CONTRATTI ASIMMETRICI

 

Secondo Roppo, infatti, la formula “contratti asimmetrici” allude “a tutti i contratti in cui si fronteggino due soggetti di mercato caratterizzati da una significativa asimmetria di potere contrattuale: asimmetria che, per il fatto di derivare precisamente dalle rispettive “fisiologiche” posizioni di mercato, si presenta come asimmetria di tipo per l’appunto fisiologico e non patologico”

In altri termini, la categoria non comprende solo i contratti del consumatore, ma anche i contratti che legano un imprenditore ad un altro, quando le rispettive posizioni siano, per le obiettive collocazioni di mercato, significativamente asimmetriche in termini di potere contrattuale. Tale categoria, quindi, coprirebbe tutti i contratti che si presentino colpiti da fattori di market failures, ritenendosi che tali fallimenti appartengano alla fisiologia e non alla patologia del mercato, atteso che la concorrenza perfetta esiste solo nella teoria e, dunque, il mercato è sempre fisiologicamente esposto a fallimenti.

Il legislatore italiano, dunque, nel recepire nel nostro ordinamento le prescrizioni comunitarie, ha proceduto alla codificazione di nuove categorie contrattuali e alla disciplina di nuovi istituti che hanno minato l'unitarietà del sistema contrattuale. Accanto ai contratti disciplinati dalle norme contenute nel codice civile, esistono i contratti dei consumatori e i contratti di impresa asimmetrici che recente dottrina civilistica ha ricondotto ad una nuova categoria, qualificata “terzo contratto”

La formula «terzo contratto» si deve a R. PARDOLESI, Prefazione, a G. COLANGELO, L'abuso della dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'indagine comparata (Torino 2004), XII. Essa ha da subito suscitato l'interesse della dottrina che ha ritenuto di farvi rientrare le ipotesi in cui il contratto intercorre tra due imprenditori, l'uno in posizione di debolezza rispetto all'altro dotato di maggiore forza contrattuale. Da qui l'idea di enucleare una terza categoria di contratto, caratterizzato da un'asimmetria di posizione tra le parti, che si affianca a quelli già conosciuti come i «contratti del consumatore», con la conseguente individuazione di uno statuto normativo per esso applicabile.

 

 

 

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