Legge di Stabilità 2016: modifiche alla legge Pinto

Dopo la riforma operata con legge 134/12, i commi 777, 781 e 782 dell'art. 1 della legge di stabilità nr. 208 del 28.12.2015 hanno introdotto incisive modifiche, ispirate alla finalità di "razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi".

La Legge di Stabilità 2016, introduce delle modifiche alla Legge Pinto.

Nel dettaglio, il comma 777 interviene sulle procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), riducendo l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno.

Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha specificato che, nel processo civile, il rimedio preventivo della richiesta di trattazione orale della causa può essere richiesto anche quando il tribunale giudica in composizione collegiale.

Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

L'art. 1-bis co. 1° della legge Pinto riformata costruisce come diritto i rimedi preventivi alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo

A) per il processo civile (nuovo art. 1-ter co. 1°) è rimedio preventivo la proposizione del giudizio con rito sommario o la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario e, nei casi di esclusione legale del rito sommario, la richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ora resa possibile anche se vi è competenza collegiale del Tribunale. Il rimedio è concepibile solo nel primo grado di giudizio, dove ancora può discutersi dell'applicazione del rito sommario o ordinario, o può esservi competenza collegiale del Tribunale.
La norma potrà indurre i difensori, per evitare responsabilità professionali, a richiedere il rito sommario anche in casi in cui esso non garantisca adeguatamente i diritti del cliente. D'altro canto, la fissazione dell'udienza con atto del giudice anziché con citazione di parte non assicura la sollecita trattazione, dato l'ingolfamento dei ruoli; né l'istanza di trattazione orale dei processi con rito ordinario, che aggrava i compiti di udienza, vincolerà il giudice.
Va poi esclusa l'operatività del rimedio preventivo: 1) nei processi c.d. di vecchio rito, e cioè iniziati prima dell'entrata in vigore della l. 353/90, non numerosi ma tutti a evidente "rischio Pinto", che non prevedevano né la distinzione tra rito ordinario e rito sommario né la trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; 2) nei numerosi processi con rito del lavoro, nei quali non opera la distinzione tra ordinario e sommario e ogni udienza è per sua natura di discussione orale, e l'art. 281-sexies c.p.c. può applicarsi per il solo profilo della motivazione contestuale (Cass. 13708/07), di per sé priva di effetto acceleratorio.
B) per il processo penale (nuovo art. 1-ter co. 2°) è rimedio preventivo un'istanza di accelerazione disciplinata in maniera più accurata rispetto a quella prevista dal previgente art. 2 co. 2-quinquies lett. e) l. Pinto, norma da considerarsi abrogata a partire dal 31.10.2016.
C) per il processo amministrativo (nuovo art. 1-ter co. 3°) è rimedio preventivo l'istanza di prelievo con la quale la parte segnala l'urgenza del ricorso, prevista dall'art. 71 cpv. c.p.a., e in precedenza dall'art. 51 R.D. 642/07. Istanza che già l'art. 54 cpv. della legge 133/08, come modificato dall'art. 3 co. 23° dell'allegato 4 al c.p.a., costruiva come condizione di proponibilità del ricorso Pinto. Peraltro, il nuovo art. 6 co. 2-ter prevede tale condizione di proponibilità con riferimento ai processi la cui durata sarà divenuta irragionevole il 31.10.2016, così posticipando a tale data gli effetti del citato art. 54 cpv. l. 133/08, effetti che finora invece decorrevano dal 16.9.2010 (ex plurimis, cfr. Cass. 26262/13): da ciò potrebbe derivare, se non emergeranno altre interpretazioni, una temporanea neutralizzazione dell'art. 54 cpv. l. 133/08, norma che aveva posto fine allo sconcio di indennizzi riconosciuti a chi per 10-15 anni non aveva mai pensato di fare istanza di prelievo.
D) per il processo contabile, pensionistico e di cassazione (nuovo art. 1-ter co. 4°-5°-6°) è rimedio preventivo un'istanza di accelerazione disciplinata con accuratezza.

A decorrere dal 31.10.2016 (nuovo art. 6 co. 2-bis), per i processi che a quella data non avranno ancora raggiunto una durata irragionevole, né saranno stati assunti in decisione, l'esperimento dei rimedi condizionerà l'ammissibilità della domanda di indennizzo (nuovi art. 1-bis co. 2°, art. 2 co. 1°)

Misura dell'indennizzo non inferiore ad euro 400,00 e non superiore ad euro 800,00 per ogni anno

Prima tale somma era compresa tra i 500,00 e i 1500,00 euro per ogni annosuperiore ad euro 800,00 per ogni anno.

La somma può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo, ovvero diminuita fino al 20% quando le parti del processo sono più di 10 e fino al 40% se sono più di cinquanta.

Procedimento La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo.

Precedentemente la normativa disponeva che la domanda di equa riparazione si proponeva con ricorso al presidente della Corte d'appello del distretto in cui aveva sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati.

Richiesta del pagamento.

Il creditore deve rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Le modalità di pagamento dei decreti Pinto di condanna sono disciplinate dal nuovo art. 5-sexies, che impone al creditore il rilascio di dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà che attesti la mancata riscossione del dovuto e altri dati, avente validità semestrale e rinnovabile a richiesta. L'amministrazione è così esentata dal dovere di tenere in ordine i propri conti "Pinto" ed è al contrario autorizzata a richiedere al creditore di attestare un credito già accertato dal giudice, a pena di divieto dell'ordine di pagamento in caso di dichiarazione mancante, irregolare o incompleta (comma 4°), e con preclusione nelle more di ogni atto esecutivo


 

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