tendenziale dell'organizzazione dei pubblici poteri", parametro cui commisurare l'azione delle figure soggettive pubbliche, che consenta di trovare – appunto – il 'giusto' punto di raccordo tra le esigenze di garanzia e di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa.
      La trasparenza può diventare, così, un 'punto di confluenza' dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell'azione amministrativa (dal buon andamento all'imparzialità, al rispetto del cd. 'principio di legalità sostanziale', al metodo di partecipazione democratica), dal quale derivano istituti giuridici, di tipo trasversale, che possono essere considerati come volti a realizzare la trasparenza (si pensi non solo a quelli di cui al presente decreto, ma ai molteplici meccanismi partecipativi introdotti o riformati dalla legge n. 124).
      In altri termini, se l'interesse pubblico – inteso tecnicamente come 'causa' dell'atto (e del potere) amministrativo – non può più essere rigidamente predeterminato e imposto, ma costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione cui sono chiamati a partecipare sempre più attivamente i componenti della comunità, occorre anche 'rendere visibile' il modo di formazione dell'interesse medesimo, i soggetti che vi concorrono, le fasi del procedimento di formazione dell'atto, nonché 'rendere conoscibili' i dati di base, i presupposti da cui si muove, i modi di esercizio del potere, ivi comprese le risorse utilizzate.
      Ciò al fine di realizzare l'aspirazione a una democrazia intesa come "regime del potere visibile" (secondo la definizione di Norberto Bobbio).
      La trasparenza si pone, allora, non solo come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma come strumento ordinario e primario di ri-avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, destinata sempre più ad assumere i contorni di una 'casa di vetro', nell'ambito di una visione più ampia dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri.
      In sostanza, la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa.

      4.2 La piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede, tra le altre, due attenzioni particolari.
      La prima è quella alla necessità di coniugare trasparenza e semplicità.
      A volte, in passato, l'esigenza di trasparenza è stata collegata ad oneri – regolatori, amministrativi, economici – 'non necessari' al perseguimento dello scopo. Ciò ha indebolito, di fatto, il perseguimento dello scopo medesimo, creando piuttosto una sorta di 'burocrazia della trasparenza' che andava a sovrapporsi alla burocrazia già esistente, con risultati poco rilevanti per la tutela di questo valore fondamentale, ma con importanti effetti collaterali negativi, dall'incremento di oneri all'incentivazione degli stessi fenomeni corruttivi che si intendeva contrastare.
      Inoltre – è stato di recente osservato – la stessa copiosità (e talvolta occasionalità) degli interventi ha a volte rischiato di compromettere un approccio sistemico e, con esso, una più meditata comprensione del fenomeno della trasparenza, con il paradosso che l'eccesso incontrollato di informazioni può provocare quella "opacità per confusione" che della trasparenza costituisce l'esatto contrario.
      La legge delega, correttamente, inserisce in modo esplicito quello della semplificazione tra i principi e i criteri direttivi (tra gli altri, cfr. le lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 7). A tale principio non potrà non essere ispirato l'esame dell'articolato in oggetto.

      4.3 In secondo luogo, il diritto di accedere direttamente e liberamente ai dati ed agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione deve necessariamente arrestarsi ove sussista una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo.
      Entra, dunque, pienamente in gioco il principio, anche di matrice comunitaria, di proporzionalità nell'uso e nel trattamento dei dati.
      L'attività e la "giurisprudenza" del Garante europeo, nonché del Garante nazionale per la protezione dei dati personali hanno ormai ampiamente definito caratteri e limiti del rapporto privacy individuale/trasparenza e trattamento dei dati, cui è necessario fare riferimento.
      Lo schema di decreto correttivo e integrativo in argomento risponde all'esigenza di ampliare gli ambiti di accessibilità del cittadino ai dati e alla documentazione comunque detenuta dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'implementazione dell'istituto del libero accesso civico (che non pretende motivazione ed interesse qualificato), nel quadro di un delicato meccanismo di contrappesi che vede, da un lato, l'imposizione di limiti e cause di esclusione più ampi e stringenti alla generale accessibilità, dall'altro significative misure di semplificazione e di alleggerimento circa gli oneri di pubblicazione che gravano sulle Amministrazioni.
      Un delicato, e sicuramente apprezzabile, lavoro di bilanciamento di interessi contrapposti, o comunque non sempre collimanti, la cui riuscita potrà essere valutata, tuttavia, solo in un tempo medio-lungo, alla stregua dell'applicazione, si augura il più possibile omogenea, da parte delle singole amministrazioni (e anche a questo dovrà essere indirizzata l'attività di monitoraggio).

