L 124/2015  - Art. 11 Dirigenza pubblica

  1. La principale innovazione è l’istituzione del RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI PUBBLICI cioè l’unificazione dei ruoli dei dirigenti delle tre aree (corrispondenti alle aree di contrattazione collettiva nazionale: Stato, Regioni, Enti locali). Vengono eliminati i ruoli specifici risalenti a ciascuna Amministrazione Ministeriale e agli altri enti pubblici (art. 11, comma 1, lett.b).

    Restano fuori dal ruolo unico i magistrati, gli avvocati, Il personale militare, delle forze di Polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari e dirigenza scolastica.
    Per i Dirigenti dello Stato si tratta di un ritorno al passato (D.Lgs. n.29/93) superato nel 2002 con la “legge Frattini”. La novità però è la ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE IN DUE FASCE (attualmente previste dal art.23 D.Lgs. 165/2001).

  2. ACCESSO alla dirigenza. Per CORSO-CONCORSO annuale per ciascuno dei tre ruoli (Stato- Regioni- Enti locali), per un numero fisso di posti definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; immissione dei soli vincitori come funzionari per i primi tre anni (salvo riduzione per le esperienze pregresse) e successiva immissione nel ruolo unico da parte delle COMMISSIONI per la dirigenza Statale ( istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, operante con piena autonomia di valutazione e i cui componenti sono selezionati in modo da assicurarne l’indipendenza, la terzietà, soggetti a scadenze differenziate e con incompatibilità rispetto a cariche politiche e sindacali)( art. 11, comma 1, lett.b).

    Per CONCORSO annuale unico per i tre ruoli (St-Reg-EL), per un numero di posti variabile, i posti disponibili nella dotazione organica non coperti dal corso-concorso; formazione della graduatoria alla fine del ciclo di formazione iniziale e, all’esito, assunzione a tempo determinato; successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio (in caso di mancato superamento risoluzione del rapporto o eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario).

  3. FORMAZIONE PERMANENTE DEI DIRIGENTI. Definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità di svolgimento. Coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti con obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale.

  4. MOBILITA’ DELLA DIRIGENZA. Ampliamento e semplificazione delle ipotesi di mobilità TRA le amministrazioni pubbliche e CON il settore privato.

  5. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI. Possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli; definizione, per ciascun incarico, dei requisiti in termini di competenze ed esperienze professionali; procedura comparativa con avviso pubblico sulla base di requisiti e criteri definiti dall’Amministrazione, in base a criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza Statale di cui sopra; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero nel privato o nel settore pubblico, purché attinenti all’incarico da conferire. Per gli incarichi relativi ad UFFICI DI VERTICE e quelli corrispondenti a UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE, preselezione da parte delle Commissioni per la dirigenza Statale di un numero di predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti e successiva scelta da parte del soggetto nominante. Per gli altri incarichi dirigenziali verifica successiva da parte delle Commissioni per la dirigenza Statale del rispetto dei suddetti requisiti e criteri; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti. Previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla BANCA DATI (istituita, affidata e gestita con alimentazione continua dei dati forniti da tutte le amministrazioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica –PCM: in essa andranno inseriti i dati relativi a ciascun dirigente e cioè il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni) (art.11, comma 1, lett.a).

  1. DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI. QUATTRO ANNI rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico. Tuttavia l’amministrazione ha facoltà di rinnovare l’incarico per DUE ANNI ma per una sola volta, purché essa sia motivata e nei soli casi in cui il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva.

    Definizione di PRESUPPOSTI OGGETTIVI per la REVOCA, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della PROCEDURA di revoca. Equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi.

  2. DIRIGENTI PRIVI DI INCARICO. Viene loro erogato il trattamento economico fondamentale e la parte fissa della retribuzione e vengono COLLOCATI IN DISPONIBILITA’. Disciplina della DECADENZA dal ruolo unico dopo un periodo in disponibilità successivo a valutazione negativa. Diritto all’aspettativa senza assegni per assumere incarichi diversi o svolgere attività lavorativa anche con privati, con SOSPENSIONE del periodo di disponibilità. PREVISIONE della POSSIBILITA’ per i dirigenti collocati in disponibilità, DI FORMULARE ISTANZA DI RICOLLOCAZIONE IN QUALITA DI FUNZIONARIO, in deroga all’art. 2103 c.c., nei RUOLI DELLE PP.AA.

  3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI. Rilevano per i successivi incarichi. Costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione.

  4. RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI: riordino delle norme sulla responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile, e disciplinare dei dirigenti. Ridefinizione del rapporto tra Resp. Dirigenziale e resp. Amm.vo-contabile, con particolare riferimento alla ESCLUSIVA IMPUTABILITA’ AI DIRIGENTI DELLA RESPONSABILITA PER L’ATTIVITA GESTIONALE; limitazione della Resp. Disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi.

  5. RETRIBUZIONE. Omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascuno dei tre rami del ruolo unico; confluenza della retribuzione di posizione nel tratt. econ. fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all’incarico; definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico e suo collegamento sia a obiettivi fissati dall’amministrazione sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti con criteri oggettivi in relazione al tipo di incarico; definizione di limiti percentuali per le retribuzioni di posizione di risultato rispetto al totale. Possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di UN DECIMO dei suoi DIRIGENTI e a non più di UN DECIMO dei suoi dipendenti sulla base di CRITERI DEFINITI nel rispetto della disciplina contrattuale collettiva. PUBBLICAZIONE sul sito istituzionale dell’identità dei DESTINATARI DEI PREMI.

 

  1. DISCIPLINA TRANSITORIA. Graduale riduzione dei dirigenti ove necessario. Confluenza nel ruolo unico fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi entro 6MESI dalla data di entrata in vigore del relativo D.LGS. DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PREVEDENDO OBBLIGATORIAMENTE UN NUMERO MINIMO DI ANNI DI SERVIZIO per salvaguardare l’esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni.

  2. REVOCA INCARICO e divieto di rinnovo di conferimento in settori sensibili e d esposti al rischio corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva da parte della Corte dei Conti al risarcimento del danno erariale PER CONDOTTE DOLOSE.

  3. Entro 12 mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della presente legge delega, il Governo può adottare decreti legislativi per disposizioni correttive e integrative.

 

 

 

 

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