SOGGETTI PASSIVI

c. 671 art. 1 L 147/2013

La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

LOCAZIONE FINANZIARIA

c. 672 art. 1 L 147/2013 In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI

c. 673 art. 1 L 147/2013 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI

c. 674 art. 1 L 147/2013 Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

OCCUPANTE DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE

c. 681 art. 1 L 147/2013 Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

TASI, con più possessori o detentori scatta la responsabilità solidale

Se due soggetti detengono l’immobile a titolo di proprietà, il tributo sarà versato autonomamente da ciascun soggetto (con due distinti modelli F24).
Tuttavia, nell’ipotesi di mancato versamento, il Comune potrà rivolgersi per “recuperare” la somma non versata indifferentemente all’uno o altro comproprietario. Ciò indipendentemente dall’ammontare percentuale delle quota posseduta (si veda c. 671)

La responsabilità solidale si estende anche ai soggetti non proprietari degli immobili, ma che occupano l’unità immobiliare a diverso titolo. Tuttavia, la solidarietà è limitata ai loro rapporti. Pertanto il locatario di un immobile non potrà essere chiamato a rispondere dell’omesso versamento del proprietario. Invece se l’immobile è concesso in locazione a due diversi soggetti, uno dei due locatari potrà essere tenuto a rispondere in solido dell’omesso versamento dell’altro inquilino (si veda c.671 e c. 681)

 

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