Conseguenze dell’illegittimità

L’atto illegittimo è giuridicamente esistente; è efficace; ed è esecutorio (finché non venga annullato). L’annullamento si verifica soltanto a seguito di un apposito provvedimento dell’autorità amministrativa o di una sentenza del giudice amministrativo; esso, inoltre, può essere richiesto solo dal soggetto nel cui interesse era posta la norma violata.
L’atto annullabile, infine, può essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido.

L’esistenza di un vizio di legittimità non impedisce che l’atto amministrativo produca egualmente i suoi effetti e possa perciò essere portato ad esecuzione, fino al suo eventuale annullamento.
Il nostro ordinamento prevede comunque i seguenti rimedi contro gli atti illegittimi:

  1. una sentenza del giudice amministrativo che annulli l’atto su ricorso giurisdizionale dell’interessato;
  2. una decisione dell’autorità amministrativa che annulli l’atto su ricorso amministrativo dell’interessato;
  3. un atto amministrativo adottato spontaneamente d’ufficio dalla P.A. che ritiri l’atto viziato;
  4. un atto o un procedimento della P.A. che anziché eliminare l’atto viziato lo sani e ne provochi la conservazione(c.d. sanatoria e conservazione dell’atto).

Gli ulteriori provvedimenti, consequenziali a quello annullato, sono affetti da illegittimità derivata: essi, nella maggior parte dei casi rimangono esistenti ed efficaci, ma possono essere a loro volta annullati. L'annullamento impone, poi, di eliminarne le conseguenze materiali del provvedimento: per esempio, di restituire il bene in seguito all'annullamento dell'occupazione d'urgenza.
In seguito all'annullamento del provvedimento l'amministrazione rimane titolare del potere amministrativo, che può nuovamente essere esercitato. Nell'esercitarlo, peraltro, deve ovviamente evitare di emanare un provvedimento affetto dallo stesso vizio del precedente e deve adeguare la propria attività alle statuizioni contenute nell'atto di annullamento.

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