Condono tributario: applicabile solo alle controversie precedenti al 1º gennaio 2003. Come correttamente rilevato dal Consiglio delle Autonomie Locali, la costante interpretazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre, Sez. Campania n.10/2013; Sez. Riunite Sicilia n.47/2012) e l’univoca interpretazione della Corte di Cassazione (per tutte, sentenza n.12679/2012), che questo Collegio condivide, hanno ritenuto che la definizione agevolata può aver luogo esclusivamente con riferimento ai periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n.289/2002). Tale interpretazione deriva sia dal tenore testuale della disposizione, che effettua riferimento agli “obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte inadempiuti” (con ciò riferendosi alla data di entrata in vigore della disposizione stessa), sia dalla stessa natura del c.d. condono tributario, non potendosi prevedere un’ipotesi di sanatoria per un arco temporale indefinito. CConti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna. Deliberazione n. 29/2015/PAR