Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna sent. n. 209 del 06/09/2012 Presidente: L. DI MURRO Estensore: E. LORENZINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati
dott. Luigi DI MURRO Presidente
dott. Marco PIERONI Giudice
dott.ssa Elena LORENZINI Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 42980 del registro di Segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Principato nei confronti del sig. OMISSIS, domiciliato in Bologna, via OMISSIS.
Uditi, nella pubblica udienza del 23 novembre 2011, il relatore Consigliere dott.ssa Elena Lorenzini ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Principato.
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con nota n. 1/92-7 (400) del 27.10.2008, il Comando Carabinieri per la tutela della salute – N.A.S. di Bologna comunicava alla Procura presso questa Sezione le risultanze delle indagini che avevano portato al deferimento del convenuto, dott. OMISSIS, all’autorità giudiziaria ordinaria per l’ipotesi di reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto sarebbe emerso che il predetto, medico dirigente dipendente dell’A.U.S.L. di Bologna e alla stessa legato da un rapporto esclusivo, svolgeva da anni attività libero professionale nel proprio ambulatorio sito in Bologna, via OMISSIS.
In particolare, tali indagini sarebbero incominciate a seguito della trasmissione, da parte dell’Azienda U.S.L. di Bologna al Comando nel N.A.S., di copia di una ricevuta fiscale che un paziente del convenuto aveva prodotto, quale documentazione di una visita eseguita dal dott. OMISSIS il 18.10.2007 e del pagamento del relativo corrispettivo. A tale proposito, l’Azienda avrebbe segnalato che l’esercizio della predetta attività libero-professionale risultava assolutamente non autorizzato, dato che, se anche era stata rinvenuta una richiesta formulata dal dott. OMISSIS in data 12.1.1999 nel senso di optare per l’attività libero professionale intramuraria, agli atti non vi era alcun espresso riscontro a tale istanza.
L’intestatario della ricevuta fiscale acquisita avrebbe riferito ai Carabinieri che dal 2001 all’ottobre 2007 era stato visitato più volte dal dott. OMISSIS, per controlli cardiologici periodici, anche presso l’ambulatorio di via OMISSIS e che quando si recava nello studio privato aveva modo di notare la presenza di altre persone in attesa di analoga visita. Il N.A.S. procedeva, poi, al sequestro di documentazione fiscale e sanitaria sia presso l’ambulatorio medico di Bologna, via OMISSIS, sia presso lo studio di consulenza contabile fiscale del professionista, e avrebbero così accertato, come descritto nella nota prot. n. 1/92-7 (400) del 27.10.2008 - che il predetto medico avrebbe svolto attività libero professionale con continuità, dal 2000 al 2008, nell’ambulatorio di via OMISSIS.
Risultava, inoltre, dagli atti depositati dalla Procura, che la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna l’8.10.2009, di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. perché il fatto non sussiste, in relazione al contestato reato di truffa aggravata e continuata, è stata annullata dalla Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza n. 37890 del 25.10.2010, con rinvio ad un diverso g.u.p. di Bologna per un nuovo giudizio.
Ad Avviso dell’ Organo requirente, sarebbe ravvisabile un danno erariale conseguente alla condotta del sanitario di avere esercitato attività libero professionale senza l’autorizzazione della Azienda datrice di lavoro; tale danno consisterebbe nell’avvenuta percezione della indennità di esclusività prevista dall’art. 42 del CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, firmato l’8.6.2000 e delle altre voci retributive non altrimenti spettanti in caso di impegno non esclusivo.
Il Pubblico Ministero richiama la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici individuata dall’art. 15-quater, commi 1 e 5, d.lgs. 30 dicembre 1991, n. 502 e recepita dall’art. 15 CCNL cit., che si basa sul principio della esclusività e della incompatibilità tra l’attività oggetto della prestazione di lavoro con l’Azienda sanitaria e altre attività private del dipendente, siano queste di carattere subordinato o autonomo.
