Per l’Italia, come osservato dalla Corte dei conti - CORTE DEI CONTI. Sezioni riunite in sede di controllo - Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica. Delibera N. 5/SSRRCO/RCFP/14 del 12 giugno 2014 - il consuntivo di finanza pubblica reso noto dall’Istat nel marzo 2014 conferma un andamento assolutamente critico degli investimenti pubblici e della spesa in conto capitale che, nel complesso, segna una flessione del 12,9 per cento rispetto al 2012, in netto contrasto con le previsioni che, invece, prefiguravano una ripresa di questa categoria di spesa così rilevante per le prospettive della crescita economica

Il valore della spesa per investimenti risente in maniera significativa dei principi dettati dal Sistema Europeo dei conti (SEC’95) in relazione agli aggregati riferiti agli investimenti da considerare all’interno dei conti di contabilità nazionale. Va infatti tenuto conto che una significativa parte della spesa, che in termini finanziari è in conto capitale, non è considerata come investimento in beni durevoli, bensì inclusa nei costi per beni e servizi dell’esercizio nel quale il bene entra nella disponibilità dell’amministrazione. Si tratta della spesa per ricerca e sviluppo e della spesa per armamenti che, in termini di stanziamenti definitivi, nel bilancio dello Stato 2013 hanno rappresentato complessivamente poco più del 6 per cento del totale della spesa in conto capitale, ma, rispettivamente, più del 12 per cento della categoria Contributi agli investimenti delle AAPP (Cap. 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) e più del 48 per cento della categoria Investimenti fissi lordi (Cap. 7120 Spese per costruzione e acquisizione impianti e sistemi per la difesa nazionale). Va, altresì , rilevato che con l’adozione del regolamento 549/2013 relativo al Sistema Europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC2010), a decorrere dal 2014, entrambe le suddette tipologie di spesa saranno classificate come spese di investimento.

Questa situazione è causata soprattutto, da una caduta netta dei contributi agli investimenti, ma anche di un decremento molto più significativo degli investimenti fissi lordi (-9,2 per cento) rispetto a quanto previsto nel DEF, confermando un percorso di impoverimento patrimoniale costante per le amministrazioni pubbliche. Evidenzia la Corte come le realizzazioni più basse si riscontrano nelle grandi opere. Simbolico è il capitolo che finanzia le grandi infrastrutture (7060) che presenta pagamenti sulla competenza inferiori al 40 per cento degli impegni ed una complessiva capacità di pagamento del 33 per cento rispetto alle disponibilità di spesa. La categoria economica di riferimento (26 “Altri trasferimenti in conto capitale”) presenta la capacità di pagamento più bassa e la maggiore reiscrizione in bilancio di somme andate in perenzione (1,41 miliardi).

Sul punto la Corte pone l’accento sulla deroga (da parte del legislatore) ai vincoli alla flessibilità della spesa in conto capitale previsti dalla legge di contabilità pubblica, in forza dei quali è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (artt. 23, comma 3, e 33, comma 4 legge 196/2009). Infatti, la richiamata deroga, prevista  dall’art. 6, comma 14, del DL 95/2012, consentirebbe variazioni compensative di cassa tra “tutti” i capitoli, ove questo si riveli necessario al fine di predisporre i pagamenti previsti nel piano finanziario pluriennale dirigenziale. Di conseguenza, è prevista la possibilità (seppure entro il limite del triennio 2012-2014) che, attraverso un semplice decreto del ministro competente, stanziamenti di conto capitale, oltre che essere utilizzati per diversa spesa di investimento, siano destinati a finanziare anche la spesa corrente

- nel corso della gestione, stanziamenti iniziali per circa un miliardo sono stati trasferiti da capitoli di conto capitale prevalentemente del Ministero Infrastrutture e trasporti, a capitoli di parte corrente. Posta la legittimità dell’operazione, e riconosciuta la necessità che impegni di spesa volti a far fronte al pagamento di debiti commerciali non risultino sprovvisti della relativa cassa, si richiama qui quanto al riguardo già osservato dalla Corte dei conti, circa gli effetti di sostanziale indebolimento sia dei principi di non dequalificazione della spesa in conto capitale, che della controllabilità dei circuiti che la spesa segue in forza di semplici atti interni alle singole amministrazioni, con implicazioni importanti anche in termini di certezza ed effettività delle coperture. Inoltre, con specifico riguardo alle modalità di copertura degli oneri di spesa previsti dal d.l. 102/2013,
- il capitolo che ha subito i maggiori trasferimenti verso spesa corrente, in termini relative (più del 95 per cento dello stanziamento iniziale), è quello destinato al sostegno dell’autotrasporto.

La Corte, pur riconoscendo la legittimità degli atti,  ha rimarcato l’improprietà dell’utilizzo di riduzioni di spesa in conto capitale per finanziare spesa corrente, disattendendo vincoli specifici operanti sui bilanci pubblici, rilevando  il sostanziale indebolimento dei principi di non dequalificazione della spesa in conto capitale, con implicazioni importanti anche in termini di certezza ed effettività delle coperture.
Inoltre,  i capitoli relativi a contributi in conto impianti sono quelli che subiscono, in valore assoluto, le decurtazioni maggiori. Gli sfasamenti temporali nella sottoscrizione dei contratti di programma, parte investimenti, e le lungaggini procedurali determinano un’eccessiva permanenza in bilancio di stanziamenti di risorse che soltanto in minima parte vengono utilizzate in conto competenza, determinando irrigidimento di risorse e incremento continuo ed abnorme della massa dei residui., Sono situazioni di questo tipo che verosimilmente hanno determinato la scelta normativa di consentire lo spostamento dei correlati stanziamenti di cassa, seppure in via derogatoria, destinandoli ad altre finalità, anche di parte corrente in funzione del rispetto del cronoprogramma dei pagamenti.