L’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, è dovuta anche se l’imposta non è stata riscossa dall’ospite e non comporta maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile. Le eventuali controversie sul mancato, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario.
L’art.1 comma 683 della Legge di bilancio 2026 dispone che nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell’anno 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026:
a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
L’art.1 comma 684 della Legge di bilancio 2026 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).
Il rapporto che si instaura tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente destinatario dell'imposta di soggiorno non è qualificabile quale rapporto di carattere tributario, ma quale rapporto di natura contabile (Tar Veneto, sent. n. 1141/2016; Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 22/2016; Sez. controllo Veneto, del. n. 19/2013).
Di conseguenza, le omissioni e i ritardi nel versamento del tributo da parte del soggetto gestore non è riconducibile al novero delle violazioni tributarie, ma è sanzionabile ex art. 7-bis del Tuel, che consente ai regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie (le cui misure edittali minime e massime, considerato anche quanto prevede in via generale l'art. 16, secondo comma, della legge 689/1981, devono essere ricomprese tra 25 e 500 euro) e fatta salva l'eventuale responsabilità penale del trasgressore.
Pertanto, non è possibile per l'ente disciplinare autonomamente (con propria norma regolamentare) l'istituto del ravvedimento operoso per le violazioni compiute dal gestore della struttura.
La previsione dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, infatti, opera solo per le violazioni di carattere tributario e, come tale, deve considerarsi inapplicabile agli adempimenti che si collocano al di fuori del rapporto tributario, quale quello che grava sui gestori delle strutture ricettive.