COMPENSAZIONE dei CREDITI d’IMPOSTA e APPOSIZIONE del VISTO di CONFORMITÀ. Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulla propria dichiarazione da parte dei professionisti abilitati.

 

 

L’Agenzia delle Entrate precisa che i professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 3, lett. a) e b), D.P.R. 322/1998 (abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dei Consulenti del lavoro o iscritti al 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti (di importo superiore a € 15.000) relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, all’Irap e alle ritenute alla fonte, risultanti dalla propria dichiarazione dei redditi, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

 

Risol. Agenzia Entrate 2.9.2014, n. 82