FISCAL COMPACT

 

Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione europea (c.d. Fiscal compact)

Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione europea (c.d. Fiscal compact), siglato a Bruxelles il 2 marzo 2012 da tutti i paesi dell’Eurozona tranne Regno Unito e Repubblica Ceca, è stato ratificato dall’Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Esso individua un percorso virtuoso per gli Stati membri, consentendo, da un lato, il limite al deficit strutturale, nel corso di un ciclo, pari allo 0, 5 % del PIL, dall’altro, prevedendo l’obbligo di ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL in una percentuale annualmente commisurata in un ventesimo della differenza tra il suo livello effettivo e la soglia del 60%, già fissata a Maastricht.. Pur ribadendo poi quanto già stabilito dal Patto di Stabilità e Crescita, come aggiornato dal Six Pack, il medesimo Trattato introduce l’obbligo per gli Stati contraenti di inserire il pareggio di bilancio nell’ordinamento nazionale «preferibilmente a livello costituzionale». Il quadro, infine, è completato dalla istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), detto anche Fondo Salva Stati, che è uno dei meccanismi di risoluzione delle crisi per i paesi dell’eurozona e mira a fornire sostegno alla stabilità attraverso alcuni strumenti di assistenza finanziaria.

In particolare, l’art. 3o dispone che i bilanci degli Stati firmatari debbano essere «in pareggio o in avanzo», considerando tale regola rispettata «se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all’obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito dal Patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,.5% del prodotto interno lordo»

Deviazioni significative da tale obiettivo sono consentite solo in presenza di circostanze eccezionali, definite quali «eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione ovvero periodi di grave recessione economica ai sensi del Patto di stabilità e crescita», purchè tale deviazione sia «temporanea» e «non comprometta la sostenibilità del bilancio medio termine»

In realtà, il Fiscal Compact non fa altro che ribadire la regola del pareggio di bilancio già fissata dal PSC, la cui disciplina, come modificata ed integrata dalle misure del Six Pack, resta sostanzialmente inalterata

In particolare, l’unica novità è rappresentata dall’art. 3, par. 2, che impone agli Stati membri di recepire la regola del pareggio di bilancio a livello nazionale "tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente - preferibilmente costituzionale", com'è accaduto in Italia, Germania, Spagna, Ungheria e Polonia39, "o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio", cioè comunque mediante una fonte superlegislativa, com'è avvenuto in Francia con la legge organica n. 2012-1403 del 17 dicembre 2012.

La novella costituzionale ha modificato anche il titolo V della parte seconda della Costituzione da un lato, trasferendo nella legislazione esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», dall'altro, adeguando anche l'art. 119 Cost. al principio dell'equilibrio di bilancio

È significativo, però, rilevare come la stessa legge cost. n. 1 del 2012 preveda che anche i bilanci delle amministrazioni locali possano andare in disavanzo, laddove ammette l’intervento «speciale» dello Stato, che, «nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali (...), anche in deroga all’art. 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali»

Quindi, se da un lato anche le Regioni e gli enti territoriali devono concorrere al rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’Unione europea, dall’altro, però, è consentito allo Stato concorrere a garantire, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012, i livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali

A fugare ogni dubbio in ordine all’ipotesi che il pareggio di bilancio possa essere perseguito a scapito delle garanzie dei diritti fondamentali, vi è la previsione di quei meccanismi, qual è, ad esempio, il «Fondo straordinario per il concorso dello Stato», mediante i quali «lo Stato, tanto nelle fasi avverse del ciclo, quanto in occasione di eventi eccezionali, deve concorrere ad assicurare il finanziamento da parte delle autonomie territoriali dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali

 

 


 

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