Ad avviso della Procura, l’analisi della giurisprudenza contabile, renderebbe possibile enucleare i seguenti principi:
- la giurisdizione della Corte dei conti è radicata dall’esistenza di un rapporto di servizio che lega il medico alla struttura sanitaria;
- lo svolgimento dell’attività libero professionale è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione che rende inoperante la preclusione legale allo svolgimento di quell’attività, altrimenti sussistente; la caratteristica dell’esclusività è suscettibile di parziale attenuazione, ma il rispetto dei limiti e delle condizioni della deroga sono condizione per lo svolgimento dell’attività libero professionale;
- in caso di violazione dei limiti e condizioni all’espletamento di tale attività, viene a mancare la causa giustificativa della corresponsione di taluni emolumenti stipendiali che sono stati erogati nel presupposto che il sanitario abbia svolto la propria attività a servizio dell’ente ospedaliero in regime di esclusività.
L’Organo requirente sottolinea alcuni elementi che dimostrerebbero come il dott. OMISSIS fosse consapevole di trovarsi in una situazione non regolare.
Il P.M. ricorda, in primo luogo, che in data 22.6.1998 il medico aveva manifestato l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. 23 dicembre 1996, n. 662 nella propria abitazione di Bologna, via OMISSIS.
Invece, con lettera del 12.1.1999 (protocollata il 22.1.1999), comunicò la sua “opzione per l’attività libero professionale intramoenia, secondo le modalità recentemente accettate a livello nazionale, tra sindacati medici e Ministero della Sanità, riportate nell’art. 56 del collegato alla Finanziaria.” Dichiarò di desiderare “accreditare con l’Azienda USL Città di Bologna, dall’1/1/1999” il suo “ambulatorio, sito in Via OMISSIS , 1) per visita cardiologica con Elettrocardiogramma da sforzo e 2) visita cardiologica con Holter 24 ore, non avendo gli spazi e le tecnologie e quindi la possibilità di eseguire tali esami strumentali, nel distretto Navile e alla Tiarini.” La Procura rileva che, a tale nota, non risulterebbe essere seguito nessun formale provvedimento né di autorizzazione né di diniego ne’ risulta che il dott. OMISSIS abbia mai sollecitato l’Azienda a rispondere formalmente.
Ancora piu’ rilevante, risulterebbe, secondo la ricostruzione dell’ Organo requirente, il fatto che il convenuto non abbia esplicitato l’opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo, previsto dall’art. 15-quater, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49.
In sostanza, sottolinea la Procura, entro il 14 marzo 2000 tutti i dirigenti in servizio alla data del 3.12.1998 (e quindi anche il dott. OMISSIS) erano tenuti a comunicare al direttore generale la predetta opzione, consapevoli della previsione normativa nel senso che “in assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.” Il P.M. precisa che non risulterebbe che il dott. OMISSIS abbia comunicato alcunché alla propria Azienda.
Parte attrice chiarisce che l’Azienda USL Città di Bologna avrebbe adeguatamente informato tutti i dirigenti sanitari in merito alle citate nuove norme e che, in particolare, il direttore amministrativo dei Distretti Savena e Borgo, dott. Romano Grande, aveva diramato la nota n. 4416 del 5.8.1999 con cui forniva le “istruzioni operative per i sanitari optanti per la libera professione intramuraria che scelgono di utilizzare ed accreditare al predetto scopo un ambulatorio esterno alla struttura”; a tale proposito, ricordava che costoro dovevano richiedere una specifica autorizzazione.
Viene richiamata, inoltre, la nota n. 5216/1.7 del 5.10.1999 con cui il direttore generale della Azienda USL Città di Bologna ribadiva che “potranno essere autorizzati, previa richiesta, gli ambulatori privati già in utilizzo dagli stessi professionisti, fatta esclusione di quelli che insistono all’interno di Case di cura.”
