Responsabilità amministrativa contabile del Segretario generale dell'Ente, a seguito di inerzia sull'accertamento dell'avvenuta adozione di atti la cui omissione espone l'Ente a risarcimento danni ( ancorchè di competenza di altri funzionari), considerato che art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato al Segretario dell'ente locale anche compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni.

 

I giudici contabili procedono alla condanna per danno erariale addebitandone la colpa al Segretario Generale dell'ente, a fronte della condanna subita dall'amministrazione per risarcimento ad un proprio dipendente per un incidente stradale, per aver questi omesso: a) la costituzione in giudizio dell'Ente; b) la comunicazione del giudizio instaurato dall'interessata alla Compagnia di assicurazione; c) inoltro della relazione tecnica sui fatti di causa (incidente stradale). In particolare l'omessa comunicazione alla Compagnia di assicurazione ha consentito alla stessa, prima di eccepire la carenza delle condizioni per procedere al pagamento nei confronti del terzo e, successivamente, in seguito alle trattative intercorse, di limitare il pagamento solo ad una quota parte delle somme dovute dal Comune.

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.60005/R del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig. L.T., nato a P. il (...), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lamberto GALLETTI e Alessandro BARLOTTI di Prato, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luisa BENEDETTI di Firenze in via Ricasoli n.32;

Visto l'atto di citazione del Vice Procuratore Generale Letizia DAINELLI, depositato il 4 dicembre 2014;

Uditi, nella pubblica udienza del 1luglio 2015, con l'assistenza del Segretario Armando GRECO, il relatore Cons. Carlo GRECO, il legale patrocinante la parte convenuta ed il pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Letizia DAINELLI;

Visto l'art.132 c.p.c. (così come modificato dall'art.45, comma 17, L. n. 69 del 2009 ) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art.26 del R.D. n. 1038 del 1933 ;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. L.T. per sentirlo condannare "al pagamento della somma di curo 60.488,43 in favore del Comune di Poggio a Caiano, salva ogni diversa valutazione da parte del Collegio, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio".

Nel merito dei fatti, dalle allegazioni processuali risulta che in data 6 marzo 2013 perveniva alla Procura regionale una segnalazione, da parte di un Consigliere comunale del Comune di Poggio a Caiano, afferente una vicenda dalla quale era derivato un pregiudizio patrimoniale all'Ente.

In relazione a quanto emergeva dagli atti, la Procura delegava la Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Prato - Sezione Tutela Spesa Pubblica a svolgere accertamenti istruttori al cui esito risulta che la vicenda trae origine dall'incidente occorso, in data 9 luglio 2000, alla sig.ra E.N., in servizio presso la Polizia

Municipale del Comune di Prato che, alla guida del motoveicolo BMW, mentre svolgeva il servizio di staffetta durante una corsa ciclistica, a causa delle condizioni del fondo stradale, in via Risorgimento nel Comune di Poggio a Caiano perdeva il controllo del mezzo cadendo e riportando lesioni.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Poggio a Caiano geom. S.C. in data 25 novembre 2000, trasmetteva alla P.B. la richiesta, pervenuta in data 28 luglio 2000 con la quale l'avv. Pasqua, su incarico della sig.ra N., invitava l'Ente a una bonaria definizione della pratica.

Al riguardo, la P.B., in data 1 dicembre 2000, chiedeva all'Ente locale di trasmettere una relazione tecnica sul sinistro, il tutto rimasto senza effetto.

Successivamente, in data 7 agosto 2001, veniva notificato al Comune di Poggio a Caiano atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Prato all'udienza del 29 novembre 2001, con il quale la sig.ra N. chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente.

Nel frattempo con lettera raccomandata del 16 agosto 2001 l'INAIL informava il Comune che, essendo pervenuta denuncia dell'infortunio occorso alla sig.ra N., l'Istituto intendeva esercitare diritto di rivalsa per l'ammontare delle somme corrisposte e da corrispondere all'infortunata, diffidando, altresì, il Comune di Poggio a Caiano dallo stipulare accordi per il risarcimento del danno.

Con successiva nota del 25 ottobre 2001 l'INAIL comunicava l'ammontare delle spese sostenute, pari ad Euro. 25.627,27 chiedendone il rimborso entro il termine di trenta giorni.

Con nota datata 30 novembre 2001, il geom. C.S. inviava i suindicati atti alla P.B., comunicazione invece non effettuata in previsione del contenzioso civile attivato dalla sig.ra N..

Al riguardo, dalla lettura del verbale di udienza istruttoria del 3 dicembre 2001 - causa N.E. contro il Comune di Poggio a Caiano - emergeva che il Giudice Istruttore del Tribunale di Prato, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del Comune convenuto.

In data 3 agosto 2002, perveniva all'Ente una nota dell'Avvocatura dell'INAIL, con la quale il Comune di Poggio a Caiano veniva diffidato a pagare, entro 30 giorni, la somma di Euro. 25.627,27, a titolo di recupero delle indennità erogate alla sig.ra N., a seguito dell'infortunio.

Detta richiesta veniva successivamente inviata, in data 31 agosto 2002, dall'Ufficio tecnico alla P.B..

L'INAIL con atto di comparsa di intervento e costituzione datato 7 ottobre 2002 interveniva nella causa promossa dalla sig.ra N. ed all'udienza del 18 febbraio 2005 il Giudice Istruttore autorizzava la notifica della comparsa di intervento dell'INAIL al convenuto Comune.

