Corte dei conti, Sezione di appello della Sicilia, sentenza 21 gennaio 2016, n. 16
Al carattere "personale" della responsabilità amministrativa, consegue la differenziazione delle posizioni dei soggetti ritenuti responsabili, in modo da garantire che il peso della condanna venga fatto gravare, innanzitutto, su chi si è arricchito, illecitamente, a danno di una Pubblica Amministrazione.

Tale esigenza non può essere soddisfatta che attraverso l'individuazione di una obbligazione principale ed una sussidiaria, con un preciso ordine di escussione fra le stesse.

 

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S E N T E N Z A N.16/A/2016
nei giudizi in materia di responsabilità iscritti ai nn. 5204, 5209 e 5216 del registro di segreteria promosso ad istanza di:
* PRINCIOTTA CARIDDI Amalia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino;
* DI PRIMA Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Scalia;
* CIMINO Concetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Riccardo Mangano;
nei confronti del P.M., per la riforma della sentenza n. 645/2014 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Visto l'atto introduttivo del giudizio depositati, rispettivamente, il 4 agosto, 3 e 24 settembre 2014.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015 il relatore Consigliere Pino Zingale, l'avv. Giovanni Immordino, anche su delega dell'avv. Giovanni Battista Scalia e, su delega dell'avv. Miceli, l'avv. Massimiliano Mangano, nonché il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Gianluca Albo.
F A T T O
Con invito a dedurre depositato il 27 giugno 2012, il Procuratore regionale contestava ai signori Emanuele CURRAO, Concetta CIMINO, Amalia PRINCIOTTA CARIDDI, Antonino DI PRIMA e Francesco MOLES un danno erariale di € 85.495,83, per avere, quali dipendenti dell'Amministrazione regionale, consentito una corrispondente distrazione di fondi pubblici sul conto corrente in uso del CURRAO, invece di versare le somme a soggetti titolari di crediti nei confronti della Regione siciliana.
Contestualmente, il Procuratore chiedeva, al Presidente della Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana, autorizzare il sequestro conservativo ante causam nei confronti di CURRAO Emanuele, fino alla concorrenza di euro 68.396,66, corrispondente al danno accertato a suo carico.
Il Presidente della Sezione, con decreto n.11/2012/Seq del 4 luglio 2012, autorizzava la misura richiesta.
Il giudice designato, con ordinanza n. 349/2012, ritenuta la contestuale presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, confermava integralmente il decreto presidenziale sottoponendo alla misura cautelare:
- le somme di denaro dei conti correnti intestati al dipendente regionale e di quelli a lui cointestati per l'ammontare della quota di spettanza, con esclusione degli stipendi e degli assegni accreditati, per la parte non pignorabile, dall'amministrazione datrice di lavoro in data successiva al 13 luglio 2012;
- i titoli, azionari, obbligazionari e di qualsiasi genere intestati o cointestati al convenuto per l'ammontare della quota di spettanza;
- qualsiasi credito, stipendio, pensione e indennità di fine servizio dovuti dall'ente pubblico di appartenenza o da enti previdenziali, nei limiti di legge.
Con atto di citazione depositato il 9 novembre 2012 (n. ruolo 60373), il Procuratore regionale conveniva in giudizio i signori Emanuele CURRAO, Concetta CIMINO e Antonio DI PRIMA, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione siciliana, della somma complessiva di € 85.495,83, di cui € 77.091,57 in solido a carico dei convenuti CURRAO e CIMINO ed € 8.404,26, a carico del sig. Antonino DI PRIMA.
Riferiva il Procuratore che era stato accertato, a seguito di controlli interni eseguiti dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale, che, tra l'anno 2009 e l'anno 2011 molteplici pagamenti erano stati accreditati, anziché sul conto dei legittimi titolari di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione regionale, sul conto corrente di CURRAO Emanuele, funzionario direttivo del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in possesso della password della dirigente, CIMINO Concetta, che utilizzava per apporre la firma digitale sul mandato stesso, dopo avere modificato l'IBAN.
Riteneva, così, il Procuratore che la responsabilità del danno erariale subito dalla Regione, per l'importo di € 77.091,57 fosse da addebitare al CURRAO, autore della truffa, e alla CIMINO, per avergli consentito la firma dei mandati informatici.
