Corte di Cassazione 14689 del 14 luglio 2015 - Estensione responsabilità accordi contrattuali ai sindacalisti. La Corte ha escluso la responsabilità erariale per le OO.SS. degli Enti Pubblici firmatarie di contratti integrativi illegittimi.

Con la sentenza 14689/2015 le Sezioni unite della Cassazione escludono la responsabilità erariale per le organizzazioni sindacali che hanno firmato negli enti pubblici contratti integrativi illegittimi statuendo che

«deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato. L'art. 40, comma 3 quinques, d.lgvo n, 165/2001 laddove dispone che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", sancisce testualmente che l'obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori».

Come la stessa Cassazione dà atto nell'incipit del suo argomentare, da tempo la giurisprudenza ha esteso il concetto di Pa, anche ai fini della responsabilità erariale, così da includervi tutti quei soggetti partecipi della gestione o comunque rappresentativi di interessi generali. In questo contesto vanno innestate alcune pronunce della Corte dei conti (sezione giurisdizionale Lombardia, 10 marzo 2006 n. 172 e 14 giugno 2006 n. 372) che giungono ad affermare la corresponsabilità dei rappresentanti sindacali nella sottoscrizione di clausole contrattuali decentrate nulle per contrasto con quelle negoziali nazionali, di rango superiore, concorrendo con il loro apporto a danneggiare l'erario della singola amministrazione, almeno nei casi in cui le disposizioni ed i limiti dei contratti collettivi nazionali di comparto fossero di piana lettura e applicazione.

Nelle sue pronunce, però, la Corte ha quantificato la portata di questa corresponsabilità al solo fine di scomputarla da quella dei rappresentanti della Pa danneggiata.

Le Sezioni Unite escono dal solco tracciato dai giudici contabili, perché, ricordando che con la privatizzazione la disciplina del rapporto di lavoro è contrattualizzata e che i rapporti sindacali nel comparto pubblico sono ormai uniformi a quelli vigenti nell'impresa, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 2 e 40 del Dlgs 165/2001, chiariscono che i sindacalisti nello svolgimento della loro funzione non partecipano a quella pubblica, ma, anzi, se ne distaccano per natura in maniera completamente opposta, mirando a perseguire gli interessi dei lavoratori.

Quindi essi si sottraggono sia all'ambito dei soggetti assimilabili alla Pubblica amministrazione sia, conseguentemente, a quello della responsabilità e della giurisdizione contabile, anche qualora il loro operato concorra alla stipula di clausole contrattuali decentrate nulle per violazione di quelle di riferimento di portata collettiva nazionale.

Questo approdo giurisprudenziale tuttavia, pur non escludendo a rigore che la Corte dei conti valuti comunque la pressione del sindacato come un fattore riduttivo della colpa degli esponenti della parte pubblica, in concorrenza con altri elementi riscontrabili nel caso concreto e fatti valere dagli interessati in giudizio, non di meno potrebbe indurre i rappresentanti dell'amministrazione a una gestione più prudente delle trattative. Nel caso del salario accessorio va ricordata anche la possibilità di avviare una disciplina unilaterale, secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del Dlgs 165/2001, quanto meno nelle more di un assestamento della giurisprudenza contabile in merito alla valenza da attribuire al sindacato ai fini del concorso di colpa e del corrispondente discarico della responsabilità contabile dei funzionari pubblici.

Pertanto, tutti i tentativi di chiamare in causa le rappresentanze sindacali firmatarie di accordi di contrattazione per responsabilità contabile o danno erariale a seguito dell'accertato mancato rispetto da parte della magistratura contabile dei vincoli di bilancio degli accordi in questione, non potranno avere luogo, né gravare sui soggetti che "fisicamente" hanno apposto la firma in calce agli accordi. La responsabilità del controllo contabile resta in capo alle Pubbliche Amministrazioni.

 

Sentenza Corte di Cassazione 14689 del 14 luglio 2015