ESENZIONI

 

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ((Sono altresi' esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)).

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504riguardanti i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione a usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc. Per quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall'art. 91bis del dl 1/2012.

 

Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno)), sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni.

 

 

CORRELAZIONI

prassi

giurisprudenza


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