Veniva, invece, contestata al sig. DI PRIMA, funzionario della ragioneria, la responsabilità per il restante importo di € 8.404,26, pari al 20% dell'ammontare del mandato n. 43/2011, sul quale aveva omesso di esercitare il controllo, non accorgendosi che l'IBAN era diverso da quello indicato nella documentazione allegata.
Con ulteriore atto di citazione depositato il 19 dicembre 2012 (n. ruolo 60792), il Procuratore regionale conveniva in giudizio i signori Emanuele CURRAO, Concetta CIMINO e Amalia PRINCIOTTA CARIDDI, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione siciliana, della somma complessiva di € 206.357,35, di cui € 165.085,92 in solido a carico dei convenuti CURRAO e CIMINO ed € 41.271,48 a carico della convenuta PRINCIOTTA CARIDDI.
Nella citazione venivano formulate ai convenuti le medesime contestazioni di danno già espresse nel precedente atto, riferite ovviamente ad altri mandati informatici falsificati, con una analoga ripartizione del danno erariale subito dalla Regione, di cui l'80% richiesto a CIMINO e CURRAO ed il restante 20 % da porre a carico della funzionaria della ragioneria che, secondo l'accusa, aveva omesso il controllo di tutti i mandati in contestazione.
I Giudici di prime cure, ritenuta fondata la domanda el P.M., condannavano CURRAO Emanuele e CIMINO Concetta, in solido in favore della Regione Siciliana, al pagamento della somma di € 242.177,49, oltre la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ciascun indebito pagamento e fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo; DI PRIMA Antonino e PRINCIOTTA CARIDDI Amalia, in favore della Regione Siciliana, rispettivamente al pagamento delle somme di € 8.404,26 e di € 41.271,48, maggiorate della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ciascun indebito pagamento e fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo; disponevano la conversione in pignoramento del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente con decreto n.11/2012/Seq. del 4 luglio 2012 e confermato dal giudice designato con ordinanza n. 349/2012 nei confronti dei beni del CURRAO, nei limiti della somma autorizzata di € 68.396,66.
Avverso al suddetta sentenza hanno interposto appello i signori PRINCIOTTA CARIDDI Amalia, DI PRIMA Antonino e CIMINO Concetta.
PRINCIOTTA CARIDDI Amalia ha proposto appello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino, deducendo:
1) erroneità della sentenza impugnata in relazione all'allegata infondatezza dell'atto di citazione in relazione all'assoluta mancanza del nesso causale tra il danno e la condotta dell'odierna convenuta, nonché in relazione all'assenza dell'elemento psicologico della colpa grave;
2) erroneità della sentenza impugnata in relazione all'allegata infondatezza dell'atto di citazione in relazione all'errata individuazione dei soggetti responsabili ed errata quantificazione della presunta quota di danno ascrivibile alla PRINCIOTTA CARIDDI;
3) erroneità delle sentenza impugnata in relazione all'art. 52 del R.D. n. 1214/1934, nonché in relazione alla mancata applicazione del potere riduttivo.
DI PRIMA Antonino ha proposto appello, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Scalia, deducendo:
1) erroneità della sentenza impugnata in relazione all'allegata infondatezza dell'atto di citazione in relazione all'assoluta mancanza del nesso causale tra il danno e la condotta dell'odierna convenuta, nonché in relazione all'assenza dell'elemento psicologico della colpa grave;
2) erroneità della sentenza impugnata in relazione all'allegata infondatezza dell'atto di citazione in relazione all'errata individuazione dei soggetti responsabili ed errata quantificazione della presunta quota di danno ascrivibile al DI PRIMA;
3) erroneità delle sentenza impugnata in relazione all'art. 52 del R.D. n. 1214/1934, nonché in relazione alla mancata applicazione del potere riduttivo.
