Ordinanze  extra ordinem

il principio di tipicità del provvedimento amministrativo soffra di un’eccezione rappresentata dalle ordinanze extra ordinem, che hanno come caratteristica quella di essere previste dal legislatore solo con riguardo all'attribuzione del potere, ma di essere libere nei contenuti (e per questo si definiscono anche ordinanze libere). Secondo alcuni si collocano al di fuori dell'ordinamento giuridico e la Corte Costituzionale si è più volte interrogata sulla legittimità di questi provvedimenti. In particolare, il giudice delle leggi ha rilevato che le ordinanze necessitate sono provvedimenti irrinunciabili in uno stato di diritto. Non semplicemente ammessi, ma necessari, perché toccano aspetti che il legislatore non può disciplinare in profondità e che, quindi, devolve al giudizio discrezionale della p.a. Sono provvedimenti ammessi solo nei casi di necessità ed urgenza, in cui qualunque altro provvedimento ammini- strativo non sarebbe idoneo a perseguire l'interesse pubblico. Sono ordinanze che non possono essere compiutamente definite in tutti i loro aspetti, perché regolano situazioni emergenziali, eccezionali, che per definizione non possono essere predeterminate.

 

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 2697.

Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia .....leggi


 

 

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