BILANCIO DI PREVISIONE 2016: DIFFERITI AL 30 APRILE PER I COMUNI E AL 31 LUGLIO PER CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE

Rinviati al 30 aprile i bilanci di previsione dei Comuni e al 31 luglio quelli di Città metropolitane e Province. Il via libera definitivo al differimento è arrivato oggi 18 febbraio 2016 dalla Conferenza Stato-Citta', riunitasi al Viminale.
La Stato-Città di oggi ha anche risolto il problema della natura del termine per l'approvazione dell'aggiornamento del Dup, fissato al 29 febbraio prossimo, chiarendo che trattasi di termine meramente ordinatorio. Sempre sul punto relativo al Dup, la delegazione dell'Anci, ha auspicato "un alleggerimento e una semplificazione degli adempimenti formali contenuti nel Documento di Programmazione che rischiano di essere replicati in altri allegati obbligatori al bilancio di previsione", riscontrando una sostanziale condivisione da parte del Governo.

ORDINI DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2016

 

Punto 1) all’ordine del giorno
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E DI DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Parere ai sensi dell’art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere favorevole 
L’ANCI esprime parare favorevole circa la proposta di differire al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 da parte dei Comuni.
Tale proroga costituisce un elemento positivo per un’ordinata programmazione annuale, alla luce del fatto che è attualmente ancora in corso il confronto per la definizione del FSC che deve altresì riflettere gli esiti del parziale aggiornamento dei fabbisogni standard, dell’aggiornamento delle capacità fiscali e del loro adeguamento al nuovo assetto 2016 e del calcolo dei riparti relativi ai ristori dei gettiti aboliti. A questi elementi, sui quali si ribadisce il massimo impegno a contenere i tempi di concertazione (peraltro allo stato indicati dalla legge proprio entro il 30 aprile), si aggiunge l’esigenza di operare talune rettifiche puntuali sui dati di un ristretto numero di enti.
Si auspica che la definizione dello schema perequativo da applicare all’FSC 2016 veda una concorde iniziativa di tutti i soggetti coinvolti, per evitare le difficoltà incontrate per il 2015 e per assicurare modifiche che tengano conto non solo degli interventi correttivi inseriti nel dl 78/2015, ma anche del blocco della manovrabilità dei tributi locali disposto per il 2016.
Per quanto riguarda il Documento unico di programmazione, si prende atto della inopportunità segnalata dai Ministeri competenti di determinare un nuovo termine che riguarderebbe la sola nota di aggiornamento (il termine attuale è il 29 febbraio p.v.), sottolineando che il termine in questione ha comunque carattere ordinatorio; il termine ultimo deve dunque intendersi quello di approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione finanziario.
Più in generale, dal momento che la sezione operativa del DUP prevede l’analitica programmazione delle entrate e della spese, che devono essere coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare, appare opportuno, in questa prima fase di applicazione della riforma contabile e nelle more di una più organica sistemazione delle scadenze contabili, rendere contestuali i termini di approvazione dei due documenti di programmazione, così da favorire un’organica pianificazione delle attività comunali. Si ritiene pertanto opportuno e non incoerente con la normativa vigente che il DUP o la sua eventuale nota di aggiornamento siano presentati dalla Giunta al Consiglio comunale contestualmente allo schema del bilancio di previsione per l’approvazione nei termini indicati.

 


Punto 2) all’ordine del giorno
PROPOSTA DELL’ANCI DI CONFERMARE L’ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22 GENNAIO 2015 PER LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL CONCORSO DEI COMUNI ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018, DI CUI ALL’ARTICOLO 47, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N.89
Presa d’atto ai sensi dell’articolo 47, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

L’art. 47 del dl 66/2014 recante la disciplina per il “Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica” prevedeva che il comparto comunale assicurasse alla finanza pubblica un contributo pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, con conseguenti riduzioni di pari importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale.
Il comma 10 del medesimo art. 47 prevede che, per quanto riguarda il comparto comunale, i criteri previsti dal comma 9, possano essere modificati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali su proposta dell’Anci entro il termine del 31 gennaio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Con l’intesa raggiunta il 22 gennaio 2015 sono stati determinati i criteri di riparto della riduzione di spesa, alternativi a quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 47.
Benché il decreto applicativo (DM Interno 26 febbraio 2015) indicasse la vigenza dello schema di riparto per tutto il quadriennio 2015-18, l’intesa è stata formalmente raggiunta per il solo anno 2015.  In caso di mancata conferma dello schema utilizzato, si applicherebbero pertanto i criteri previsti dal comma 9 dell’art. 47, già superati con il citato accordo del 22 gennaio 2015.
Ad avviso dell’ANCI i criteri già utilizzati per gli anni 2014 e 2015 sono invece integralmente replicabili per tutto il periodo di applicazione della riduzione di risorse in questione. Il medesimo orientamento è stato espresso in sede tecnica da tutti i soggetti coinvolti dal riparto.
L’ANCI ritiene pertanto che con l’intesa odierna la Conferenza Stato-città, prendendo atto della convergenza sul punto in questione di tutti gli attori coinvolti, possa confermare per l’intero triennio 2016-2018, l’impiego delle modalità operative utilizzate nel 2015.