      4.4 Si deve osservare che, alla luce degli incisivi interventi integrativi e correttivi in argomento, emerge un testo di complessivo riordino della materia che resta piuttosto ampio e che, nonostante le diposizioni abrogate, continua a comporsi, alla luce delle integrazioni proposte, di 55 articoli.
      Un testo, inoltre, che non in tutte le sue parti è facilmente intellegibile e di piana ed agevole lettura, attesa anche la sopra accennata (comprensibile) necessità di bilanciare l'interesse all'accessibilità generale con le misure organizzative di alleggerimento e semplificazione dei ponderosi oneri di pubblicazione posti a carico delle pubbliche amministrazioni.
      La Sezione – in coerenza con quanto affermato retro, al punto 3.1 – suggerisce, pertanto, di valutare, nell'ambito anche della comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000, l'adozione di un'apposita "guida alla lettura", on line ma anche in forma eventualmente di vademecum, che agevoli la comprensibilità da parte di cittadini, imprese ed operatori delle pubbliche amministrazioni a livello centrale e locale.

      5. È utile, prima di procedere alla disamina specifica dell'articolato, effettuare una sintetica ricognizione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega (articolo 7 della legge n. 124 del 2015).
      In particolare sono degni di menzione:
      a) la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
      b) la previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
      1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
      2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
      3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
      4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
      c) la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando, però, le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
      d) la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi, con la conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
      e) la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni;
      f) l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
      g) il riconoscimento, fermi restando gli obblighi di pubblicazione, della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, con la previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso e di accesso civico e la tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo.
      Ciò posto, per comodità della lettura ed economia procedurale, si procede alla formulazione delle osservazioni articolo per articolo, comprendendo anche le notazioni di ordine tecnico-formale e di drafting.

      6. Prendendo le mosse dal preambolo, ritiene la Sezione che dopo i primi quattro riferimenti normativi (Costituzione, legge delega, legge n. 190 del 2012 e decreto legislativo n. 33 del 2013), tutti gli altri riferimenti normativi debbano essere collocati in ordine cronologico.

      7. L'articolo 2 interviene modificando il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, mutando la definizione e la portata del principio generale di trasparenza.
      Valuti l'Amministrazione se e come, tenendo conto anche di quanto segnalato dalla Sezione in sede di premesse generali, l'impostazione finalistica generica della tutela dei "diritti fondamentali" possa essere opportunamente arricchita di contenuto, a livello di richiamo dei principi generali, alla luce anche del valore fondante in sé della partecipazione dei cittadini, come mezzo di esplicazione dei diritti riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione. Sembra poi opportuno che si elimini, mediante un appropriato arricchimento di tale richiamo, una sorta di esclusività della tutela di "diritti fondamentali" quale ragione della trasparenza, che invece è posta a presidio di un ventaglio assai più ampio di posizioni soggettive tutelabili.

      8. Venendo all'articolo 3, che dispone modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (rubricato "Oggetto"), nonché l'inserimento di un articolo 2-bis (rubricato "Ambito soggettivo di applicazione"), che prende luogo, con ragionevole anteposizione, dell' articolo 11 vigente (abrogato dall'articolo 43), inserimento di cui pare opportuno dia conto la rubrica dell'articolo 3 in questione, si rileva quanto segue, con riferimento al nuovo articolo 2-bis.

      8.1 Al comma 1, con riguardo alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le parole "ivi comprese" vanno sostituite con la parola "nonché", non facendo parte le dette autorità delle amministrazioni pubbliche per come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      8.2 Può esprimersi, inoltre, apprezzamento per l'estensione esplicita della disciplina, in quanto compatibile, anche agli enti pubblici economici (comma 2, lettera a), con più di una perplessità, invece, circa la necessità di una previsione parimenti esplicita, nella medesima lettera, per le autorità portuali, considerato che la loro natura di enti pubblici non economici appare sufficientemente consolidata, e sempre per le stesse tale natura è, in ogni caso, prossima ad essere ribadita per legge con il decreto attuativo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, con il quale le autorità portuali sono destinate ad essere soppiantate dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

      8.3 Anche la formulazione destinata a richiamare le società in controllo pubblico ed in partecipazione pubblica (rispettivamente, comma 2, lett. b), e comma 3) merita di essere rivista, atteso che è presumibile che il decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 vedrà la luce successivamente al decreto in trattazione, cosicché il rinvio deve essere comunque più generico (ad esempio "alle società in controllo pubblico come definite dalla disciplina attuativa dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124").
      Si raccomanda, in ogni caso, di assicurare un adeguato raccordo tra la disciplina in oggetto e quella del decreto legislativo sulle società partecipate, da emanarsi ai sensi dell'articolo 18.

