BILANCIO CONSOLIDATO

il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Riferimenti normativi:  artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011

Il bilancio consolidato, che deve essere predisposto secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito:

dal conto economico consolidato;
dallo stato patrimoniale consolidato;
dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

  Scadenza approvazione 1° bilancio consolidato Comuni obbligati
2015 30/09/16 Comuni che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione del nuovo sistema contabile
Comuni non sperimentatori con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti che non si sono avvalsi della facoltà di rinvio al 2016 prevista dal comma 4 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011
2016 30/09/17 Comuni non sperimentatori con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà di rinvio al 2016 prevista dal comma 4 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011
2017 30/09/18 Comuni non sperimentatori con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

 

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono approvarei due seguenti elenchi:

  • gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  • gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio consolidato.

 

 

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