Tale atto risulta notificato, unitamente ai verbali delle udienze tenutasi in contumacia del Comune convenuto, al medesimo in data 24 febbraio 2005 ed inviato, in data 8 marzo 2005, dal responsabile dei Servizi tecnici alla P.B..

Con nota datata 28 settembre 2009 avente ad oggetto "Azione di surrogazione - diffida di pagamento" l'INAIL - sede di Prato rappresentava al Comune di Poggio a Caiano, che in relazione all'infortunio occorso alla sig.ra N., le spese sostenute dall'Istituto, sino al 28 settembre 2009, ammontavano ad Euro. 60.060,93.

Successivamente il Tribunale di Prato con sentenza n. 796 depositata in data 28 maggio 2010 condannava l'Ente:

- a corrispondere a N.E., a titolo di risarcimento danni, Euro. 55.564,00, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo ed Euro. 1.505,00, oltre agli interessi legali dall'8 agosto 2001 al saldo;

- a corrispondere all'INAIL, a titolo di surroga, Euro. 60.060,93, oltre agli interessi legali dal 28 settembre 2009 al saldo;

- a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in Euro. 10.660,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, all'IVA e al CPA come per legge;

- a rifondere all'INAIL le spese processuali liquidate in Euro. 10.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e poneva, infine, le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.

Contemporaneamente in data 22 giugno 2010 veniva notificato al Comune di Poggio a Caiano, atto di precetto, unitamente alla sentenza 796/2010 del Tribunale di Prato, da parte dell'avv. Angela Pasqua con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma pari a Euro. 73.169,54.

Entrambi gli atti venivano inviati dal Sindaco, con nota prot. (...) del 29 giugno 2010 e la Compagnia di Assicurazione Generali Solutions, con nota del 23 luglio 2010, comunicava di non poter "provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Tribunale di Prato in favore dell'INAIL e di N.E., in considerazione e in conseguenza del grave pregiudizio arrecato alla nostra Mandante dal Comune di Poggio a Caiano che ha omesso di notificare l'esistenza della lite giudiziaria all'Assicuratore rimanendo peraltro contumace. Difatti,_a seguito del sinistro (accaduto in data 9.7.2000), l'INA A. S.p.A. rigettò qualsivoglia richiesta da parte di INAIL e N.E. non sussistendo la responsabilità del Comune e comunque risultando eccessive le pretese delle controparti".

Di fronte all'espresso diniego della Compagnia di Assicurazioni di provvedere alla corresponsione delle somme indicate in sentenza, il Comune deliberava di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato, conferendo incarico all'avv. Lamberto Galletti.

In relazione alle trattative intercorse con la (subentrante) Compagnia di Assicurazione Generali Solutions con N.E. e INAIL l'avv. Galletti, con nota datata 4 luglio 2011, comunicava che "sia la N. che l'INAIL ritengono di aver già ridotto notevolmente le proprie richieste nonostante la sentenza provvisoriamente esecutiva a loro favorevole e dunque ove non si addiveniva ad una composizione amichevole sulle basi proposte di Euro. 40.000,00, oltre spese liquidate in sentenza di I grado per la prima e di Euro. 50.000,00 onnicomprensiva per la seconda, si riservano di agire esecutivamente per l'intero credito rispettivamente di Euro. 73.169,54......... e di Euro. 72.574,62."

L'INAIL di Prato, con nota del 5 dicembre 2011, comunicava al Comune di Poggio a Caiano che l'ammontare delle spese sostenute, sino al 5 dicembre 2011, era pari a Euro. 60.060,93.

In data 7 settembre 2012 e 10 settembre 2012 venivano notificati al Comune di Poggio a Caiano, atti di precetto, da parte dell'avv. Angela Pasqua per conto della sig.ra N. e dell'Avvocatura INAIL, con i quali veniva intimato rispettivamente il pagamento della somma di Euro. 74.688,95 e di Euro 75.680,37.

Infine, in data 5 dicembre 2012 veniva notificato all'Ente atto di pignoramento di crediti presso terzi, ad istanza dell'avv. Pasqua e in data 17 dicembre 2012 veniva notificato atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro. 75.068 53 a favore dell'INAIL.

Alla luce di quanto sopra la Giunta comunale, con deliberazione n.90 del 21 dicembre 2012 approvava gli atti di transazione tra il Comune di Poggio a Caiano e la sig.ra N. e l'INAIL.

Con tali atti, il Comune si impegnava a corrispondere alla sig.ra N. la somma di Euro. 45.000,00, oltre alle spese di lite quantificate in Euro. 12.411,00 IVA e CPA incluse mentre si obbligava a corrispondere all'INAIL la somma di Euro 55.000,00 comprensiva delle spese di lite.

Veniva, altresì, previsto l'abbandono del giudizio di appello.

In sintesi, come ampiamente esposto nella relazione resa dalla GdF appositamente delegata (cfr. pag. 12-14), emerge che l'attività transattiva posta in essere, a seguito della soccombenza nel giudizio di cui trattasi, dal Comune, per mezzo del proprio legale avv. Galletti, ha portato anche alla sottoscrizione di un accordo con il quale veniva convenuto il pagamento a favore dell'Ente locale della somma di Euro. 60.000,00.