Infine, la Procura cita la nota n. 127 del 13.3.2000, con la quale il direttore amministrativo aveva invitato i dirigenti che risultavano optanti per l’attività libero-professionale extramuraria a comunicare entro il termine (del giorno successivo) l’opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo ovvero all’intenzione di continuare a svolgere attività libero professionale extramuraria, rammentando che “in assenza di comunicazione entro i termini predetti, si presume che l’opzione sia effettuata per il rapporto esclusivo”. A conferma di tali assunti, il P.M. riporta che, nell’elenco allegato alla delibera del direttore generale n. 636 dell’8.6.2000 avente ad oggetto “ricognizione opzioni rapporto esclusivo/non esclusivo e richieste verifica ex d.lgs. 49/2000”, il nominativo del dott. OMISSIS comparirebbe quale esercente la libera professione intramuraria.
La Procura conclude affermando che, dopo la scadenza del termine ultimo del 14.3.2000, l’esercizio dell’attività libero professionale fuori dall’orario di lavoro doveva essere autorizzata dall’azienda, per poter essere considerata compatibile con l’impegno esclusivo.
In relazione all’elemento soggettivo, parte attrice lo qualifica come dolo contrattuale o contabile, secondo la elaborazione giurisprudenziale maturata dalle pronunce della Corte dei conti. Sostiene, infatti, la Procura che i principi normativi e le regole operative disciplinanti la materia sarebbero sempre stati chiarissimi nell’affermare che l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale non autorizzata; così come la particolare tipologia dell’esercizio di attività libero professionale fuori dai locali messi a disposizione dalla struttura sanitaria (c.d. intramoenia allargata) è sempre stata assoggettata a preventiva autorizzazione discrezionale e a una disciplina di svolgimento volta a regolamentare i volumi ammissibili, gli orari, le tariffe, le modalità delle prenotazioni, della documentazione contabile e della gestione dei corrispettivi versati dai pazienti.
Secondo la ricostruzione fornita dall’ Organo requirente, queste circostanze erano a conoscenza del dott. OMISSIS, come emergerebbe, tra l’ altro, dalla lettera presentata all’Azienda il 22.1.1999, con cui egli chiese l’accreditamento del proprio studio professionale, in uno con l’esercizio dell’opzione per l’attività libero professionale intramoenia.
Inoltre, la Procura sottolinea che, pur a fronte del chiaro e pubblicizzato termine fissato dalla legislazione primaria per il definitivo esercizio dell’opzione per il rapporto non esclusivo, il dott. OMISSIS rimase inerte, dovendo essere consapevole delle conseguenze giuridiche di tale fatto e cioè la qualificazione del proprio rapporto di lavoro come esclusivo, con le conseguenze in tema di necessità di previa autorizzazione per l’esercizio di attività libero professionale, a maggior ragione se presso strutture esterne all’azienda.
Ad avviso di parte attrice, quindi, il reiterato svolgimento di attività libero professionale senza previa autorizzazione da parte dell’Azienda datrice di lavoro dovrebbe essere considerato come condotta intenzionale e in consapevole violazione dei precetti richiamati in citazione.
Con riguardo alla quantificazione del danno, il Pubblico Ministero afferma che la violazione delle regole in tema di legittimo esercizio dell’attività libero professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto esclusivo comporterebbe il venir meno della causa giustificatrice degli specifici istituti contrattuali diretti proprio a remunerare l’accettazione da parte del dipendente dei limiti legali alla possibilità di svolgere – oltre all’attività lavorativa con il Servizio sanitario nazionale – anche quella libero professionale. Tali istituti vengono indicati sia nella specifica indennità di esclusività disciplinata dall’art. 42 del CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, firmato l’8.6.2000, sia nella non operatività della riduzione della retribuzione di posizione e della esclusione della retribuzione di risultato, altrimenti previste dall’art. 47 del citato CCNL per i dirigenti sanitari che abbiano optato per un rapporto di lavoro non esclusivo.
La Procura ha depositato agli atti i cedolini stipendiali del convenuto dai quali emergerebbe che al dott. OMISSIS è stata riconosciuta e pagata:
a) l’indennità di esclusività ex art. 42 CCNL 8.6.2000 e disciplinata dall’art. 5 CCNL 8.6.2010 – parte economica biennio 2000/2001;
b) la retribuzione di posizione in misura pari a quella prevista per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, secondo le previsioni della tabella allegato 1 al CCNL personale della dirigenza medica-veterinaria del 5.12.1996 – parte economica del biennio 1996/1997, dell’art. 39 CCNL 8.6.2000 e, poi, degli artt. 37 e 42 CCNL 3.11.2005, dell’art. 5 CCNL 5.7.2006 e dell’art. 20 CCNL 17.10.2008;
c) la retribuzione di risultato, secondo le previsioni dell’art. 63 CCNL 5.12.1996 e degli Accordi sottoscritti dall’Azienda USL di Bologna con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria.