CIMINO Concetta ha proposto appello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Riccardo Mangano, deducendo:
1) erroneità della sentenza impugnata per carenza e perplessità della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., relativamente alla richiesta di sospensione;
2) erroneità della sentenza in relazione alla dedotta inammissibilità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine decadenziale per l'emissione dell'atto di citazione e per il non consentito frazionamento della domanda risarcitoria proposta per la stessa fattispecie con due distinti atti di citazione;
3) erroneità della sentenza in relazione all'allegata insussistenza del danno erariale;
4) erroneità della sentenza in relazione in relazione all'assoluta mancanza del nesso causale tra il danno e la condotta dell'odierna convenuta, nonché in relazione all'assenza dell'elemento psicologico della colpa grave e carenza istruttoria;
5) erroneità della sentenza impugnata in relazione all'allegata infondatezza dell'atto di citazione in relazione all'errata individuazione dei soggetti responsabili ed errata quantificazione della presunta quota di danno ascrivibile alla CIMINO ed al dichiarato vincolo di solidarietà invece che di sussidiarietà con i diretti responsabili;
La Procura Generale ha depositato ritualmente le proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto dei gravami.
Alla pubblica udienza di discussione del 17 dicembre 2015 le parti presenti ed il P.M. hanno confermato le rispettive domande ed eccezioni ed hanno insistito nelle conclusioni di cui agli atti scritti.
D I R I T T O
In via preliminare gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dandosi atto, al contempo, della circostanza che CURRAO Emanuele non ha interposto appello e, pertanto, la sentenza di condanna, nei suoi confronti, è passata in giudicato.
Pregiudizialmente deve essere esaminata la censura proposta avverso al mancata sospensione del processo in primo grado, in pendenza di procedimento penale sugli stessi fatti oggetto del presente giudizio, dedotta come motivo di appello e riproposta autonomamente anche per questo grado di giudizio.
La richiesta di sospensione del processo risultava già infondata in primo grado e processuale non può essere accolta neppure in questo grado del giudizio.
Come focalizzato dalla giurisprudenza (Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 5/2013/EL), l'art. 295 c.p.c. prevede la sospensione necessaria del processo allorquando dinanzi allo stesso o ad altro giudice penda una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale dipenda la decisione della causa (c.d. lite pregiudicata).

Secondo l'esegesi della predetta norma, fatta dalla giurisprudenza più recente (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. SS.UU. n. 10027 del 19 giugno 2012), i presupposti applicativi della sospensione necessaria sono:
1) la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause;
2) la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo;
3) lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controverso tra le parti.
Orbene, nessuno di questi presupposti ricorre nel caso di specie, posto che l'accertamento in sede penale riguarda profili ben diversi da quelli esaminati in questa sede, ancorché relativi alla medesima materia
D'altronde, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, la sospensione (obbligatoria) del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. , non è più consentita per la pregiudiziale penale.
Infatti, poichè nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, codice abrogato, nè sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (art. 24 ss. cod. cit.), è stato eliminato ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 l. 26 novembre 1990 n. 353.
Si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, il processo civile (e quello di responsabilità amministrativa) deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotti in giudizio (ex aliis, Cass. SS.UU. n. 7242 del 2001; Corte dei conti, Sez. II d'appello, n. 200/2011).
Il motivo di appello, pertanto, è infondato come, del pari, infondata è l'istanza di sospensione reiterata in questa sede.
Sempre in via ulteriormente preliminare deve essere esaminato il motivo di gravame relativo all'avvenuto rigetto, in prime cure, dell'eccezione di inammissibilità proposta dalla CIMINO e dalla PRINCIOTTA CARIDDI – ma reiterato in questa sede dalla sola CIMINO – dell'atto di citazione sotto due profili: inammissibilità per il non consentito frazionamento della domanda risarcitoria, proposta per la stessa fattispecie di danno con due atti di citazione; mancato rispetto dei 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione, iniziando il termine a decorrere dalla notifica del primo invito a dedurre.
Il motivo di appello, sotto entrambi i profili, appare infondato.
Come già correttamente precisato dai primi Giudici, i due atti di citazione, pur prendendo le mosse dalla medesima istruttoria, hanno riguardato mandati di pagamento del tutto diversi fra di loro, tanto che, parzialmente, coinvolgono anche la responsabilità di soggetti diversi. Ognuno di essi, pertanto, ha una diversa storia preprocessuale e diversi termini di scadenza, in relazione alle notifiche degli inviti a dedurre. Ad essi, quindi, non è applicabile la giurisprudenza citata dalla difesa anche in questo grado di giudizio, riferita ad una reiterazione dell'invito a dedurre nei confronti dello stesso soggetto e per gli stessi fatti già contestatigli con un precedente invito, nonostante la mancanza di fatti nuovi.