      9. L'articolo 4 apporta significative novità ed integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di pubblicità e diritto alla conoscibilità.

      9.1 Qualche perplessità va espressa riguardo alla modifica prevista per il comma 1: dal testo emerge infatti una formulazione che, ad opera del richiamo al successivo articolo 7, acquisisce un effetto sovrabbondante, prevedendosi, alla fine, che chiunque ha diritto di conoscere i dati e i documenti che ai sensi dell'articolo 7 sono oggetto, a loro volta, di accesso civico.

      9.2 Il nuovo comma 1-bis merita, altresì, particolare attenzione, atteso che si attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati prevista per legge è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, che rasenta una forma di delegificazione normativa. Tale singolare e atipico potere di delegificazione appare giustificabile esclusivamente nell'interpretazione funzionale, consentita dai criteri di delega, che limiti la finalizzazione di tale potere alla effettiva semplificazione (richiamata a livello di principio nel testo) e alla correlata riduzione degli oneri: ciò va forse meglio chiarito, operando un adeguato coordinamento con la relativa disciplina, anche per evitare casi di delegificazione 'introduttiva di nuovi oneri' e l'insorgenza di contenzioso al riguardo.

      9.3 Al nuovo comma 1-ter va corretto il refuso all'ultimo rigo, dovendosi fare riferimento agli "ordini" professionali e non agli "organi".

      10. L'articolo 5 si occupa di disciplinare i "dati pubblici aperti", inserendo anche un apposito Capo nel decreto (I-BIS).

      10.1 Dal punto di vista del drafting e della tecnica normativa, al comma 1, dopo le parole "Dopo l'articolo 4" vanno inserite le parole "del decreto legislativo n. 33 del 2013"; l'intitolazione del Capo appare, inoltre, più idonea, tecnicamente, ove si sostituisca con la formulazione, di "Dati pubblicati in formato di tipo aperto".

      10.2 Con riguardo al nuovo articolo 4-bis, dedicato alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, valuti, invece, l'Amministrazione se è effettivamente il caso di procedere per legge – irrigidendone la disciplina – ad identificare il sito internet che è chiamato a gestire l'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di consentire l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e soprattutto a denominarlo con formulazione del tutto atecnica ("Soldi pubblici").

      10.3 Con precipuo riguardo, poi, al comma 2, la previsione deve raggiungere un maggior grado di dettaglio, come richiesto specificamente dalla legge delega (articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), con riguardo, specificamente, anche: al tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all'ammontare complessivo dei debiti ed al numero delle imprese creditrici, ed all'aggiornamento periodico di tali dati.
      Del resto, la fornitura dettagliata di siffatta tipologia di dati risponde chiaramente all'interesse della collettività di avere accesso a dati puntuali, e non dunque generici, sulle modalità di impiego delle pubbliche risorse.

      11. Si giunge ora al fondamentale articolo 6, dedicato all'accesso civico e quindi ispirato ai principi del Freedom of information act statunitense in cui appunto la regola – e non l'eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

      11.1 Le nuove regole in tema di disclosure vengono ad essere incorporate nel decreto n. 33 del 2013 in parte aggiungendosi a prescrizioni già vigenti, in parte modificando altre disposizioni, non da ultimo mediante l'inserimento di due nuove disposizioni (articoli 5-bis e 5-ter, in tema, rispettivamente, di "Limiti all'accesso civico", rubrica che va corretta in "Esclusioni e limiti all'accesso civico", e di "Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche"), inserimento di cui è opportuno dare contezza, mediante cenno di richiamo, nella stessa rubrica dell'articolo 6 in argomento, che non si limita a modificare l'articolo 5 del decreto n. 33 del 2013 vigente.

