26/02/2016
Atto di indirizzo del 12 febbraio 2016 che il Governo ha trasmesso all'Aran per la ripresa delle trattative per il rinnovo dei contratto del pubblico impiego.

 

- Costituzione di quattro comparti:
(1) Sanità, (2) Regioni e Autonomie locali, (3) Funzioni centrali, Stato, Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali, (4) Scuola, Università, Ricerca e Afam, procedendo all'accorpamento sulla base delle maggiori affinità (a cui in ogni caso potranno corrispondere massimo 4 aree dirigenziali separate);

- Salvaguardia dei settori che sono caratterizzati da una spiccata specificità
sotto i profili funzionale e professionale e che presentano una significativa rilevanza in termini numerici di addetti e di amministrazioni.

Uniformità all'interno dei nuovi comparti.
"Sarà compito della contrattazione uniformare la disciplina del rapporto di lavoro all'interno dei nuovi comparti, riconducendo, per quanto possibile, ad unitarietà la normativa contenuta nei diversi contratti collettivi nazionali riferiti ai dipendenti ricompresi nei suddetti comparti ed aree". Nei limitati casi in cui la specialità di alcune professionalità o di alcuni istituti contrattuali siano tali da non consentire la piena o l'immediata omologazione delle discipline vigenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro potrà prevedere norme differenziate tra i lavoratori appartenenti al medesimo comparto. In tali casi, il contratto quadro dovrà prevedere che, ferma restando l'unicità dei contratti collettivi di comparto e delle aree dirigenziali, gli stessi possano essere articolati in una 'parte comune', contenente gli istituti che si applicano ai lavoratori di tutte le amministrazioni inserite in ciascuno di essi e in una o più 'parti speciali o sezioni', dirette a normare alcuni aspetti del rapporto di lavoro che, anche nel nuovo contesto, necessitano di una distinta disciplina.

Dirigenza.
"Per quanto riguarda le aree della dirigenza occorrerà temperare il principio, sancito dal legislatore, della corrispondenza tra l'assetto dei comparti e di quello delle aree con alcuni specifici aspetti che derivano dalle intervenute disposizioni legislative di cui la contrattazione dovrà tenere conto. Al riguardo, occorre, in particolare, tener presente che l'art. 11 comma1; lett b), numero 2), della legge 7 agosto 2015, n.124 ha previsto la collocazione del personale dirigente amministrativo, tecnico e professionale della sanità nel ruolo unico della dirigenza regionale con la conseguenza che lo stesso troverà una sua più coerente collocazione nell'area in cui saranno ricompresi i dirigenti amministrativi delle regioni".

Rappresentatività.
Possibili aggregazioni o riorganizzazioni. "Per quanto riguarda il profilo della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali rispetto ai nuovi comparti ed aree, sulla base dei dati da ultimo rilevati, la contrattazione potrà individuare eventuali soluzioni per favorire tempestivi processi di aggregazione o riorganizzazione che ritengano maggiormente funzionali rispetto alla nuova composizione dei comparti e delle aree stesse".

Atto indirizzo Madia Contratti Pa 2016-2018

 

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