TUTELA ESECUTIVA

 


Cass. civ., Sez. II, 1° marzo 2016, n. 4051 - INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - PROCEDIMENTO CIVILE Domande


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore ha la facoltà di modificare la domanda proposta in via monitoria, essendogli consentita l'emendatio libelli ma assolutamente non gli è consentita la c.d. mutatio libelli. La modificazione della domanda, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi della domanda, il petitum e la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali. Tale possibilità è finalizzata a consentire che si concentrino, in un unico processo e dinnanzi allo stesso giudice, delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, piuttosto che determinare la potenziale proliferazione dei processi  »»»

Processo esecutivo, le linee guida del CNDCEC


Le variazioni apportate al processo esecutivo sono state addotte dal D.L. n. 83/2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; inoltre, con la Legge di Stabilità 2013 si è messo mano alla disciplina dell'espropriazione presso terzi; infine, ulteriori modifiche sono state introdotte con il D.L. n. 132/2014, convertito dalla Legge n. 162/2014.»»»»»

 

 

 

 


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