Pertanto, allo stato degli atti, il pregiudizio erariale è pari alla differenza tra quanto dovuto alle parti a seguito delle transazioni (Euro. 112.411,00) e quanto riconosciuto da parte dell'Istituto assicurativo al Comune (Euro. 60.000,00) ovvero Euro. 52.411,00, oltre agli oneri sostenuti dal Comune di Poggio a Calano per l'assistenza legale dell'avv. Galletti, pari a Euro. 8.077,43 nel complesso Euro. 60.488,43.

Tale somma viene oggi azionata ai danni del convenuto, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune, in relazione all'omessa costituzione in giudizio dell'Ente e all'omessa comunicazione all'Istituto assicurativo della citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Prato.

Al riguardo, la Guardia di Finanza ha accertato che dal protocollo generale risulta che l'atto con oggetto "atto di citazione per richiesta danni a favore della sig.ra N. E." era stato notificato all'Ente in data 7 agosto 2001 e assunto al protocollo al n. 11974 dell'8 agosto 2001.

Nel protocollo generale, l'atto di cui trattasi risulta poi assegnato, in data 8 agosto 2001, al Sindaco (dest. SIN) e all'Ufficio tecnico (dest. 4SER) e successivamente, in data 29 agosto 2001, al Comando della Polizia Municipale (dest. 5SER), fermo restando che sull'atto risulta annotato "Segreteria - Uff. Tec. - Sindaco" con ciò indicandosi gli Uffici cui lo stesso doveva essere inviato.

Oltre all'iter del protocollo é emerso, altresì, che il responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. C.S. in tale data era assente dal servizio (e precisamente dal 7 agosto 2001 al 31 agosto 2001) e che nei casi di assenza il Segretario Generale (oggi convenuto) assumeva la responsabilità dell'Ufficio Tecnico e degli atti di competenza dello stesso.

Circostanza resa palese dal verbale dell'audizione, tenutasi in data 1 aprile 2014, ad opera della GdF nel corso della quale il Segretario Generale convenuto ha dichiarato ai militari delegati che, in caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio tecnico, assumeva la rappresentanza esterna per quanto concerneva gli atti amministrativi.

In particolare, il dott. T. ha dichiarato che "la posta viene smistata dalla segreteria. In genere non guardo la posta perché mi fido della segreteria che provvede allo smistamento della posta. Per quanto il responsabile ad interim dell'ufficio ero io in qualità di Segretario, la posta indirizzata agli uffici non veniva sempre a mia visione ma soltanto quella ritenuta urgente dal personale addetto all'ufficio destinatario della corrispondenza, Al rientro del responsabile questi si prendeva cura di evadere le pratiche pervenute in sua assenza. In merito all'atto di citazione che mi mostrate, non ricordo neppure di averlo visto, pertanto non dovrei aver dato nessuna disposizione in merito all'assegnazione della pratica all'ufficio di Polizia Municipale".

Per inciso sempre in detto verbale di audizione risulta che la pratica viene messa in visione al Segretario e che viene fatta notare l'indicazione dell'assegnazione anche al suo ufficio.

Al riguardo, prosegue il verbale "Anche se la pratica è stata inoltrata anche a me, non ricordo di averla mai assegnata e non ho idea di chi possa averlo fatto. Al rientro del Geom. C. dalle ferie, non ricordo di aver avuto alcun tipo di colloquio in relazione a tale pratica. L'unico dirigente referente per il personale dell'ufficio tecnico, in assenza del Geom. C., ero io; la comunicazione al Sindaco avveniva ed avviene per pura conoscenza non essendo mai intervenuto il Sindaco stesso allo smistamento della corrispondenza. L'assegnazione della pratica alla Polizia Municipale non riesco a spiegarmela.

Probabilmente è stato lo stesso ufficio della Municipale a richiedere l'atto per completezza del proprio fascicolo anche perché l'obbligo della trasmissione dell'atto di citazione incombeva esclusivamente sull'Ufficio Tecnico."

In relazione a quanto sopra, la Procura regionale ha emesso invito a dedurre contestando al dott. L.T. di aver cagionato, con la propria condotta, un danno erariale cui conseguiva la richiesta di risarcimento.

Alla contestazione del danno erariale sono pervenute le deduzioni dell'interessato che ha, altresì, chiesto di essere ascoltato personalmente.

In data 29 luglio 2014 l'audizione si è regolarmente tenuta.

In tale sede ha asserito che "l'atto in questione non era stato assegnato al Segretario comunale, in quanto nell'atto è riportata la dicitura "Segreteria", mentre gli atti assegnati al Segretario comunale riportano la dicitura "seg", come risulta da altri atti, dello stesso periodo, che esibisco e deposito"; in relazione alla circostanza che gli atti esibiti nel corso dell'audizione afferivano a contenziosi (es. citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato per risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c. ) sui quali risultava annotato "UTC-SIN - Seg." ha affermato che tali atti "venivano assegnati sia a me che all'Ufficio tecnico, in quanto era tale ufficio che doveva occuparsi delle attività relative all'assicurazione. Venivano assegnati anche al Sindaco, per conoscenza. Io mi occupavo della parte relativa agli incarichi al legale e ad altri provvedimenti di carattere amministrativo per cui era necessaria una delibera".

Valutate non esaustive tali deduzioni è stato formalizzato l'atto di citazione a seguito del quale risulta la rituale costituzione in giudizio della parte nella quale, tra l'altro, la ricostruzione dei fatti è stata integrata sottolineando la circostanza che l'azione civile intentata dalla dipendente N., notificata del periodo di sospensione feriale (agosto 2001), poteva e doveva essere attenzionata anche dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale geom. S.C..