      11.2 Lo schema di nuovo provvedimento ribalta l'attuale impostazione normativa in tema di trasparenza sotto un duplice profilo. Innanzitutto, riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni: dunque, la disclosure non è più limitata a quelle informazioni riguardo alle quali egli sia titolare di un interesse specifico e qualificato ("diretto, concreto e attuale") idoneo a "motivare" la sua istanza di accesso, come disposto dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/90). In secondo luogo, il decreto in discorso aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo "proattivo", ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti web di determinati enti dei dati e delle notizie indicati dalla legge (d.lgs. 33/2013), una trasparenza di tipo "reattivo", cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una "casa di vetro".
      Una forte implementazione, dunque, della versione vigente dell'accesso civico (articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013), fino ad ora limitato a mero contraltare dell'obbligo di pubblicazione di documenti, dati e informazioni ("L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.").
      In tal senso, il comma 1 del nuovo articolo 5, che si limita a consentire l'accesso civico sui documenti da pubblicare, appare del tutto assorbito dal più ampio accesso di cui al comma 2 e può essere espunto. Conseguentemente, al comma 3 va soppresso il riferimento anche al comma 1, oltre che al comma 2.

      11.3 Con riguardo al comma 3, al secondo periodo appare incongruo che l'istanza di accesso civico, considerati i suoi presupposti e le sue finalità, debba essere già in grado di identificare "chiaramente" i dati, le informazioni o i documenti richiesti, contravvenendosi allo scopo per cui il nuovo istituto è oggetto di implementazione. Può farsi l'esempio della richiesta di notizie circa la situazione affittuaria di un immobile di proprietà di una amministrazione pubblica, per il quale potrebbe essere pretesa l'indicazione dei dati catastali al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico. È, pertanto, opportuno che il suddetto avverbio venga espunto e sostituito, al più, con la locuzione "natura ed oggetto".

      11.4 Nell'ambito del medesimo comma vengono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di accesso, che può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, ovvero, in alternativa, all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), o ancora ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto, l'istanza può essere presentata, altresì, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza "può" essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
      Orbene, la Sezione invita l'Amministrazione ad immaginare, senza aggravio ed anzi con riduzione evidente di costi per la finanza pubblica e di oneri per il personale, un percorso più semplice, efficiente e lineare che veda, da una parte, l'inoltro esclusivamente telematico della domanda, quanto meno "di norma", e fatti salvi casi veramente eccezionali, dall'altra l'individuazione di un unico ufficio-sportello, per ogni amministrazione, deputato alla ricezione e alla prima gestione delle istanze, correttamente segnalato nella sezione del sito istituzionale, che agisca come una sorta di "desk telematico unico per la trasparenza", costituendo così esso l'interfaccia naturale, facilmente individuabile, per il cittadino che intende accedere.

      11.5 Tale previsione ridurrebbe considerevolmente, fino forse a renderli irrilevanti, anche i costi sostenuti dall'amministrazione, che devono essere rimborsati dal richiedente ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 3; sicchè, a completamento della riformulazione suggerita sub 11.4, ben si potrebbe espungere la previsione del rimborso a carico del cittadino.

      11.6 Anche alla luce di quanto indicato, appare opportuno suddividere l'attuale comma 3 in tre distinti commi, dedicati ai tre profili che vengono autonomamente trattati, ovvero: la legittimazione e il contenuto della domanda di accesso civico, le modalità di presentazione, il rimborso dei costi sostenuti.

      11.7 Per quanto attiene al problema dei controinteressati, di cui alla disciplina del comma 4, va aggiunto nell'incipit del comma la clausola incidentale di esclusione "Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", per i quali, come è noto, non ha senso la ricerca e l'individuazione di soggetti controinteressati.

      11.8 Inoltre, la Sezione ritiene che nello spatium temporale di dieci giorni, in cui i controinteressati possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica (anche in questo caso tale modalità deve costituire la norma e non una possibilità aggiuntiva, come sembrerebbe evincersi, invece, dall'utilizzo della congiunzione "anche"), il termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza debba essere sospeso.

      11.9 Andrebbe poi prevista espressamente la possibilità che il Garante per la protezione dei dati personali (le cui prerogative previste per legge devono essere fatte salve, così come va assicurato il raccordo con l'azione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) possa essere opportunamente interpellato per definire e specificare, in via generale, le categorie dei controinteressati.

      11.10 Al comma 5, l'espressione "abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione" può generare confusione per la ripetizione della parola "oggetto", che è opportuno eliminare (ad esempio, sostituendo le parole "abbia ad oggetto" con la parola "riguardi").