In particolare, l’ Organo requirente ha riportato in citazione che, dalla documentazione acquisita dall’Azienda USL di Bologna, dal 15.3.2000 al 31.12.2007, l’esborso sostenuto dall’Amministrazione per le predette specifiche voci retributive pagate al dott. OMISSIS è stato il seguente:
anno 2000
€ 16.114,44 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 882,84 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 6.161,59 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2001
€ 20.600,58 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 3.354,61 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 8.665,95 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2002
€ 21.082,88 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 2.386,39 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 8.463,52 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2003
€ 21.806,98 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 2.671,02 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 8.830,13 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2004
€ 2.809,92 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 1.539,33 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 6.559,13 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2005
€ 17.007,21 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 2.299,15 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 7.012,07 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2006
€ 17.161,04 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 2.217,62 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 6.929,70 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2007
€ 18.016,31 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 3.144,89 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 7.586,71 (ritenute e contributi sulle predette somme)
Il totale assomma ad € 226.965,99 di cui € 148.261,35 per le competenze fisse (retribuzione di posizione, indennità di esclusività e ratei di tredicesima di tali voci), € 18.495,85 per le competenze variabili (retribuzione di risultato) e € 60.208,79 per i contributi.
La Procura ha, inoltre, precisato che, secondo le quantificazioni fornite dall’Azienda USL di Bologna, al medesimo dipendente dott. OMISSIS sarebbero invece spettate le seguenti retribuzioni, nel caso di impegno a tempo non esclusivo e conseguente diverso trattamento relativo alle voci della retribuzione di posizione, indennità di esclusività e retribuzione di risultato:
anno 2000
€ 3.500,00 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 1.274,00 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2001
€ 4.421,04 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 1.617,17 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2002
€ 4.953,65 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 1.800,90 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2003
€ 5.806,84 (competenze fisse: retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 2.113,00 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2004
€ 0 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 0 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2005
€ 0 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 0 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2006
€ 0 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 0 (ritenute e contributi sulle predette somme)
anno 2007
€ 0 (competenze fisse: retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività del rapporto e rateo tredicesima)
€ 0 (competenze accessorie: retribuzione di risultato)
€ 0 (ritenute e contributi sulle predette somme)
Il totale dell’esborso che l’Azienda avrebbe dovuto sopportare in relazione alla effettiva natura del rapporto di lavoro del dott. OMISSIS tenuto conto dello svolgimento dell’attività libero professionale non autorizzata assomma pertanto ad € 25.486,60 di cui € 18.681,53 per le competenze fisse (retribuzione di posizione, indennità di esclusività e ratei di tredicesima di tali voci), nulla per le competenze variabili (retribuzione di risultato) e € 6.805,07 per i contributi.
Ad avviso di parte attrice, quindi, il danno sopportato dalle finanze dell’Azienda USL di Bologna in conseguenza della condotta dolosa del dott. OMISSIS sarebbe pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di retribuzioni e contributi e quanto invece spettante a norma delle relative previsioni contrattuali: tale cifra è pertanto pari a € 201.479,39 che, costituendo un debito di valore, deve essere rivalutata dalle singole scadenze di pagamento mensile e sulle relative somme devono essere riconosciuti gli interessi compensativi almeno in misura pari agli interessi legali.
I fatti oggetto di tali segnalazioni sono stati contestati al dott. OMISSIS dalla Procura Regionale presso questa Sezione con invito del 23 novembre 2010.
All’ invito non ha controdedotto il dott. OMISSIS.
