LEGGE PINTO

L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce, tra l'altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.

La Corte europea sui Diritti dell'Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell'Italia sul rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo.

In Italia, la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 ha introdotto il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione che prevede il principio del giusto processo, in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e, in particolare, la legge ne assicura la ragionevole durata.

Il Governo italiano, per porre rimedio al problema dell'eccessiva durata del processo, oltre ad introdurre riforme volte ad accelerare i tempi processuali, ha previsto con la legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) un ricorso nazionale per l'accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo, con la finalità di deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte di Strasburgo.

Secondo la disciplina fissata dalla legge n. 89/2001, successivamente novellata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la competenza a decidere sui ricorsi in materia di equo indennizzo per chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo, spetta alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto.

Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato,

se il processo non eccede la durata di:
tre anni in primo grado
due anni in secondo grado
un anno nel giudizio di legittimità
se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
La recente novella introdotta dalla legge di stabilità 2016 ha stabilito una serie di rimedi preventivi, che devono essere necessariamente azionati nel corso del giudizio presupposto, volti ad accelerare la trattazione del giudizio in modo da consentire il rispetto dei termini massimi di durata ragionevole. Il mancato esperimento di detti rimedi rende inammissibile la domanda di equa riparazione.

Solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne ex lege n. 89/2001 è possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo - per la violazione dell'art. 6 della Convenzione in relazione alla violazione della ragionevole durata del processo - nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della decisione nazionale definitiva (art. 35 della Convenzione).

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 19 febbraio 2016 (ritiene illegittima la c.d. legge Pinto – L. n. 89 del 2001 – nella parte in cui, per il giudizio di primo grado, prevede come ragionevole una durata pari a 3 anni, piuttosto che 2 anni).

1. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile; c.d. legge Pinto), nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel primo e unico grado di merito. Infatti, tale disposizione, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea (e dalla giurisprudenza nazionale sulla base di quest'ultima) per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi (1).

2. E' infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), nella parte in cui determina in un anno la ragionevole durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001; infatti, il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.»»»»»»»»

 


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