      11.11 Sempre con riferimento al comma 5, viene introdotto un caso di silenzio-rigetto, la cui finalità "mitigatrice", a fronte dell'estensione dei possibili casi di libero accesso civico, risulta chiaramente evidente, ma che costituisce, come è noto, un istituto non poco problematico dal punto di vista della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, ancor più quando, come nel caso di specie, non è accompagnato dall'obbligo di motivare il rifiuto espresso.
      Appare, pertanto, opportuno omologare la procedura in argomento a quella prevista dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 per le modalità di esercizio del diritto di accesso "ordinario", imponendo, dunque, che il rifiuto dell'accesso, salvi i limiti e i casi di esclusione appresso disciplinati, debba comunque essere motivato, ancorché sinteticamente.
      Coerentemente, infatti, all'impianto di disclosure perseguita, una valorizzazione adeguata del diritto di conoscenza rende necessario, a fronte dell'attribuzione ai singoli cittadini del diritto di richiedere informazioni alle amministrazioni, il corrispondente obbligo di queste ultime di indicare gli eventuali motivi posti a base dell'eventuale diniego di accesso, conformemente a quanto accade nel F.O.I.A. statunitense, senza limitarsi alla laconica previsione "Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta", con la conseguenza che al richiedente non resta che presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si verificherebbe, così, il paradosso che un provvedimento in tema di trasparenza neghi all'istante di conoscere in maniera trasparente gli argomenti in base ai quali la P.A. non gli accorda l'accesso richiesto: ciò rappresenterebbe un evidente passo indietro rispetto alla stessa legge n. 241 del 1990 e al generale obbligo di motivazione dalla stessa previsto. Il cittadino, destinatario della "semplificazione" normativa consistente nella possibilità di conoscere atti, documenti, informazioni, anche in assenza di un interesse qualificato e di una specifica giustificazione, tornerebbe così alla "complicazione" di partenza: decorsi invano trenta giorni, non gli resterebbe che l'onerosa incombenza di agire in giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni, senza peraltro conoscere quelle per cui l'amministrazione gli ha negato determinate informazioni.
      Il tutto senza chiare disposizioni sanzionatorie, anche in ordine alla responsabilità dirigenziale, a carico dell'amministrazione che neghi l'accesso agli atti in mancanza di solidi e verificabili presupposti.
      Più, in generale, la Sezione suggerisce di ridurre al minimo necessario, in tutti i profili sopra descritti, l'impatto derogatorio (già rilevante in termini di legittimazione e presupposti dell'accesso) rispetto alle disposizioni procedurali previste per l'accesso ordinario dalla legge n. 241 del 1990, in quanto compatibili.

      11.12 Le disposizioni sulla tutela giurisdizionale di cui ai commi 6 e 7 possono essere racchiuse e coordinate in un unico comma, dovendosi tener conto, tra l'altro, che l'articolo 50 del decreto legislativo n. 33 del 2013 già oggi prevede che "le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
      È, pertanto, sufficiente mantenere il solo comma 6, con l'aggiunta, in fine, delle parole: "ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

      11.13 Al comma 9 è opportuno prevedere forme di raccordo organizzativo con le "diverse forme di tutela degli interessati" previste dal Capo V della citata legge n. 241 del 1990, in luogo del riferimento al "maggior livello di tutela degli interessati" ivi previsto.

      11.14 Le numerose e non sempre puntuali eccezioni previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure dal nuovo articolo 5-bis, che vanno ad aggiungersi ai "casi di segreto di Stato" ed agli "altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge", seppur evidentemente contrassegnate da finalità compensative a fronte della potenziale ampiezza degli ambiti dell'accesso civico, possono ragionevolmente aumentare le perplessità circa la concreta efficacia del provvedimento in esame.
      In mancanza di criteri più dettagliati per la valutazione del pregiudizio che la pubblicazione potrebbe arrecare agli interessi tutelati, le amministrazioni, infatti, potrebbero essere indotte ad utilizzare la propria discrezionalità nella maniera più ampia, al fine di estendere gli ambiti non aperti alla trasparenza, e sicuramente la genericità di alcune previsioni, pur riferite a tematiche "sensibili" (come, a titolo di esempio, le "questioni militari" o le "relazioni internazionali") potrebbe essere motivo dell'insorgenza di ulteriore contenzioso.
      Tali criteri potrebbero essere forniti con linee guida appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria.

      11.15 Va inoltre affrontato da subito, e in modo esplicito, il problema dell'accessibilità o meno degli atti endo-procedimentali (si pensi, ad esempio, a pareri o avvisi di competenza di Autorità di vigilanza o regolazione, o di Istituti ed agenzie tecniche, estremamente utili per conoscere i dettagli specifici delle motivazioni del provvedimento finale). Particolarmente opportuno, anche ai fini di coordinamento, è invece il rinvio che il comma 3 effettua nei confronti del regime di esclusioni sancito dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

      11.16 Dal punto di vista tecnico-formale, si ribadisce la notazione circa la necessità di integrare la rubricazione dell'articolo 5-bis con i casi di "esclusione".