Ultima questione preliminare da esaminare, riguarda il rigetto, in prime cure, dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per insussistenza del danno erariale, censura sollevata in primo grado dalle difese della CIMINO e PRINCIOTTA CARIDDI – ma reiterato in questa sede dalla sola CIMINO – che sostenevano che il danno erariale non fosse né certo né attuale in quanto l'Amministrazione regionale ha iniziato le procedure di recupero, iscrivendo a ruolo la somma.
Anche questo motivo di gravame risulta infondato.
Va richiamata, a tal proposito, la prevalente e condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti, secondo la quale l'azione di responsabilità amministrativa – affidata all'esclusiva iniziativa della Procura contabile – non può trovare ostacoli al proprio pieno compimento né nell'adozione di strumenti alternativi dei quali sia titolare la P.A. danneggiata, né nel concorrente ricorso ad altre giurisdizioni; l'azione dell'attore pubblico può pertanto essere preclusa soltanto dall'effettivo ed integrale ristoro del danno erariale (in tal senso ex plurimis: Sez. appello Sicilia n. 139/2011, Sez. III appello n. 565/2010, Sez. Lombardia ord. n. 17/2013, Sez. Campania n. 672/2010 e n. 1145/2012, Sez. Calabria ord. n. 17/2013, Sez. Basilicata nn. 61/2013 e 208/2003).
Tale approdo giurisprudenziale evidenzia come la potestas iudicandi del giudice contabile si fonda su presupposti soggettivi ed oggettivi, su causa petendi e petutum, del tutto diversi da quelli che attengono all'esercizio dell'autotutela dell'Amministrazione, ovvero a quelli che connotano la giurisdizione del Giudice ordinario o amministrativo, specificando: "l'esercizio da parte dell'Amministrazione danneggiata, in sede di autotutela, del potere di procedere al recupero coattivo di somme indebitamente erogate non comporta l'improcedibilità e/o improponibilità dell'azione di responsabilità ad iniziativa del soggetto – il Procuratore presso la Corte dei conti – a ciò titolato in via esclusiva, in quanto i due rimedi sono legati a diversi presupposti – l'illegittimità dell'atto l'uno l'illiceità del comportamento l'altra – e si svolgono con modalità differenti, ciascuna delle quali potrà, in relazione alla specificità delle singole vicende lesive, risultare maggiormente funzionale al raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla tutela dell'integrità dell'Erario..." (Sez. Calabria n. 35/2013).
Il motivo di gravame, pertanto, va respinto.
Nel merito, ciò che è stato contestato agli appellati, con una diversa graduazione delle responsabilità, e che i Giudici di prime cure hanno ritenuto fondato, è di avere determinato l'accredito di somme, anziché sui conti correnti dei legittimi titolari del diritto di credito, sul conto di CURRAO Emanuele, funzionario direttivo del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale o sul conto corrente di certo Avara Mario, di cui, come dimostrato, aveva la disponibilità.
A tal riguardo – e con riferimento alle censure inerenti il presunto insussistente nesso causale tra il comportamento degli appellanti ed il danno provocato, nonché l'elemento psicologico della colpa grave – i Giudici di primo grado hanno esaurientemente illustrato come il P.M. abbia puntualmente analizzato e chiarito il meccanismo di liquidazione dei mandati informatici, chiarendo ogni passaggio e fornendo ampia prova della truffa perpetrata ai danni della Regione siciliana da parte del CURRAO, truffa che, tuttavia, non si sarebbe potuta verificare qualora gli altri soggetti coinvolti avessero esercitato le funzioni loro assegnate con la doverosa solerzia ed attenzione.
In disparte le emergenze che potranno scaturire dal processo penale attualmente in corso, relativamente al possibile coinvolgimento anche di altri soggetti, è fuor di dubbio se la CIMINO non avesse fornito al suo sottoposto le credenziali necessarie al caricamento dei dati e la password, indispensabile per apporre la firma certificata sui mandati informatici, la distrazione delle somme non sarebbe potuta avvenire.