Successivamente, la Procura regionale provvedeva a citare in giudizio, in data 29 marzo 2011, il dott. OMISSIS, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’ Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Bologna, della somma di euro 201.479,39 oltre rivalutazione dalle singole scadenze mensili di pagamento delle retribuzioni e interessi dalla scadenza al saldo.
Il convenuto non si e’ costituito in giudizio.
Nell’ odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha affermato di aver depositato copia della sentenza della Cassazione che ha annullato la pronuncia di non luogo a procedere del GUP. Ha, inoltre, ribadito che il convenuto avrebbe chiesto autorizzazione per svolgere attività libero professionale e, nonostante la mancanza di un provvedimento autorizzativo dell’amministrazione, avrebbe continuato a svolgere l’attività citata, pur percependo un trattamento economico non decurtato, come previsto per i medici che optano per l’esclusività della prestazione; viceversa sarebbe occorso un provvedimento espresso dell’amministrazione per svolgere attività libero professionale, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna ipotesi di silenzio assenso. Ha ribadito che il danno è stato quantificato nella differenza fra quanto realmente percepito e quanto sarebbe spettato al convenuto.
Infine, si e’ riportato alle conclusioni agli atti.
Considerato in
DIRITTO
I.-L’ ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte e’ collegata alla condotta del convenuto che, nella sua qualita’, all’ epoca dei fatti, di medico dirigente dipendente dell’ A.U.S.L. di Bologna, svolgeva con continuita’ negli anni dal 2000 al 2008 attivita’ libero professionale nel proprio ambulatorio sito in Bologna, via OMISSIS, senza l’ autorizzazione dell’ Azienda datrice di lavoro e senza aver comunicato la propria opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo, come previsto dall’ art. 15-quater, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’ art. 1, comma 1, d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49, con ciò procurandosi l’ ingiusto profitto della percezione sia della specifica indennità di esclusività disciplinata dall’art. 42 del CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, firmato l’8.6.2000, sia della non operatività della riduzione della retribuzione di posizione e della esclusione della retribuzione di risultato, altrimenti previste dall’art. 47 del citato CCNL per i dirigenti sanitari che abbiano optato per un rapporto di lavoro non esclusivo.
Il danno conseguente e’ stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale presso questa Sezione, nella differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di retribuzioni e contributi e quanto invece spettante a norma delle relative previsioni contrattuali, pari a € 201.479,39 che, costituendo un debito di valore, dovrebbe essere rivalutata dalle singole scadenze di pagamento mensile e sulle relative somme devono essere riconosciuti gli interessi compensativi almeno in misura pari agli interessi legali.
II.- Nel merito, il Collegio deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilita’ in relazione al giudizio instaurato.
Ad avviso della Sezione, sussistono nei confronti del convenuto oltre che l’ esistenza del rapporto di servizio con l’ Azienda U.S.L., il comportamento causativo di danno erariale nonche’ il nesso causale tra comportamento e danno.
In particolare, il Collegio ritiene, conformemente alla concorde giurisprudenza di questa Corte cfr. per tutte Sez. Emilia-Romagna n. 1962/2010), che, come correttamente richiamato dalla Procura, la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici sia individuata dall’art. 15-quater, commi 1 e 5, d.lgs. 30 dicembre 1991, n. 502 e recepita dall’art. 15 CCNL cit., come modificato dall’ art. 1, comma 1, d.lgs.2 marzo 2000, n. 49, che si basa sul principio della esclusività e della incompatibilità tra l’attività oggetto della prestazione di lavoro con l’Azienda sanitaria e altre attività private del dipendente, siano queste di carattere subordinato o autonomo.
Piu’ precisamente, la regola rimane quella dell’ esclusivita’ del rapporto di lavoro, ad eccezione dei casi in cui l’ interessato ottenga specifica autorizzazione all’ esercizio di attività libero professionale, nelle ipotesi espressamente previste.
Nel caso di specie, pertanto, si puo’ considerare raggiunta la prova in merito, in primo luogo, all’ esercizio in modo continuativo dal 2000 al 2008, di attivita’ libero professionale da parte del dott. OMISSIS, secondo le risultanze emerse dalle indagini, come riportate agli atti; inoltre, risulta inconfutata l’ assenza di alcuna autorizzazione al predetto svolgimento di attivita’ libero professionale a favore del convenuto; infine, risulta accertato che il medico non esercito’ alcuna opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo ne’ entro il termine fissato del 14 marzo 2000, ne’ in alcun altro momento.