      12. L'articolo 7, contrariamente a quanto indicato nella rubrica, non apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013, bensì si limita ad inserire l'articolo 7-bis, sui limiti alla pubblicazione dei dati: è opportuna la correzione.
      La norma costituisce la mera riproduzione del vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ivi compresa, al comma 7, la proroga sine die della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, che, in base alla previsione originaria della legge, doveva essere rinnovata ogni tre anni.

      13. L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione. Si segnala favorevolmente che la norma coglie l'occasione per chiarire opportunamente, con l'integrazione del comma 3, che, decorsi i termini di pubblicazione (5 anni) di dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, trova applicazione l'accessibilità mediante l'istituto dell'accesso civico di cui all'articolo 5; istituto volto, giova ribadire, a consentire l'accessibilità di dati e documenti "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" ai sensi del decreto.
      Va, piuttosto, suggerito alla Amministrazione di riflettere se la vigente previsione di un ampio e generalizzato arco temporale (quinquennale) sia o meno rispettosa del principio di proporzionalità, di matrice comunitaria, che impone la commisurazione dei termini alla luce della finalità del singolo trattamento.
      A tali fini, si suggerisce di integrare il nuovo comma 3-bis, prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione possa determinare i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a cinque anni (sulla base della valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso) "anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali".

      14. L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di accesso alle informazioni pubblicate nei siti.

      14.1 L'articolo, al comma 2, inserisce anche l'articolo 9-bis, disposizione molto rilevante sulla pubblicazione delle banche dati, più volte richiamata nel corpo del decreto anche con disposizioni di coordinamento. È necessario darne conto nella rubrica dell'art. 9 dello schema.

      14.2 Appare particolarmente apprezzabile la previsione inserita nel corpo dell'articolo 9 con il comma 1, lettera a), in base alla quale, al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione delle informazioni nei siti istituzionali può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti.
      Non è ben comprensibile, invece, e merita di essere riesaminata (non essendo tra l'altro oggetto di specifica motivazione in relazione illustrativa) la decisione, esplicitata con la lettera b), di abrogare il comma 2 del vigente articolo 9, che prevede che alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui al citato articolo 8, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti possono essere trasferiti all'interno di sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui al citato articolo 8.
      Se, infatti, è chiara la finalità di semplificazione e di alleggerimento degli oneri per le amministrazioni, unitamente alla considerazione dei nuovi spazi di operatività dell'accesso civico per le informazioni non più oggetto di doverosa pubblicazione, la scelta di dismettere, sostanzialmente, le apposite sezioni dei siti di archivio non appare ragionevole e merita di essere riconsiderata. Ad esempio, potrebbe immaginarsi una conservazione in formato puramente elettronico, unendo così all'esigenza di semplificazione e di risparmio di spazi fisici quella della conservazione dei dati oltre il termine di 5 anni.

      14.3 Con riguardo al predetto articolo 9-bis, si richiama l'attenzione anche sulla circostanza che, almeno allo stato, non si trova traccia dell'Allegato B, citato due volte nel corpo del nuovo testo, ed anche, invero, nell'articolo 42.

      15. Venendo ora all'articolo 10, modificativo dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, si osserva che la disposizione si occupa essenzialmente di disciplinare il coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, anche tramite un'apposita sezione di quest'ultimo, in virtù della soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
      Risulta evidente, al riguardo, l'apprezzabile intento di semplificazione, alleggerimento e chiarificazione dei compiti.

      15.1 Dal punto di vista tecnico-formale, per coerenza, deve abrogarsi anche il comma 7 dell'articolo 10 del decreto n. 33 del 2013 (dove continua ad essere disciplinato il soppresso Programma triennale per la trasparenza).

      15.2 Inoltre, quest'ultima disposizione, essendo solo novellata, va esclusa dal novero delle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 43 dello schema di decreto in trattazione, dove è invece inserita al comma 1, lettera b).

      16. Con riferimento all'articolo 11, modificativo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti atti normativi ed atti amministrativi generali, non poche perplessità suscita l'abrogazione del vigente comma 1-bis, in base al quale il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, comunicandolo tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. Al di là, infatti, delle modalità fino ad ora adottate, e delle competenze coinvolte, che possono essere opportunamente riviste, non può dirsi che una siffatta tipologia di scadenzario non conservi, all'evidenza, una sua propria utilità, alla luce anche del ripetersi dei fenomeni di ritardo nell'attuazione degli obblighi amministrativi derivanti dai sopravvenuti provvedimenti di legge.

