Il silenzio dell'Amministrazione presuppone la giurisdizione del G.A
Il ricorso avverso il silenzio della P.A., previsto dall'art. 117 c.p.a., quale strumento processuale di tutela contro l'inerzia della stessa Amministrazione, presuppone (senza fondarla) la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale alla quale si riferisce la dedotta inerzia, non determinando una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva di tale giudice.
Cassazione civile, sez. un. 16/09/2015 n. 18152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15875/2013 proposto da:
ACQUAENNA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio
degli avvocati MANDOLFO Giovanni, ANDREA SCUDERI, che la
rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T.R.P., S.F., F.L., D.
M.G., D.S.A.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio
dell'avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, rappresentati e difesi dall'avvocato
SCIORTINO Pietro, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO
REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', CONSORZIO
A.T.O. IDRICO NUMERO (OMISSIS) DI ENNA, A.S.E.N. - AZIENDA SPECIALE
ENNESE
- IN LIQUIDAZIONE, C.G.I.L. - SEGRETERIA GENERALE PER LA REGIONE
SICILIA, C.I.S.L. - SEGRETERIA GENERALE PER LA REGIONE SICILIA,
U.I.L. - SEGRETERIA GENERALE PER LA REGIONE SICILIA, FIADEL - CISAL -
SEGRETERIA GENERALE PER LA REGIONE SICILIA - FIADEL - CISAL -
SEGRETERIA PROVINCIALE PER LA REGIONE SICILIA;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
903/2013 dinanzi al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA, SEZIONE di PALERMO;
uditi gli avvocati Andrea SCUDERI, Pietro SCIORTINO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2015 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Acquaenna s.c.p.a. ha proposto istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. della Sicilia da F.L., S.F., D.S. A.G., D.M.G. e T.R.P. per far dichiarare il silenzio-inadempimento della Regione Siciliana (e il conseguente obbligo di provvedere da parte della Presidenza della Regione, con eventuale nomina di un commissario ad acta) in ordine alla loro richiesta di emanazione del decreto previsto dalla L.R. n. 20 del 2003, art. 36, comma 7, il quale prescrive che il Presidente della Regione dispone con decreto il trasferimento, presso il soggetto gestore del servizio idrico integrato (nella fattispecie, appunto l'Acquaenna s.c.p.a.), del personale quali - fra gli altri - i ricorrenti, ex dipendenti dell'Azienda Speciale Ennese (A.S.E.N.), già gestore del servizio di risorse idriche nella Provincia di Enna.
L'istante chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
2. I predetti ricorrenti nel giudizio di merito hanno resistito con controricorso.
La Acquaenna s.c.p.a. ha depositato memoria.
3. All'esito dell'udienza dell'8 aprile 2014, questa Corte, con ordinanza n. 11230 del 2014, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della A.S.E.N., Azienda Speciale Ennese in liquidazione, non essendo andata a buon fine la notificazione del ricorso alla stessa, convenuta nel giudizio di merito e relativamente alla quale, quindi, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario c.d.
processuale, che investe tutte le parti del processo civile o amministrativo cui si riferisce la richiesta di regolamento (Cass., sez. un., nn. 113 del 1999 e 22496 del 2004).
4. La ricorrente ha provveduto ritualmente a tale incombente e, nell'imminenza dell'odierna adunanza, ha depositato ulteriore memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. I controricorrenti sollevano tre eccezioni di inammissibilità del ricorso.
1.2. Con la prima viene rilevata innanzitutto la discordanza tra il nome del legale rappresentante della società indicato nell'intestazione del ricorso ("Ingegnere B.S.") e quello riportato nella procura speciale alle liti rilasciata a margine dell'atto ("Ingegnere Br.Fr.Pi.Lu."); e poi, soprattutto, è denunciata la carenza di potere rappresentativo della società in capo a quest'ultimo, in base alle risultanze della relativa visura camerale.
L'eccezione deve essere disattesa.
Premesso che la detta discordanza è, di per sè, irrilevante, dovendo ritenersi frutto di mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, in quanto ciò che conta è accertare che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società (Cass. n. 11144 del 2003), sulla questione il Collegio ritiene (in difformità dalle conclusioni del Procuratore Generale) che il soggetto che ha conferito il mandato sia dotato del potere di rappresentanza della società. Dalla visura prodotta in giudizio risulta, infatti, che l'ing. Br. è presidente del consiglio di amministrazione della società e rappresentante della stessa; pertanto, all'attribuzione all'ing. B., consigliere e amministratore delegato, del potere - fra gli altri - di "determinazione a promuovere giudizi o a resistere in giudizio" e di "nomina del o dei difensori e/o dei loro sostituti" va assegnata portata solo aggiuntiva, inidonea ad escludere il potere rappresentativo della società spettante in via principale al presidente del consiglio di amministrazione.
1.3. E' eccepita poi la nullità della notificazione del ricorso all'Amministrazione regionale, in quanto effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè presso quella generale in Roma.
Anche tale eccezione è infondata, dovendo ribadirsi il principio in virtù del quale il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura Generale dello Stato sia presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa: infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso può essere effettuata, in via alternativa, sia a norma del primo che del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia (Cass., sez. un., n. 12252 del 2009).
1.4. Va, infine, rigettata anche la terza eccezione di inammissibilità, basata sulla violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "per mancata indicazione del giudizio in cui sarebbe stata prodotta documentazione ora presente in sede di legittimità".
