GIURISDIZIONE

 

Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicchè il controllo di legittimità è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi agli errores in procedendo o agli errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione ( sentenze 14 novembre 2018, n. 29285, e 19 febbraio 2019, n. 4886). E' ammissibile il sindacato, quindi, in caso di sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore o dell'amministrazione, così come nell'ipotesi in cui il giudice contabile si pronunci su materie che sono estranee alle sue attribuzioni giurisdizionali;

Errores in iudicando e in procedendo [vizi di giudizio e di procedura] (d. proc. civ.)
Errori di diritto contenuti in una sentenza (art. 360 c.p.c.) la cui correzione è affidata alla Corte di Cassazione.
Tali errori possono essere di due tipi:
errores in iudicando (vizi di giudizio): sono gli errori in cui è incorso il giudice nel giudizio di diritto, cioè nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio;
errores in procedendo (vizi di attività): sono gli errori di carattere procedurale, attinenti al rapporto processuale che si èconcluso con la emanazione della sentenza, e cioè gli errori nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo.
Nella prima ipotesi viene denunciata l'ingiustizia effettiva della sentenza; nella seconda, l'ingiustizia possibile, attraverso la denuncia di un sintomo di quella ingiustizia, ossia la violazione di una regola del procedimento.
Tra gli errores in iudicando possono essere ricompresi: l'inesatta individuazione della norma (o del contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro) applicabile alla fattispecie; il fraintendimento nell'interpretazione; l'erronea qualificazione giuridica della situazione di fatto; l'applicazione erronea della norma ad una fattispecie da essa non regolata. Attengono, invece, agli errores in procedendo: il vizio di violazione della giurisdizione, l'inosservanza delle regole di competenza, i vizi di nullità della sentenza, del procedimento o della motivazione.
Diversi sono i poteri di cognizione della Corte di Cassazione nelle due ipotesi, poiché, mentre per gli errori di giudizio la Corte non può giudicare il fatto, per gli errori di procedimento è giudice anche del fatto, dovendo verificare se l'attività svolta corrisponda a quella prevista dalla norma processuale e, quindi, in che modo essa sia stata compiuta.

 


 

 

 

 

 

Cassazione civile sez. un., 05/12/2019, n.31755

La Corte dei conti è l'organo giurisdizionale deputato a decidere in caso di danno erariale da omissione dei versamenti delle imposte comunali riscosse da società partecipate e private. La giurisdizione contabile sussiste poi anche nei confronti degli amministratori delle società partecipate, in quanto il danno provocato si riferisce direttamente all'ente pubblico. Lo hanno affermato le Sezioni unite della Cassazione in relazione a una complessa vicenda che ha coinvolto il Comune di Aprilia; la Srl mista con partecipazione maggioritaria dello stesso ente locale e affidataria del servizio di riscossione e la Spa, effettivo esecutore del servizio. Per i giudici di legittimità la responsabilità per i danni prodotti dall'omesso versamento è senz'altro erariale, in quanto si è creato un rapporto di servizio tra l'ente locale e le società interessate, entrambe da considerarsi concessionarie, in via diretta o indiretta. Quanto poi alla posizione specifica dell'amministratore della società partecipata, il Collegio ha sottolineato che non si è trattato di un danno provocato da quest'ultimo alla stessa società, il che avrebbe fondato la giurisdizione ordinaria; bensì si è trattato di un danno subito direttamente dall'ente pubblico, il che determina un "radicamento della giurisdizione contabile" anche nei suoi confronti.

Cass., SS.UU., ord. n. 33374/2019.


 

 


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