In effetti, considerato che la costituzione in giudizio del Comune sarebbe potuta e dovuta avvenire nel termine ultimo del 9 novembre 2001, anche tale figura apicale, rientrata dalle ferie a fine agosto 2001, avrebbe avuto tutto il tempo per attivare gli adempimenti necessari alla tutela dell'apparato comunale.

Chiamata la causa all'odierna discussione orale sono state ribadite le difformi tesi ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Tutto ciò premesso in sede di camera di consiglio il Collegio, valutate fondate le argomentazioni della difesa in ordine all'ipotizzato concorso di altri soggetti nella insorgenza del danno, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile dell'epoca dell'Ufficio Tecnico comunale geom. S.C., adottando l'ordinanza n.115/2015, depositata il 16 luglio 2015.

Al riguardo la Procura, incaricata della notifica della suddetta ordinanza, ha provveduto alla restituzione degli atti, atteso l'avvenuto decesso del geom. S.C., circostanza non risultante dalle allegazioni processuali.

Quanto sopra ha comportato la riconvocazione della camera di consiglio per il 30 luglio 2015 nella quale, disposto l'annullamento della citata ordinanza n.115/2015, il Collegio ha definito il merito della questione.

Considerato in

Motivi della decisione

A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisa l'esistenza di tutti i presupposti necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione amministrativo-contabile.

In primo luogo è indubitabile che all'epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente legata all'Amministrazione comunale da un rapporto di servizio, rilevanti però nella fattispecie sono l'indagine sull'elemento soggettivo, sul nesso causale e l'individuazione della posta di danno azionabile.

 

1. Elemento soggettivo

Sul punto le difese ipotizzano l'estraneità della figura del Segretario Generale al quale, nella struttura del Comune, non dovrebbero riconoscersi funzioni in ordine alla gestione dei contenziosi e questo determinerebbe il venir meno di ogni censura di colpa azionabile.

Per quanto concerne la responsabilità del pregiudizio patrimoniale arrecato al Comune di Poggio a Caiano in relazione agli oneri accollati al bilancio dell'Ente, si osserva però che il Segretario comunale per le funzioni intestate e quale responsabile ad interim dell'Ufficio tecnico del Comune, all'atto della notifica dell'atto di citazione della sig.ra N. avrebbe, infatti, dovuto attivarsi per preservare il Comune da conseguenze pregiudizievoli.

Peraltro, il Segretario di un ente locale svolge funzioni di garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale ed in particolare, come è noto, l' art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato al Segretario dell'ente locale anche compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni.

Ciò comporta che nella vicenda in esame il Segretario comunale, in ragione dell'attribuzione legislativa al medesimo dei compiti di sovrintendenza, avrebbe dovuto accertarsi della adozione dei conseguenti atti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Peraltro, le considerazioni espresse dal Segretario comunale sia con le deduzioni sia nel corso dell'audizione personale non sono condivisibili e rivelano profili di contraddittorietà e di grave criticità nella gestione amministrativa.

Si rileva, poi, che ai sensi del comma 2 dell'art. 25 "Responsabile dei Servizi" dello Statuto del Comune di Poggio a Caiano - approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2000 - "I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta".

Il tenore delle dichiarazioni rese dal convenuto ed i riscontri documentali integrano gli estremi della colpa azionabile.

2. Nesso

Nella fattispecie nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che il Comune di Poggio a Caiano ha subito un pregiudizio patrimoniale correlato alla mancata adozione degli atti volti a tutelare gli interessi finanziari dell'Ente a seguito della notifica dell'atto di citazione della sig.ra N..

In particolare si tratta di più condotte omissive che hanno determinato la mancata costituzione in giudizio dell'Ente e l'omessa comunicazione del giudizio instaurato dall'interessata alla Compagnia di assicurazione (INA A. e poi GENERALI ASSICURAZIONI) come l'omesso inoltro della relazione tecnica sui fatti di causa (incidente stradale).

In particolare, l'omessa comunicazione alla Compagnia di assicurazione (notiziata delle sole richieste stragiudiziali dell'INAIL) ha consentito alla stessa, prima di eccepire la carenza delle condizioni per procedere al pagamento nei confronti della sig.ra N. e dell'INAIL e, successivamente, in seguito alle trattative intercorse, di limitare il pagamento solo ad una quota parte delle somme dovute dal Comune di Poggio a Caiano (Euro 60.000,00 su 112.411,00).

3. Danno erariale

Come sostenuto anche dalla stessa Procura le omissioni comportamentali verificatesi nella fase di supplenza estiva del Segretario Generale sono state tra le cause dell'insorgenza del danno al pari della non corretta organizzazione dell'apparato amministrativo comunale.

Considerato però che il Responsabile dell'Ufficio tecnico, al rientro del periodo feriale, avrebbe comunque avuto modo di predisporre quanto di propria competenza, le omissioni dell'Ufficio tecnico non possono essere imputate al solo Segretario Generale le cui responsabilità devono essere ridotte al 50%, attesa la non presenza in giudizio del Geom. S.C. e l'impossibilità di integrazione del contraddittorio per l'avvenuto decesso del medesimo.

La somma di cui è condanna (Euro. 30.244,22), trattandosi di una riduzione in via equitativa, deve intendersi omnicomprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, altresì, gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n.60005/R e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero, previo annullamento dell'ordinanza istruttoria n.115/2015

CONDANNA

il convenuto dr. L.T. al pagamento in favore del Comune di Poggio a Caiano della somma, omnicomprensiva di interessi e rivalutazione, di Euro. 30.244,22 pari al 50% dell'importo azionato dalla Procura.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi, nella misura del saggio legale, fino alla data di effettivo pagamento.

Condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario che, fino alla presente decisione, sono liquidate in Euro.369,38.(Euro trecentosessantanove/38.)

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 1 e del 30 luglio 2015.

Depositata in Cancelleria 4 gennaio 2016.

 

Fonte di danno erariale sia l’omessa denuncia di sinistro sia la mancata azione difensiva a fronte di una sentenza di condanna. A seguito di una caduta in un tombino precariamente coperto, un Comune viene condannato al risaricimento del danno non denunciato alla Compagnia di assicurazione (Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza numero 74 del 12 marzo 2002).  La Corte dei Conti condanna il Comandante della Polizia Municipale per omessa denuncia alla Compagnia assicuratrice di una caduta di una passante in un tombino precariamente coperto a seguito della quale un Comune è stato condannato ad un esborso a titolo di risarcimento danni dal Tribunale civile nonché Amministrazione Comunale che non ha esercitato il diritto di difesa in relazione alle domande avversarie Ritiene infatti il Collegio che “nella fattispecie l’”eventus damni” sia da ricollegare a due fattori causali entrambi in pari misura concorrenti: da un lato la mancata denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa, a cui era tenuto il Comandante della P.M., dall’altro la mancata costituzione in giudizio del Comune in relazione alla citazione dinanzi al Tribunale”: L'’omissione della denuncia del sinistro ha impedito la eventuale facoltativa liquidazione stragiudiziale del danno e ad ogni buon conto l’insorgenza di un qualsiasi pregiudizio per le finanze del Comune;
L' inerzia tenuta dagli organi del Comune, allorché lo stesso convenuto in giudizio, è rimasto contumace non contrastando le richieste avversarie, ha impedito di coinvolgere la Compagnia assicurativa nel procedimento per il risarcimento del danno – tenendo indenne il Comune dal pregiudizio finanziario insorto dal sinistro

 

F A T T O

Con atto di citazione in data 21.12.2000 il V. Procuratore Generale della Corte dei Conti per il Veneto ha convenuto in giudizio il Sig. S. Giovanni per sentirlo condannare al pagamento a favore del Comune di MX della somma di £. 14.850.000 oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.

La vicenda trae origine da un incidente occorso ad una passante Sig.ra F. Luisa (caduta in un tombino precariamente coperto) in conseguenza del quale il Comune di MX è stato condannato ad un esborso a titolo di risarcimento danni dal Tribunale di Venezia con sentenza del 24.9.1997 per la complessiva somma di £. 27.317.105 di cui £. 14.850.000 per capitale e £. 12.467.105 ripartite tra interessi e spese di giudizio.

La Procura in un primo momento ha ritenuto responsabile del danno al Comune a diverso titolo rispettivamente il funzionario preposto al Settore Ufficio Tecnico – Lavori pubblici G. Flavio, che aveva omesso di denunciare il sinistro alla Compagnia **** rimanendo l’onere del rimborso a carico dell’ente pubblico (£. 14.850.000) nonché il Sindaco D. Fiorenzo per l’atteggiamento inerte tenuto nella vicenda con conseguenti oneri per spese di giudizio ed interessi (£. 12.467.105).

Entrambi i sunnominati hanno dato giustificazione del loro comportamento, in sede di memorie difensive e audizioni personali, per cui la Procura ha ritenuto di escludere ogni loro responsabilità sull’esborso subito dal Comune di MX.

L’organo inquirente ha ritenuto, invece, imputabile del danno surriferito il Sig. S. Giovanni, Comandante della Polizia Municipale al quale è stato inviato invito a dedurre sul presupposto che l’onere della denuncia dell’infortunio incombeva proprio sullo stesso in virtù della carica ricoperta.

Il S. ha depositato “memoria difensiva” in data 25.7.2000 sottoscritta dall’Avv. Maurizio Sa. nella quale rappresenta che fatto fondamentale escludente la sua responsabilità è la mancata costituzione in giudizio del Comune con la mancata chiamata in causa ex art. 167 e 269 c.p.c. della Compagnia assicurativa.

Ha, inoltre, rilevato che la delibera consiliare n. 396 del 7.10.1988 e l’allegato “Piano occupazionale” non attribuivano alla Polizia Urbana il compito o la delega a denunciare sinistri a compagnie assicurative. E a tale riguardo sottolinea come la lettera del 22.12.1993 che denunciava il sinistro è pervenuta all’Ufficio di P.M. per conoscenza.

Infine ha evidenziato, al riguardo, che le polizze assicurative sono tenute dall’Ufficio Ragioneria che provvede alla loro valutazione, aggiornamento, controllo, scadenza, premi ecc.; il tutto con l’ausilio dell’Ufficio tecnico, tenuto a denunciare ogni fatto causa di sinistro per il quale dette polizze possono essere attivate.

La Procura insiste con riferimento alla fattispecie di danno, derivante dall’omessa denuncia del sinistro all’assicurazione, per la quale, a suo avviso, sussistono tutti gli elementi atti a concretare l’illecito ex art. 1 legge n. 20 del 1994 a carico del S..

Sostiene, infatti, la Procura che diversamente da quanto in un primo momento ipotizzato, l’incombenza della comunicazione spettava al Comandante della P.M. in base alla deliberazione consiliare 396/88 e all’allegato H. Tale incombenza si ricava, altresì, dagli interventi concreti del Comandante della P.M. e dalle corrispondenze rinvenute.

