11/01/2015
Contratti pubblici
Estesa ai Comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro

Con l'entrata in vigore della c.d. Legge di stabilità 2016, è estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 l'Autorità provvederà a rilasciare il Codice Identificativo Gara - CIG - a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture sotto l'importo indicato.

L'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06, nel testo modificato dapprima dal d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, e da ultimo dall'art. 23bis della legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall'art. 8 comma 3ter della legge n. 11/2015 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art 1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. La disposizione in questione ha, infatti, previsto che "all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: ...b) le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

Pertanto, l'Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.