Il Collegio, reputa, pertanto, che risulti pienamente provata la condotta del convenuto, il quale ha esercitato attivita’ libero professionale in modo continuativo dal 2000 al 2008, in assenza di alcuna autorizzazione in merito e pur trovandosi in regine di rapporto di lavoro esclusivo.
In relazione all’ elemento soggettivo questa Sezione lo rinviene nel dolo, non essendo concretamente ipotizzabile altro che una condotta volontaria e cosciente da parte del convenuto nella realizzazione del fatto materiale di esercizio di attivita’ libero professionale in assenza di alcuna autorizzazione in merito e anzi trovandosi in regine di rapporto di lavoro esclusivo.
Ritiene, infatti, il Collegio, che le reiterate note inviate a tutti i dirigenti sanitari avessero chiarito oltre ogni ragionevole dubbio la disciplina da applicare nel caso di specie ed in particolare il fatto che la qualificazione del proprio rapporto di lavoro come esclusivo comportava, tra l’ altro, la conseguenza in tema di necessità di previa autorizzazione per l’esercizio di attività libero professionale, a maggior ragione se presso strutture esterne all’azienda.
Così, con la nota n. 4416 del 5.8.1999, trasmessa a tutti i dirigenti sanitari dell’ Azienda USL Citta’ di Bologna, il direttore amministrativo dei Distretti Savena e Borgo, dott. Romano Grande, aveva fornito le “istruzioni operative per i sanitari optanti per la libera professione intramuraria che scelgono di utilizzare ed accreditare al predetto scopo un ambulatorio esterno alla struttura”; a tale proposito, ricordava che costoro dovevano richiedere una specifica autorizzazione.
Ancora, con la nota n. 5216/1.7 del 5.10.1999 sempre indirizzata a tutti i dirigenti sanitari dipendenti, il direttore generale della Azienda USL Città di Bologna ribadiva che “potranno essere autorizzati, previa richiesta, gli ambulatori privati già in utilizzo dagli stessi professionisti, fatta esclusione di quelli che insistono all’interno di Case di cura.”
Infine, con la nota n. 127 del 13.3.2000, con la quale il direttore amministrativo aveva invitato i dirigenti che risultavano optanti per l’attività libero-professionale extramuraria a comunicare entro il termine (del giorno successivo) l’opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo ovvero all’intenzione di continuare a svolgere attività libero professionale extramuraria, rammentando che “in assenza di comunicazione entro i termini predetti, si presume che l’opzione sia effettuata per il rapporto esclusivo”.
Relativamente alla quantificazione del danno La Sezione concorda con la prospettazione della Procura e lo determina nella somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di retribuzioni e contributi e quanto invece spettante a norma delle relative previsioni contrattuali, come dettagliatamente riportato in fatto: tale cifra è pertanto pari a € 201.479,39, corrispondente alla differenza tra euro 226.965,99, totale pagato al convenuto dalla Azienda Usl dal 15.3.2000 al 31.12.2007 per retribuzione di posizione, indennità di esclusività e ratei di tredicesima di tali voci, per le competenze variabili (retribuzione di risultato) e per i contributi, ed euro 25.486,60, somma che sarebbe spettata al convenuto in caso di impegno lavorativo a tempo non esclusivo, per retribuzione di posizione, indennità di esclusività e ratei di tredicesima di tali voci, per i contributi e nulla per le competenze variabili (retribuzione di risultato).
L’ istanza della Procura va pertanto accolta.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’ Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna il dott. OMISSIS al pagamento in favore dell’ Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Bologna, della somma di euro 201.479,39, oltre rivalutazione monetaria, da computarsi dalla data della citazione alla presente udienza e interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di giustizia, computate in euro 307,84 (trecentosette/84) seguono la soccombenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Cosi’ deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23 novembre 2011.