CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 272/2015ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, de decreto-legge n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015.


La Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 22/12/2015 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che prevedeva il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo per le Amministrazioni che violavano i tempi medi di pagamento.»»» »»» »»» »»»

Con sentenza 10 del 2016 la corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali nella parte in cui stabiliscono tagli alle risorse stanziate a favore delle province in quanto sussiste l'obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate



L'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa" (sentenza n. 51 del 2013)»»»»»»»

 

 

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