D. LGS. 118/2011: AGGIORNAMENTI INTRODOTTI DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 20 MAGGIO 2015 .

DECRETO MINISTERIALE DEL 20 MAGGIO 2015

 

4.2 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015 sulla data di approvazione del PEG e dello schema di rendiconto sulla gestione:

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento

 

8.1. LA SEZIONE STRATEGICA (SES) DEL DUP

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015 Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’analisi strategica necessaria alla predisposizione della SeSper la parte esterna, può essere limitata ai soli punti 2 e 3.

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

La valutazione corrente e prospettica della situazione socio- economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

 

8.4. IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. introduzione del DUP semplificato per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

1)gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

2)  l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

3) la programmazione dei lavori pubblici,

4) la programmazione del fabbisogno di personale;

5) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

 

PUNTO 3.3 FCDE
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. Modalità di calcolo del FCDE

1) dopo le parole “(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).” è inserito il seguente periodo “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”, con la seguente nota a piè pagina, in corrispondenza delle parole “capacità di riscossione”: “Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l’ingiunzione piuttosto che i ruoli);

PUNTO 3.11 ENTRATE PER PERMESSI A COSTRUIRE
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. entrate per permessi di costruire destinati al finanziamento di opere a scomputo.

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).

PUNTO 3.22 RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

La registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell’esercizio in corso, ai fini dell’estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell’eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente.

Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come “Proventi finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (E.3.04.99.01.001), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli “Oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (U.1.08.99.01.001).

Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all’ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come “Prelievi da depositi bancari” (cod. E.5.04.07.01.00), ai fini della determinazione del costo/onere dell’operazione, è necessario considerare anche l’importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante il provento dell’operazione.

5 IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. impegno di spese per acquisto di beni e servizi.

b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi:

nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;

negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, e di somministrazione e altre forniture periodichea ultrannuali e. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di  spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a) la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;

b) tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge);

c) emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;

d) a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;

e) alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”. Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.

5.7 SPLIT PAYMENT
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. Split Payment

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

a) se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;

b) se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

1. un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

2. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

3) emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;

4) a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a;

5) alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

9.1 LA GESTIONE DEI RESIDUI
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. Il risultato di amministrazione

L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l’ importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

9.2 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. Il risultato di amministrazione.

L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l’ importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorchè derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

10.7 SPESE VINCOLATE PAGATE PRIMA DEL CORRELATO INCASSO.

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. Pagamento spese vincolate.

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

10.8 UTILIZZO SPESE VINCOLATE AL 31 DICEMBRE.
Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. Utilizzo spese vincolate.

In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e si impegna la spesa per “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui.

 

 

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