Anche il Segretario comunale all’epoca in carica Sig. Sc. Sebastiano ha confermato la competenza nella materia dell’Ufficio di Polizia Municipale, inclusa anche l’incombenza relativa alla denuncia alla Soc. Assicuratrice per il risarcimento del danno.

Ad avviso sempre della Procura è da respingere l’obiezione secondo la quale la responsabilità è da ricollegarsi agli amministratori che prima non si sono costituiti in giudizio e successivamente non hanno richiesto l’intervento dell’assicurazione per il pagamento. Infatti l’esame del rapporto tra azione ed evento deve essere condotto avendo riguardo alla causalità concreta e non attraverso la prospettazione di ipotetiche condotte alternative e di ipotetici eventi da quelli derivati.

Sulla base di quanto dispone l’art. 1915 c.c. nella fattispecie il Comune aveva perso il diritto all’indennità, avendo avuto conoscenza del sinistro e avendone omesso consapevolmente la denuncia.

L’omissione della denuncia da parte del Comandante della P.M. è da qualificarsi quindi gravemente colposa.

Con memoria depositata il 13 aprile 2001 si è costituito in giudizio il convenuto, assistito e difeso dall’Avv. Maurizio Sa..

Nella comparsa di costituzione la difesa del S. eccepisce preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del preteso danno essendo trascorso il quinquennio dal fatto risalente al novembre 1993.

Nel merito la difesa ribadisce ed integra le argomentazioni già svolte in sede di audizione e di memorie già prodotte. In particolare si sofferma sulla mancata costituzione in giudizio da parte del Sindaco pro tempore e della Giunta Comunale, che ha escluso la possibilità di chiamare in garanzia la Compagnia assicurativa e conseguentemente quella di non vedersi gravato dalle conseguenze della domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.ra F.. Infatti, osserva il difensore, la denuncia del sinistro è eventualmente richiesta al solo fine di consentire alla Compagnia assicurativa l’eventuale facoltativa liquidazione stragiudiziale del danno. L’Amministrazione comunale, di contro nemmeno dopo la sentenza di condanna ha provveduto ad interessare la Compagnia assicurativa.

Nega, inoltre, il difensore che spettava al Comandante della P.M. il compito di denunciare qualsivoglia sinistro a compagnie assicurative essendo allo stesso attribuiti compiti di intervento per incidenti stradali, stesura dei relativi verbali, comunicazione all’Autorità Giudiziaria in presenza di ipotesi di reato, etc.

Nel Comune di MX gestore delle polizze assicurative è l’Ufficio di Ragioneria che con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico è tenuto a comunicare e denunciare ogni fatto causa di sinistro per il quale dette polizze possono essere attivate.

Nega, ancora, che il comportamento del S. sia connotato da colpa grave, tenuto conto della sua limitata influenza sul piano dell’efficienza causale.

Conclusivamente la difesa chiede in via preliminare che sia accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del preteso danno e nel merito che siano rigettate le domande avanzate dalla Procura Regionale nei confronti del Sig. S. Giovanni con l’atto di citazione 21.12.2000, poiché completamente infondate sia in fatto che in diritto, con dichiarazione di completa estraneità ai fatti contestati, e comunque di esenzione da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

In subordine la difesa chiede che siano rigettate e comunque ridotte le domande avanzate dalla Procura Generale nei confronti del Sig. S., e cioè sulla base del complessivo comportamento tenuto da tutti i soggetti ed organi interessati alla vicenda, anche ex art. 1-quater della L. 20 del 14.1.94, con spese, diritto ed onorari di causa interamente rifusi.

Chiede, infine, l’ammissione della prova per testi su alcuni punti della vicenda indicando i nominativi dei testi stessi.

L’Avv. Maurizio Sa. ha depositato il 24 aprile 2001 istanza per un breve differimento per la discussione del giudizio nell’impossibilità di presenziare alla fissata udienza del 4 maggio 2001.

All’udienza di discussione fissata il 23 novembre 2001, in accoglimento dell’istanza della difesa, il Vice Procuratore Generale nel confermare l’atto di citazione ritiene sufficiente richiamare l’attenzione del Collegio su alcuni punti della vicenda.

Respinge preliminarmente l’eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa stante il non decorso del termine quinquennale dal momento del pagamento avvenuto nel 1998 in adempimento della sentenza del Tribunale di Venezia del 24.9.1997.

In ordine al rapporto di causalità, ad avviso del Vice Procuratore Generale, si è verificato nella circostanza quel che dall’omissione della denuncia poteva ragionevolmente prevedersi, né il Sindaco e la Giunta dovevano, come sostiene la difesa, costituirsi in giudizio comportando ciò aggravio di spese.

Ribadisce l’obbligo della denuncia alla Società assicuratrice in capo alla Polizia municipale e pertanto la colpa grave imputabile al Comandante Giovanni S. che nella fattispecie ha omesso, come dalle prove acquisite, tale adempimento. Conclusivamente il Vice Procuratore Generale, nel respingere la chiamata di terzi “inutiliter” avanzata dalla difesa, chiede che il S. sia condannato a risarcire il danno per l’intero non sussistendo giustificazioni per invocare una eventuale riduzione del danno risarcibile.

L’Avv. Sa. nega la responsabilità del suo assistito nella vicenda soffermandosi in particolare sulla incompetenza della Polizia municipale ad interventi stradali siffatti dei quali doveva occuparsi il settore LL.PP.

