Tar Campania 2043/2015
I pareri basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (cfr. Cons. Stato, VI, 3.4.2014, n. 1590).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2013, proposto da Vincenzo Gambardella, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Villani, con domicilio eletto presso l'avvocato Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci n. 19;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantroplogici per Napoli e Provincia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz n.11;
per l'annullamento
della nota prot. n. 11722 del 26.4.2013 con la quale la Soprintendenza di Napoli ha espresso parere negativo sulla domanda di condono edilizio ex lege n. 47/85 relativa agli abusi realizzati in Castellammare di Stabia alla via Panoramica sull'area catastalmente identificata al foglio 14 particella 323, nonché di ogni altro provvedimento preordinato e/o connesso lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. 22089 del 15.11.2012 di preavviso del parere negativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per Napoli e Provincia;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. La madre dell'odierno ricorrente, proprietaria unitamente al marito dell'area sita in Comune di Castellammare di Stabia, alla via Panoramica, catastalmente identificata al foglio 14, particella n. 323, nel 1979 vi edificava, in assenza dei prescritti titoli, quattro locali adibiti a negozi e uno destinato a deposito, previa eliminazione del preesistente terrapieno. Quindi, con istanza dell'1.4.1986, assunta al protocollo comunale al numero 3280, la dante causa dell'odierno ricorrente chiedeva il condono edilizio per i predetti manufatti, ai sensi della legge n. 47/1985.
2. Nonostante il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia e paesaggistica nella seduta del 12.7.2012, la competente Soprintendenza, con il provvedimento impugnato, denegava il parere favorevole di compatibilità paesaggistica in quanto "il complesso impedisce la visuale della cortina edilizia storica retrostante con cui interferisce in modo incompatibile".
3. Il ricorrente deduce, quindi, l'illegittimità del predetto parere per violazione di legge (artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004; art. 31 della legge n. 47/1985; artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990; art. 97 Cost.) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l'annullamento.
4. L'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, costituita in giudizio con memoria di stile, ha concluso per la reiezione del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 19.2.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso non è fondato e va respinto.
7. Con i due motivi articolati parte ricorrente deduce che la Soprintendenza sarebbe giunta al parere negativo sulla sanabilità paesaggistica delle opere oggetto di condono poiché non avrebbe tenuto conto della natura dell'intervento, consistente nella mera sostituzione del preesistente terrapieno con le quattro unità negoziali e il locale adibito a deposito, senza alcun ampliamento in sopraelevazione rispetto all'originario livello di calpestio. Ne discenderebbe, ad avviso del ricorrente, che siccome i manufatti oggetto della domanda di condono avrebbero la stessa altezza della quota di livello del terreno confinante, contraddistinto dalla particella 73, non vi sarebbe alcun impedimento alla visuale della cortina edilizia storica. Peraltro, sempre ad avviso del ricorrente, l'amministrazione resistente non avrebbe correttamente considerato le modifiche intervenute sull'area di riferimento nel corso dei 26 anni trascorsi dalla presentazione dell'istanza di condono e, segnatamente, dell'intensa cementificazione della zona che ne avrebbe completamente mutato il contesto storico edilizio con conseguente erroneità e illogicità di una valutazione astratta, anziché basata sull'impatto concreto dei manufatti.
8. Le censure sono infondate e da disattendere.
9. È ius receptum che, in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, nella specie previsto dall'art. 32 della legge n. 47/1985, l'esistenza del vincolo va valutata al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eventualmente eseguite anteriormente all'apposizione del vincolo in questione; tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22.7.1999, n. 20; Cons. Stato IV, 29.11.2012, n. 6082; Cons. Stato, IV, 11.3.2013, n. 1464).
10. Tanto premesso dal provvedimento gravato si evince che l'abuso oggetto della domanda di condono è "un lungo manufatto di 1 piano che occupa il fronte strada alterando così in maniera significativa la cortina edilizia storica retrostante" e "occupando lo spazio di un terrapieno".
10.1. La Soprintendenza afferma, inoltre, di non poter condividere né il parere favorevole espresso dalla Commissione per il paesaggio nella seduta del 12.7.2012 secondo la quale le "opere proposte sono ben inserite nel contesto ambientale circostante", né le osservazioni proposte dal ricorrente, a seguito del preavviso di rigetto, poiché "l'intervento contrasta con le caratteristiche paesaggistiche del sito" alterandone "la percezione consolidata e le caratteristiche intrinseche".
11. Il Collegio evidenzia che, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza, la già intervenuta urbanizzazione di un'area vincolata non è idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona, in quanto il nuovo edificato contribuisce, comunque, ad aggravare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose di tali finalità, rafforzando, pertanto, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi (cfr. TAR Lazio, Roma, II quater, 19.1.2015, n. 927; Cons. Stato, VI, 1.7.2009, n. 4238).
11.1. Risulta, pertanto, palesemente infondato il motivo incentrato sul fatto che il manufatto di cui trattasi ricade in una zona ampiamente edificata e profondamente modificata nel corso degli ultimi venticinque anni, per cui non avrebbe più senso tutelare "la cortina edilizia storica retrostante".
11.2. Ad avviso del Collegio, infatti, correttamente la Soprintendenza ha eseguito la propria valutazione tenendo conto delle finalità perseguite dal vincolo che grava sull'area nella quale ricadono i manufatti abusivi e ritenendo irrilevante e non dirimente la circostanza dell'intensa cementificazione, spesso abusiva, della detta zona.
12. Parimenti infondato risulta anche il motivo con il quale il ricorrente deduce che l'intervento realizzato, consistendo nella sostituzione del preesistente terrapieno con la costruzione di quattro unità negoziali e un deposito, senza ampliamento in sopraelevazione dell'originario livello di calpestio, non potrebbe in alcun modo ledere gli interessi tutelati con l'imposizione del vincolo giacché l'opera abusiva non impedirebbe la visuale della cortina edilizia storica retrostante.
12.1. I pareri di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e, quindi, sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (cfr. Cons. Stato, VI, 3.4.2014, n. 1590).
12.2. Nonostante la dettagliata consulenza di parte, il Collegio ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato che le dimensioni e le caratteristiche formali ed estetiche del manufatto di cui trattasi non abbiano avuto alcun impatto sul paesaggio circostante, giacché, a prescindere dalla sopraelevazione o meno della linea di colmo originaria, non è revocabile in dubbio che il preesistente terrapieno e il corrispondente giardino siano stati sbancati e sostituiti da un manufatto ad un piano adibito a negozi e a deposito.
12.3. Ad avviso del Collegio, dalla documentazione anche fotografica acquisita e dalla motivazione del provvedimento gravato emerge, quindi, in modo chiaro ed evidente la ragione per la quale la sostituzione del preesistente terrapieno e dell'annesso giardino con il fabbricato oggetto di condono ha alterato la percezione della cortina edilizia storica retrostante, giacché, in caso di mancata realizzazione di quest'ultimo, la visuale sarebbe stata quella di un giardino fino al limite del marciapiede della via Panoramica.
12.4. Per tali ragioni, le valutazioni riportate nella motivazione del provvedimento impugnato non appaiono macroscopicamente viziate da illogicità manifesta o da errore di fatto con conseguente reiezione delle censure articolate dal ricorrente.
13. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
14. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle particolari circostanze di fatto che connotano la fattispecie esaminata dal Collegio e che emergono dalla motivazione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

 

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