Le giustificazioni addotte dalla difesa al suo comportamento non sono idonee ad escluderne la responsabilità, essendo indubbio e, peraltro, neppure da essa contestato, la circostanza di avere messo a disposizione di soggetti non autorizzati password e username a lei affidate per l'utilizzo esclusivo, pur al fine di agevolare lo svolgimento delle pratiche in esame.
A tal proposito, contrariamente a quanto affermato nei motivi di appello, risulta con assoluta chiarezza che la CIMINO (vedi verbali di audizione del 12 aprile, 21 maggio e 14 agosto 2012) era adusa cedere ai propri collaboratori le sue credenziali informatiche, primo fra tutti il CURRAO, al quale, peraltro – e ciò si colora di particolare gravità – consentì pure di continuare a lavorare anche durante il periodo di sospensione dal servizio (vedi anche il verbale di audizione del 21 maggio 2012 del sig. Petrungaro).
Orbene, la confessione stragiudiziale resa alla parte (P.M.) o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (art. 2733 e 2735 c.c.), rendendo persino inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione (Cass. civ., sez. lavoro, 20/03/2001, n.3975).
La confessione stragiudiziale così resa, quindi, una volta provata (con qualsiasi mezzo), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (Cass. civ., sez. III, 10/08/2000, n.10581; Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 264/2006).
Ne consegue che deve ritenersi ampiamente ed irrevocabilmente provato il comportamento illecito della CIMINO in ordine alla sistematica cessione delle credenziali (firma elettronica compresa, al di là dei tentativi di rilettura del dato esperiti dalla difesa e tendenti ad escludere la circostanza che l'ammissione riguardasse anche tale elemento, circostanza smentita anche dalle ammissioni del Petrungaro nell'audizione del 21 maggio 2012), comportamento che ha agevolato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento fraudolento del CURRAO e di ogni altro soggetto, ancorché non identificato nel presente procedimento, che approfittando di tale censurabile consuetudine della CIMINO avesse voluto (o abbia realmente) abusato di tale circostanza per perseguire finalità illecite.
In base alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 82/2005, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso il certificato devono rilevarsi gli elementi identificativi del titolare e del certificatore (nonché gli eventuali limiti d'uso) tant'è che la legge pone a loro carico due obblighi speculari: da un lato, il certificatore ha l'obbligo di provvedere con certezza all'identificazione della persona che fa richiesta della certificazione, dall'altro il titolare del certificato ha l'obbligo non solo di assicurare la custodia del dispositivo di firma e di adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ma anche di usarlo personalmente.
La responsabilità della CIMINO, pertanto, risulta correttamente acclarata dai primi giudici.
Uno dei motivi di gravame della CIMINO, tuttavia, appare fondato.
La condanna della CIMINO è stata richiesta dal P.M. a titolo di colpa grave (ancorché il suo comportamento integri la violazione di elementari regole comportamentali) e, pertanto, il vincolo di solidarietà apposto dai primi Giudici con CURRAO Emanuele – previsto dall'ordinamento solo in ipotesi di condanna per dolo – va rimosso.
In effetti, la condanna in primo grado era stata chiesta dal P.M. a titolo di dolo, donde il correlativo vincolo solidale con l'autore principale dell'illecito.
I primi Giudici, però, hanno ritenuto che l'elemento psicologico si connotasse come gravemente colposo ma, nonostante ciò, hanno mantenuto il vincolo di solidarietà, ciò in violazione dell'art. 1, commi 1-quater ed 1-quinquies, della legge n. 20/1994.
Il P.M., anche in udienza, ha censurato tale dictum e, non essendo tenuto a formalizzare la censura con appello né principale, né incidentale, essendo stato il dispositivo dei primi giudici pienamente satisfattivo della sua domanda, ha chiesto che, sul punto, il Giudice di appello modificasse il titolo di condanna da colpa grave a dolo, confermando la solidarietà.