 

Punto 3) all’ordine del giorno
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2015 DEI TEMPI E DELLE MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE ED IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 243, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Parere favorevole
Lo schema di decreto del Ministero dell’Interno approva i certificati che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL devono compilare, sulla base dei dati rinvenienti dai rendiconti dell’esercizio 2015, al fine di attestare la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.
In particolare, è valutato positivamente il fatto che il modello per la certificazione allegato allo schema di decreto è riferito al solo anno 2015, a differenza del passato quando era invece riferito ad un orizzonte temporale triennale (2012-2014), in ragione dell’avvio della riforma contabile che renderà necessaria la completa rivisitazione delle modalità certificative e dei parametri obiettivo, a partire dal corrente anno finanziario.
Infine, è valutato altrettanto favorevolmente il fatto che sono confermate, per l’esercizio finanziario 2015, le modalità certificative approvate per il triennio 2012-2014, che tengono conto delle specificità degli enti già in sperimentazione della nuova contabilità negli anni precedenti il 2015.


Punto 4) all’ordine del giorno
SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCERNENTE LA NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CALCOLO E STIMA DELLE CAPACITA’ FISCALI PER SINGOLO COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Intesa ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164

Parere favorevole
L’ANCI esprime parere favorevole circa i contenuti della nota metodologica relativa sull’aggiornamento della procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali, condivisa nell’ambito di un ampio confronto tecnico con il competente Ministero dell’economia e delle finanze.
In particolare, le rielaborazioni effettuate tengono conto della metodologia a suo tempo rilasciata (cfr. Rapporto del 28 ottobre 2014 pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il 3 novembre 2014 recepito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 marzo 2015), relativa alla capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario secondo la normativa fiscale vigente nel 2015 e sulla base dei dati aggiornati all’anno 2012.
L’aggiornamento oggetto del decreto in esame sarà utilizzato ai fini della determinazione della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale 2016 e tiene conto delle modifiche alla normativa fiscale IMU e TASI apportate dalla Legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015) e dell’utilizzo di una base dati allineata all’anno 2013, in coerenza con l’aggiornamento dei fabbisogni standard in corso di effettuazione con riferimento al medesimo anno.
Gli elementi essenziali dell’aggiornamento riguardano:

  1. Esclusione della base imponibile riconducibile alle abitazioni principali non “di lusso” (cioè non classificate in catasto nelle categorie A1, A8 e A9)ai fini del calcolo del gettito standardizzato IMU e Tasi delle abitazioni principali;
  2. Revisione del gettito standardizzato da altri immobili (abitativi e non) dell’IMU e della Tasi, sulla base delle variazioni della base dati catastali registrate tra il 2012 e il 2013;
  3. Esclusione del gettito standardizzato dell’IMU dei terreni condotti direttamente da agricoltori professionali;
  4. Aggiornamento ai redditi imponibili 2013 del gettito standardizzato dell’addizionale comunale all’IRPEF;
  5. Adozione del valore elaborato ai fini dei fabbisogni standard quale valore della capacità fiscale derivante dal prelievo sui rifiuti;
  6. Aggiornamento della capacità fiscale residuale (relativa a tributi minori e tariffe) sulla base del medesimo modello econometrico già adottato e dei redditi aggiornati al 2013, con l’adozione di un correttivo finalizzato a limitare l’eccessiva incidenza dei redditi imponibili relativamente più elevati nei Comuni di piccola e piccolissima dimensione
  7. Adozione della stessa nozione di tax gap già elaborata per l’anno 2012, ma riferita agli immobili diversi dall’abitazione principale.

Nelle scelte metodologiche adottate è stata posta particolare attenzione a limitare i possibili effetti di anomala variazione dei valori oggetto di aggiornamento che possono essere riconducibili a eccezionalità di particolare impatto per gli enti di dimensioni minori o con forte incidenza di alcuni degli elementi oggetto dell’aggiornamento (terreni condotti direttamente, abitazione principale, variazioni catastali non corrispondenti a effettive variazioni della base imponibile).
Va infine sottolineato che a seguito dell’effettuazione degli aggiornamenti delle capacità fiscali e successivamente dei fabbisogni standard, l’ANCI ritiene essenziale la revisione dello schema di applicazione del riparto perequativo 2016 al fine di evitare le difficoltà incontrate per il 2015 e per assicurare modifiche che tengano conto non solo degli interventi correttivi inseriti nel dl 78/2015, ma anche del blocco della manovrabilità dei tributi locali disposto per il 2016.

 

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