Il S., quindi, non essendo l’addetto competente in materia, ragionevolmente non ha inviato denuncia dell’incidente all’Assicurazione.

Riafferma di contro la responsabilità degli organi del Comune in relazione alla loro mancata costituzione in giudizio che ha precluso la chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa.

Rileva una totale inerzia da parte dell’Amministrazione comunale ed insiste nella richiesta di prove istruttorie come da memoria di costituzione.

Ad avviso della difesa l’Assicurazione non ha mai negato allo stato degli atti il risarcimento ed il Comune potrebbe ancora rivolgere la richiesta alla stessa Compagnia.

Conclusivamente mancando qualsiasi grado di colpa da parte del S. nella causazione del danno chiede che il medesimo sia assolto da ogni addebito.

Replica brevemente il Vice Procuratore non ritenendo conferente al giudizio quanto affermato dalla difesa in merito alla possibile attuale richiesta di indennizzo.

L’Avvocato insiste nel suo assunto.

DIRITTO

Il Collegio prende in esame, preliminarmente, l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità sollevata dalla difesa. l’eccezione mossa non può essere accolta in quanto il momento iniziale della prescrizione nel caso di danno indiretto, com’è nella fattispecie, devesi rinvenire al momento del pagamento ovvero come da parte della Giurisprudenza, anche si sostiene dalla data in cui con sentenza passata in giudicato è venuta ad esistenza l’obbligazione specifica di pagamento per l’Amministrazione.

Nella fattispecie, pertanto, l’eccezione di prescrizione va, rigettata non risultando decorso neanche dalla sentenza di condanna del Tribunale di Venezia del 24.9.1997, notificata al Comune il 24.6.1998, il quinquennio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994.

Il Collegio passa quindi a verificare la fondatezza nel merito dell’azione della Procura regionale.

Ad avviso del Collegio la responsabilità del S. nella causazione del danno è acclarata.

Come ha evidenziato la Procura nella fattispecie sussistono tutti gli elementi concretizzanti l’illecito ex art. 1 della legge n. 20 del 1994 a carico del Comandante della Polizia municipale.

La denuncia del sinistro all’Assicurazione incombeva all’Ufficio di Polizia municipale.

Tale obbligo si ricava dalle disposizioni contenute nel “Piano occupazionale” annesso alla delibera consiliare 396/88 dove tra i compiti dell’Ufficio di P.M. è previsto al n. 7 quello concernente le pratiche conseguenti a sinistri stradali. Al riguardo l’obiezione della difesa che limita la competenza della P.M. agli interventi conseguenti ad incidenti stradali ed agli atti diversi dalle denunce all’Assicurazione va respinta.

Le argomentazioni e gli elementi probatori forniti al riguardo dalla Procura risultano convincenti.

Non possono, infatti, ritenersi escluse dalle “pratiche conseguenti” le comunicazioni alle assicurazioni posto che il punto 15 del “piano occupazionale” prevedeva fra i compiti della Polizia municipale chiaramente “sopralluoghi su esposti/denunce di enti o cittadini con conseguenti pratiche”.

Depongono ancora in tal senso le lettere in data 4.11.1992 e in data 18.11.1992 dalle quali si evince che tale adempimento di avviare denunce alle Compagnie assicuratrici spettava al Comandante della P.M. come in concreto è dato verificare nelle situazioni analoghe segnalate.

Sempre al riguardo ad avvalorare tale competenza va riportata la testimonianza del Segretario Comunale Dr. Sebastiano Sc. che ha dichiarato che “il compito di trattare tutte le pratiche relative ai danni subiti o provocati, comprese fattispecie tipo quella in esame, era in attribuzione all’Ufficio di Polizia Municipale, inclusa l’incombenza relativa alla denuncia alla Società Assicuratrice per il risarcimento del danno”. Ricorda, il medesimo, che le pratiche di tale fattispecie venivano tutte trattate dall’Ufficio di Polizia Municipale.

Da ultimo, fugando ogni residuo dubbio, il Dr. Sc. ha specificato che la annotazione LPU/MP sulla lettera del 23.11.1993 di risarcimento danni al Comune stava ad indicare la competenza dei LL.PP. e della Polizia municipale e di aver apposto lo stesso la freccia in corrispondenza della sigla P.M. con l’indicazione “provvedere per adempimenti”, precisando di intendere con tale espressione “l’inoltro della denuncia alla Società Assicuratrice del Comune per l’eventuale accollo dei danni provocati”.

Stabilito che l’onere della denuncia all’Amministrazione era di spettanza del Comandante dell’Ufficio di P.M. il Collegio passa ad esaminare l’obiezione alla formulazione dell’addebito, esposta nella “memoria difensiva” del S. attinente al profilo causale dell’illecito, così come ricostruito dalla Procura.

La tesi del convenuto è che la denuncia all’assicurazione sarebbe fatto irrilevante, che non inciderebbe sull’obbligo dell’assicuratore di sollevare il Comune dalle conseguenze del sinistro. Si assume che anche la tempestiva denuncia non avrebbe obbligato l’assicurazione ad intervenire, essendo il Tribunale l’unico luogo deputato al contraddittorio ai fini del risarcimento.

Viene inoltre evidenziato che nemmeno dopo la sentenza è stata interessata la compagnia che avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento in forza della manleva assicurativa. Le responsabilità, quindi, sarebbero da ricollegare agli amministratori che, prima non si sono costituiti in giudizio, e, successivamente, non hanno richiesto l’intervento dell’assicurazione per il pagamento.