      17. Passando ora al dettato dell'articolo 12, modificativo dell'articolo 13, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la Sezione osserva che non è, parimenti, condivisibile, e comunque appare in contrasto con i principi di delega, la soppressione (anche in questo caso non oggetto di precipua motivazione in relazione illustrativa) della pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio (di cui al vigente articolo 13, comma 1, lettera b), considerato anche che attiene alla sfera degli interessi della cittadinanza il poter conoscere da vicino i budget effettivi di spesa a disposizione dei singoli uffici amministrativi.

      18. Con l'articolo 13 dello schema di decreto, si procede alla modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, destinato ora a regolare gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali, che vengono ad essere equiparati, e questa non è novità di poco conto. Al riguardo sembra risolto, con le modifiche limitative apportate, il possibile profilo di (non) proporzionalità della norma, relativamente alla potenziale applicazione degli obblighi a qualsiasi organo rappresentativo elettivo, ad esempio anche a livello scolastico.

      19. L'articolo 14 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, destinato ora a regolare gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi di collaborazione o consulenza, e inserisce gli articoli 15-bis (obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) e 15-ter (obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali e amministrativi): entrambi vanno citati nella rubrica.
      Inoltre, appare utile un supplemento di verifica e riflessione da parte dell'Amministrazione al fine di evitare dubbi interpretativi e sovrapposizioni applicative in ordine all'inquadrabilità del titolare di organo di indirizzo politico tra i titolari di incarichi politici (nuovo articolo 14) o tra i titolari di cariche di governo (nuovo articolo 15).

      20. Passando all'articolo 18 dello schema di decreto, di modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso la p.a., la Sezione ritiene di non poter condividere l'estensione dell'obbligo di pubblicazione ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni esaminatrici nella correzione delle tracce delle prove scritte.
      Tale prescrizione, infatti, rischia di essere fuorviante, creando un precedente in grado di incidere sul potere di ogni commissione di esame di decidere, di volta in volta, quali debbano essere detti criteri, con il rischio, altresì, di creare ulteriori motivi di contenzioso in un settore già molto esposto, e restando comunque salva l'accessibilità dei soggetti interessati e l'applicazione degli obblighi che derivano dalla normativa e dall'applicazione dei principi emergenti dall'interpretazione giurisprudenziale.

      21. Con riguardo all'articolo 19, recante modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance ed alla distribuzione dei premi al personale, occorre correggere, dal punto di vista formale, la duplicazione che conduce all'abrogazione del comma 3 del citato articolo 20 sia nell'ambito della presente disposizione (lettera b), sia nell'ambito dell'articolo 43 (comma 1, lettera d) dello schema di decreto.

      22. Con riferimento all'articolo 22, recante modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione di provvedimenti amministrativi, occorre valutare attentamente, nell'ottica del bilanciamento con l'esigenza di semplificazione, la ragionevolezza della soppressione delle lettere a) e c), relativamente ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione e a quelli relativi a concorsi e prove selettive (restando salva la previsione dell'articolo 19 sulla pubblicazione dei bandi). Quantomeno, tale scelta richiederebbe una più congrua motivazione nella relazione di accompagnamento.

      23. Utile, invero, risulta il chiarimento apportato dall'articolo 26, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati concernenti beni immobili, dovendosi fare riferimento anche a quelli "detenuti" e non solo, quindi, a quelli direttamente "posseduti".

      24. All'articolo 27, modificativo dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di pubblicazione dei dati relativi ai controlli, il neologismo "anonimizzazione" va sostituito dalla locuzione "indicazione in forma anonima".

      25. Per quanto concerne l'articolo 28, recante modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, si può, senz'altro, esprimere apprezzamento per l'estensione degli obblighi di pubblicare carta dei servizi e standard di qualità anche in capo ai gestori di pubblici servizi; suscita dubbi invece l'abrogazione della lettera b), che prevede la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi con riguardo all'esercizio finanziario precedente, anche se tali dati possono essere ovviamente oggetto di libero accesso civico da parte di chiunque.

      26. L'articolo 29, in tema di pubblicazione di dati concernenti i tempi di pagamento, va arricchito di contenuti, atteso che le previsioni dell'articolo 33 del decreto n. 33 del 2013 vanno integrate in ossequio alle dettagliate prescrizioni imposte sul punto dalla legge delega (ad esempio, riguardo alle prestazioni professionali).