Il Collegio non ritiene, però, che gli elementi in atti consentano di ravvisare un dolo comportamentale, posto che, sia pure a livello putativo, la CIMINO ha ritenuto di porre in essere comportamenti unicamente finalizzati allo snellimento del lavoro d'ufficio, pur senza adeguatamente soppesare le conseguenze che, in presenza di soggetti in mala fede (quali il CURRAO), tale comportamento avrebbe potuto avere.
Peraltro, la condanna per l'intero, in via sussidiaria rispetto al CURRAO, fa sorgere dubbi anche in ordine all'interesse da parte del P.M. a vedere affermata la solidarietà in capo alla CIMINO, in assenza di un suo indebito arricchimento che coinvolgerebbe anche gli eventuali eredi, posto che, comunque, le ragioni dell'erario, in caso di in capienza da parte del CURRAO, troverebbe integrale soddisfacimento a carico del patrimonio della CIMINO: il beneficium excussionis a carico del CURRAO, in buona sostanza, determina solo un prefissato ordine di escussione dei patrimoni ma non affievolisce, rispetto ad una solidarietà piena, la tutela delle ragioni dell'erario che vede permanere, in ogni caso, l'intero patrimonio della CIMINO a garanzia del credito.
La responsabilità della CIMINO, pertanto, va confermata a titolo di colpa grave, ma in via sussidiaria.
La necessità di una distinta ripartizione dell'addebito, e differente esecuzione della condanna, nel caso in cui alla produzione del danno concorrono soggetti che agiscono con dolo (ottenendo, eventualmente, un arricchimento personale) e soggetti cui è imputabile solo una colpa (che, di solito, si manifesta omettendo di svolgere funzioni di controllo, anche se in questo caso si è concretizzata nel porre in essere dei veri e propri comportamenti agevolativi dell'illecito) è ampiamente risalente nella giurisprudenza della Corte dei conti.
In tali casi veniva ritenuto inapplicabile il principio generale, di derivazione civilistica, della solidarietà passiva fra i responsabili, ed individuata, invece, una obbligazione principale, da far carico sui primi, ed una obbligazione sussidiaria, nei confronti dei secondi, con conseguente, graduale, ordine di escussione fra gli stessi.
Tale giurisprudenza affermava la coerenza della differenziazione con l'art. 82 della legge di contabilità generale dello Stato ( che imponeva non solo di addebitare, a ciascuno, la sola parte del danno causato, ma anche di tenere conto della violazione dei propri doveri di ufficio) e con la diversa natura, in tal caso, delle obbligazioni dei responsabili: di contenuto restitutorio ovvero, genericamente, risarcitorio.
Tale diversa disciplina è imposta, adesso, dal carattere "personale" della responsabilità amministrativa, in quanto, in tale sede, occorre differenziare le posizioni dei soggetti ritenuti responsabili, in modo da garantire che il peso della condanna venga fatto gravare, innanzitutto, su chi si è arricchito, illecitamente, a danno di una Pubblica Amministrazione.
Tale esigenza non può essere soddisfatta che attraverso l'individuazione di una obbligazione principale ed una sussidiaria, con un preciso ordine di escussione fra le stesse.
Anche in tal caso la parziarietà dell'obbligazione risarcitoria, che costituisce regola generale, riguardo alla responsabilità amministrativa, viene salvaguardata, in quanto l'obbligato, in via sussidiaria, risponde di una precisa quota del danno, ed il creditore non può rivolgersi, come avviene col meccanismo della solidarietà passiva, indifferentemente, ad entrambi.
La più recente giurisprudenza della Corte segue, oramai costantemente, l'indirizzo teso ad individuare, nelle ipotesi in discussione, una responsabilità principale ed una sussidiaria (Corte dei conti, sez. II n. 161 del 1999, sez. Liguria n. 634 del 1998; SS.RR. n. 29 del 1997; sez. II n. 1 e n. 83 del 1997; sez. II n. 64 e 66 del 1998; sez Campania n. 25 del 1998; SS.RR. n. 4 del 1999), sostanzialmente avallato dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 453 del 1998 ha precisato come, tale indirizzo giurisprudenziale, eviti proprio il paradosso di possibili condanne per importi complessivi superiori alla perdita subita dall'erario.
