il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
Riferimenti normativi: artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
Il bilancio consolidato, che deve essere predisposto secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito:
dal conto economico consolidato;
dallo stato patrimoniale consolidato;
dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
Scadenza approvazione 1° bilancio consolidato | Comuni obbligati | |
2015 | 30/09/16 | Comuni che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione del nuovo sistema contabile |
Comuni non sperimentatori con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti che non si sono avvalsi della facoltà di rinvio al 2016 prevista dal comma 4 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 | ||
2016 | 30/09/17 | Comuni non sperimentatori con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà di rinvio al 2016 prevista dal comma 4 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 |
2017 | 30/09/18 | Comuni non sperimentatori con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti |
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono approvarei due seguenti elenchi:
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