La ricorrente ha indicato e depositato gli atti e i documenti ritenuti rilevanti ai fini della definizione della questione di giurisdizione ed il ricorso contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, cioè gli estremi della controversia necessari per la decisione e per la verifica di proponibilità dell'istanza, ossia le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui il ricorso si riferisce e la fase in cui esso si trova: ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'istanza, anche in considerazione che essa non è un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito (Cass., sez. un., n. 11826 del 2013).
2.1. La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia alla competenza del giudice ordinario.
2.2.1 sopra indicati attuali controricorrenti hanno adito nel 2013, "D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 117", il TAR per la Sicilia esponendo in sintesi quanto segue:
- "con la L. n. 36 del 1994 (c.d. Legge Galli) il sistema di gestione delle risorse idriche è stato profondamente innovato ed a tale mutato quadro normativo si è adeguata anche la Regione Siciliana a partire dalla (e con la) L.R. n. 10 del 1999, prevedendosi l'istituzione dei cc.dd. A.T.O. (ambiti territoriali ottimali).
Successivamente, con la L.R. n. 20 del 2003, art. 36 (...) è stata disciplinata la materia dei rapporti lavorativi dei soggetti operanti in tal ambito produttivo, prevedendosi (...) il transito dei lavoratori dai vecchi Enti gestori di risorse idriche ai nuovi soggetti giuridici";
- "gli odierni ricorrenti sono stati per anni dipendenti di vecchio gestore di risorse idriche nell'ambito provinciale ennese, ossia dell'Azienda Speciale Ennese (A.S.E.N.), ente pubblico economico strumentale del Comune di Enna, ed hanno diritto al transito presso il nuovo gestore in concessione (...), ossia presso la Società Acquaenna s.c.p.a.";
- essi, premesso che "hanno ricevuto comunicazione di preavviso di licenziamento dall'A.S.E.N. posta in liquidazione", "non vengono assunti come per legge dalla Società Acquaenna s.c.p.a. (...) perchè non è stato emanato - come sarebbe dovuto avvenire - il D.P.R.S. previsto dalla L.R. n. 20 del 2003, art. 36": per cui si trovano "senza lavoro, anche quando con legge è stato previsto il loto diritto a mantenerlo, e con la medesima posizione professionale e contrattuale originaria (...), tramite il trasferimento presso gli odierni gestori delle risorse idriche";
- "il Consorzio A.T.O. di Enna, come della L.R. n. 20 del 2003, art. 36, comma 6 (...), ha già segnalato alla Presidenza della Regione Siciliana, trasmettendo i relativi elenchi, il personale soggetto al trasferimento presso i gestori del Servizio Idrico Integrato".
Pertanto, hanno chiesto, ai sensi del citato D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 117, che il Tribunale dichiari "l'illegittimità del silenzio- inadempimento della Regione Siciliana (...) in merito alla richiesta dei ricorrenti di cui alla diffida e messa in mora del 15.10.2012" e "il conseguente obbligo di provvedere da parte della Presidenza della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 20 del 2003, art. 36, comma 7".
2.3. Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi che il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 117, quale strumento processuale di tutela contro l'inerzia della stessa p.a., non fonda bensì presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale alla quale si riferisce la dedotta inerzia, non determinando una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva di detto giudice, per cui è alla natura di tale pretesa che occorre avere riguardo ai fini del riparto della giurisdizione (cfr., sull'analogo istituto - abrogato dal citato D.Lgs. n. 104 del 2010 - di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, Cass., sez. un., n. 28346 del 2008).
2.4. La L.R. Siciliana 3 dicembre 2003, n. 20, art. 36, dispone, per quanto qui rileva, che "il personale soggetto al trasferimento presso i gestori del Servizio idrico integrato, per essere utilizzato nei relativi ambiti di appartenenza, è quello dipendente ed in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti pubblici o soggetti privati, adibito ai servizi individuati dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 4, lett. f), comma 1" (cioè i "servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue") (comma 1); "la ricognizione del personale, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, è certificata dal legale rappresentante e trasmessa con apposito elenco suddiviso per livello o categoria e profilo professionale all'autorità d'ambito di competenza" (comma 6); "il Presidente della Regione, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale, elencato nelle certificazioni di cui al comma 6, al soggetto gestore. Il personale mantiene ad personam il trattamento giuridico ed economico di miglior favore in godimento alla data del trasferimento" (comma 7).
Dall'esame di tale normativa regionale (attuativa della L. n. 36 del 1994, art. 12, comma 3) deriva che il personale in questione, che sia in possesso dei requisiti oggettivi indicati dalla legge, ha il diritto soggettivo ad essere trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Il trasferimento (transito) dai precedenti enti gestori delle risorse idriche al gestore del servizio idrico integrato è infatti attuato sulla base di elenchi certificati di natura meramente ricognitiva, attraverso un procedimento amministrativo dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalità.
In particolare, al decreto con il quale il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 36, comma 7, sopra riportato, "dispone il trasferimento del personale elencato nelle certificazioni" è chiaramente estranea qualsivoglia attività di tipo valutativo.
La posizione fatta valere dagli odierni controricorrenti rientra, pertanto, nel novero dei diritti soggettivi (in particolare, si tratta del diritto soggettivo all'assunzione), senza alcun intervento della pubblica amministrazione dotato di margini di discrezionalità, con la conseguenza che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
3. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2015
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