Il motivo di gravame, pertanto va accolto e la condanna a carico della CIMINO va depurata del vincolo di solidarietà con il CURRAO e qualificata meramente sussidiaria a quella del CURRAO, con il beneficium excussionis nei confronti di quest'ultimo.
Del pari infondati si palesano gli appelli di DI PRIMA e PRINCIOTTA CARIDDI.
Risulta incidente sulla produzione del danno il comportamento dei convenuti DI PRIMA e PRINCIOTTA CARIDDI (entrambi funzionari della Ragioneria che hanno liquidato i mandati senza rilevare la discrepanza tra l'IBAN indicato nella documentazione allegata e quello apposto sui mandati informatici), rientrando certamente tra i doveri loro imposti dall'ordinamento il controllo circa la esattezza e correttezza dei dati del mandato, attraverso il confronto con le scritture allegate al titolo di spesa.
Essi, invece, nello svolgimento dei loro compiti presso la ragioneria dell'Assessorato, hanno omesso di effettuare le doverose verifiche, prima fra tutte quella circa la corrispondenza tra l'IBAN apposto nel mandato e quello del creditore, consentendo così, attraverso la "validazione" dell'atto di spesa, la distrazione delle somme in favore di soggetti diversi dai reali creditori.
L'affermazione secondo cui era il Tesoriere e non la Ragioneria, ai sensi degli artt. 417 e 418 del R.D. n. 827/1924, a dover verificare l'esattezza e correttezza del mandato, prova troppo: infatti, se è pur vero che di una simile verifica doveva pur farsi carico il tesoriere, è altrettanto vero che non può negarsi in capo all'organo di controllo interno il dovere di verificare, in ogni sua componente, la regolarità del titolo di pagamento, sulla base della documentazione in suo possesso, obbligo che risponde ad elementari regole di diligenza e buona amministrazione che non necessitano di particolari norme legislative o regolamentari che espressamente le impongano, obbligo che a maggior ragione si sarebbe dovuto rispettare in forza della consapevolezza, che traspare anche dalle difese degli appellati, che nel comparto regionale in esame vi fosse una pratica illegale diffusa nella predisposizione e liquidazione dei mandati, una falsificazione sistematica e ripetuta dei titoli di spesa, sia cartacei che informatici, che si ricorreva alla duplicazione degli stessi mandati al fine di creare coperture a precedenti illiceità.
Anche il motivo della quota di danno posto a carico della PRINCIOTTA CARIDDI e del DI PRIMA appare del tutto congrua ed adeguatamente motivata da parte dei primi Giudici, va respinta, atteso che sussiste la prova documentale in atti della partecipazione dei predetti appellanti alla produzione del danno: DI PRIMA al mandato n. 43/2011 e PRINCIOTTA CARIDDI ai mandati n. 43/2011, n. 591/2010, n. 59/2010, n. 104/2010, n. 106/2010, ciascuno per il 20% del danno complessivo.
Anche per questi due appellanti va confermato l'elemento psicologico della colpa grave, e la condanna deve procedere a titolo sussidiario con il beneficium excussionis a carico del CURRAO, la cui responsabilità a titolo di dolo risulta ormai coperta da giudicato.
In conclusione, quindi, gli appelli possono trovare accoglimento limitatamente alla ridefinizione, per tutti gli appellanti, della responsabilità a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria, ciascuno per gli importi di pertinenza, nei confronti di CURRAO Emanuele, con il beneficium excussionis a carico di quest'ultimo.
Non sussistono, ad avviso della Sezione, in ragione della gravità dei fatti contestati, motivi per l'applicazione del potere riduttivo.
La condanna alle spese segue, anche per questo grado di giudizio, la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, accoglie gli appelli limitatamente alla ridefinizione, per tutti, della responsabilità a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria, ciascuno per gli importi di pertinenza, nei confronti di CURRAO Emanuele, con il beneficium excussionis a carico di quest'ultimo; conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in parti uguali tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi (€ 1584,76 millecinquecentottantaquattro/76)
Ordina che, ai sensi dell'art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest'ultimo ne curi l'inoltro alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015.
IL PRESIDENTE f.f. ESTENSORE
F.TO (Pino Zingale)

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo,21/01/2016