      27. Con riguardo all'articolo 31, in materia di appalti pubblici, appare inopportuno fare riferimento a specifiche disposizioni del codice degli appalti, che è in procinto di essere completamente revisionato, in attuazione delle direttive europee.
      È dunque preferibile fare riferimento generico agli istituti ed alle singole tematiche d'interesse nella materia dei pubblici appalti, per i quali debba procedersi a pubblicazione di dati, informazioni e documenti, senza irrigidire il dettato normativo con riferimenti diretti in via di superamento.

      28. Stesso discorso può farsi con riferimento all'articolo 32, in materia di processi di pianificazione di opere pubbliche.

      29. In materia di trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l'articolo 33, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013, deve essere integrato e reso conforme alle previsioni della legge delega, la quale richiede espressamente la pubblicazione anche dei dati circa i tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie rese da ciascuna struttura del SSN (articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2, della legge n. 124 del 2015).

      30. Con l'articolo 41 vengono apportate importanti modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012.
      Come segnalato in premessa, la novella tiene conto, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie, a loro volta, dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
      In particolare, si affida all'ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione.
      Anche al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, il Piano nazionale, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, rappresenta un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubbliche di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
      Vengono, inoltre, disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione.
      Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato tra i dirigenti in servizio dall'organo di indirizzo (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), si prevede che debba segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
      Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che, nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
      Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
      In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che, negli enti locali, esso è approvato dalla giunta.
      Per quanto riguarda, infine, i compiti e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo l'Organismo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
      Per quanto attiene alle modalità di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori.
      Nel piano, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
      Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano.
      Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano.
      È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come è già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.
      Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta fermo, altresì, il caso in cui, qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisca sull'attività.

      30.1 La disposizione di modifica, molto complessa, trova, ad avviso del Collegio, la propria fonte di legittimazione nella previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge delega, dove si demanda al decreto correttivo "la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi, con la conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi".
      Questo ancor più considerando il contesto normativo che si è nel tempo consolidato e che si è voluto, in tal modo, prendere evidentemente in considerazione.

      30.2 Ciò nondimeno, la Sezione formula le seguenti osservazioni:
      1) alla lettera e), in sostituzione del comma 6, si fa riferimento alla possibilità per le "amministrazioni di piccole dimensioni" di aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione. Tale generica nozione va chiarita meglio, e possibilmente collegata a specifici riferimenti normativi;
      2) alla lettera f), in sostituzione del comma 7, si stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato dall'organo di indirizzo, di norma, "tra i dirigenti in servizio", non più dunque, come nella versione vigente, tra i "dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio". Orbene, la Sezione esprime perplessità, in disparte il profilo del grado, circa la possibilità che simili funzioni vengano esercitate da personale dirigenziale "non di ruolo", anche scelto ad hoc all'esterno della stessa Amministrazione, potendosi creare una sorta di professionalizzazione di tali funzioni all'esterno non priva, potenzialmente, di effetti perniciosi, e dovendosi, al contrario, privilegiare la conoscenza della macchina organizzativa e del suo funzionamento da parte del dirigente stabile dell'amministrazione, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa. Peraltro, l'espressione "di norma", che si condivide, rende comunque il riferimento al personale di ruolo non rigido e tassativo, ma solo indicativo di una chiara preferenza per la valorizzazione delle risorse interne all'amministrazione;
      3) alla lettera g) si individua, per gli enti locali, l'organo competente all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ovvero la giunta. Non analogamente si fa per le amministrazioni statali in relazione all'adozione del Piano, che resta in capo, genericamente, all'organo di indirizzo. La lacuna va colmata già nello schema in oggetto, per meglio indirizzare la futura fase attuativa;
      4) alla lettera h), che inserisce il comma 8-bis, al primo periodo del nuovo comma vanno soppresse, in fine, le parole "ove stabiliti", in quanto, come si evince anche dal periodo successivo, gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza devono comunque essere fissati e non possono costituire, dunque, l'oggetto di una mera facoltà.

      31. Con riguardo, da ultimo, all'articolo 43, sulle abrogazioni, si fa rinvio alle osservazioni formulate con riferimento, in particolare, all'inclusione degli articoli 10 e 20, comma 3.
      È auspicabile, ad avviso del Collegio, un supplemento di valutazione circa l'opportunità di abrogare gli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi.
      P.Q.M.
      Nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.



      L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
      Gerardo Mastrandrea Franco Frattini




      IL SEGRETARIO
      Maria Luisa Salvini