RIFIUTI SPECIALI

 

unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria

c. 648 art. 1 L 147/2013 Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

esclusioni delle superficie ove si formano rifiuti speciali

c. 647 art. 1 L 147/2013 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

riduzioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani

c. 647 art. 1 L 147/2013 Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Pertnato, come per la Tares, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In questo caso, l'obbligo di dimostrare l'avvenuto trattamento secondo le disposizioni di legge vigenti è a carico del contribuente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, invece, nella determinazione della Tari il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 256, comma 2, del Dlgs 152/2006 e quindi:

- arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

- arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di assimilati, è necessario disciplinare con il regolamento che l'individuazione delle stesse deve essere effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche.

Niente Tari sui magazzini delle imprese e aree collegate alla produzione


 


 

PRASSI

  •  

GIUriSPRUDENZA

novita' legislative


Informazioni generali sul sito