Nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l’eventuale credito IVA, o l’eventuale debito IVA, tra le spese.

Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta,

Accertamento del credito IVA

L’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.
Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.
L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

Inversione contabile (reverse charge)

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

  1. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;
  2. tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge);
  3. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;
  4. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;
  5. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali” .

 

La scissione dei pagamenti per IVA (split payment)


L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA .
Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore.

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

  1. se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;
  2. se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:
    1. un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);
    2. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);
    3. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;
    4. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a;
    5. alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment, con riferimento al medesimo esercizio .