La Procura contesta tale assunto in quanto l’esame del rapporto tra azione ed evento deve essere condotto avendo riguardo alla causalità concreta e non attraverso la prospettazione di ipotetiche condotte alternative e di ipotetici eventi da quelle derivanti.

Infatti l’evento pregiudizievole va ricollegato ad una determinata condotta secondo il criterio dell’ordinaria prevedibilità di esso, vale a dire che, ciò che non può essere attribuito all’agente, sono gli eventi lesivi che rappresentano conseguenze straordinarie ed eccezionali della sua condotta, fuori dalla normale prevedibilità.

Rileva in merito la Procura che, sul problema della denuncia, dispone l’art. 1915 c.c. (richiamato anche dalle condizioni generali di polizza), a tenore del quale, l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità, mentre in caso di omissione colposa è possibile una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.

Orbene, sulla base di tale norma, nella fattispecie, il Comune aveva perso il diritto all’indennità, avendo avuto conoscenza del sinistro e avendo omesso consapevolmente la denuncia.

Ai sensi dell’art. 1915 c.c., pertanto, si era nell’ipotesi di dolosa omissione dell’avviso, che comporta la perdita del diritto all’indennità dell’assicuratore.

Il Collegio alla luce delle considerazioni esposte dalle parti in causa deve rilevare che la tesi prospettata dalla Procura in ordine al profilo causale dell’illecito non è condivisibile.

Infatti acclarata la responsabilità del S. nell’omissione della denuncia dell’infortunio all’Assicurazione, nella causazione in concreto del danno al Comune di MX non può non essere preso in considerazione il comportamento omissivo tenuto da parte dell’Amministrazione Comunale che non ha esercitato il diritto di difesa in relazione alle domande avversarie.

Un diritto di difesa che avrebbe consentito all’Amministrazione convenuta di poter chiamare in garanzia ex art. 167 e 269 c.p.c. la compagnia assicurativa al fine di vedersi sollevata da ogni e qualsivoglia pregiudizio lo stesso Comune avrebbe dovuto sopportare a seguito di sentenza di condanna in giudicato.

Indipendentemente dall’esistenza o meno di una precedente denuncia l’Amministrazione Comunale è rimasta inerte nel giudizio non contrastando formalmente le richieste avversarie e quindi non coinvolgendo la Compagnia assicurativa nel procedimento per il risarcimento del danno.

La Procura sostiene che un intervento in giudizio del Comune sarebbe stato inutile, poiché vertendosi in ipotesi di dolosa omissione della denuncia lo stesso aveva perso il diritto all’indennità dell’assicuratore.

Anche tale assunto non può essere condiviso non rinvenendosi nell’omessa denuncia un comportamento doloso del S., non rilevandosi, infatti, in capo al medesimo l’intento di non voler osservare l’obbligo a cui era tenuto, bensì, risultando nell’omissione dell’atto dovuto di certo quella grave negligenza che viene a connotare la colpa grave.

Conclusivamente il Collegio ritiene che nella fattispecie l’”eventus damni” sia da ricollegare a due fattori causali entrambi in pari misura concorrenti: da un lato la mancata denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa, a cui era tenuto il Comandante della P.M. S. Giovanni, dall’altro la mancata costituzione in giudizio del Comune in relazione alla citazione dinanzi al Tribunale di Venezia.

L’omissione della denuncia del sinistro da parte del S. ha impedito la eventuale facoltativa liquidazione stragiudiziale del danno e ad ogni buon conto l’insorgenza di un qualsiasi pregiudizio per le finanze del Comune, l’inerzia tenuta dagli organi del Comune, allorché lo stesso convenuto in giudizio, è rimasto contumace non contrastando le richieste avversarie, ha impedito di coinvolgere la Compagnia assicurativa nel procedimento per il risarcimento del danno – tenendo indenne il Comune dal pregiudizio finanziario insorto dal sinistro.

Entrambe le cause concorrenti devono ritenersi causa dell’evento. In tema di rapporto di causalità, avendo il legislatore penale, a cui in detta materia deve farsi riferimento, optato per la teoria della “par condicio” (art. 41 c.p.) qualsivoglia comportamento addebitabile all’agente che si ponga come precedente nella verificazione nella serie degli accadimenti concludentisi, poi, con l’evento, oggetto dell’addebito, deve ritenersi concausa, in senso giuridico, dello stesso.

Per quanto sopra il Collegio conclusivamente condanna il convenuto S. Giovanni alla metà del danno allo stesso imputato e cioè a £. 7.425.000 oltre alla rivalutazione di detta somma dalla data del pagamento disposto dal Comune a favore della danneggiata Sig.ra F. Luisa nonché agli interessi di legge dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Non sussistono giustificazioni per un’eventuale riduzione dell’addebito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando condanna S. Giovanni al pagamento di £. 7.425.000 pari ad € 3834,69 a favore del Comune di MX.

Detta somma deve essere maggiorata da rivalutazione monetaria computata secondo gli indici Istat dal momento del pagamento disposto a favore della Sig.ra F. Luisa fino alla pubblicazione della sentenza nonché da corresponsione degli interessi dal deposito della sentenza stessa sino al soddisfo.

Sono a carico del convenuto le spese del presente giudizio che si liquidano in € 339,40 (trecentotrentanove/40 euro).

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2001.