Riaccertamento straordinario residui (dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011)

 

L ’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, gli enti locali con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, definendo in maniera articolata le operazioni contabili connesse al riaccertamento straordinario,.

  • L'operazione di riaccertamento consistente:
  • nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. [...] Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria [...]. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
  • nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
  • nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
  • nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria [...]. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
  • nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria [...]. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l’entrata;

Le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2015 – 2017 del vigente bilancio di previsione, comportano l’adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede:

  • alla variazione degli stanziamenti di bilancio di previsione stesso deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. xx del ../../2014, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;
  • alla rideterminazione del Risultato di Amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 sulla base dell’applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 e al D.P.C.M. 28.12.2011;

PARERE DEL REVISORE


Allegato A: Determinazione del fondo pluriennale vincolato
Allegato B: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
Allegato C: Elenco residui attivi reimputati
Allegato D: Elenco residui passivi reimputati
Allegato E: Elenco residui attivi e passivi cancellati
Allegato F: Variazioni al fondo pluriennale vincolato per obbligazioni con esigibilità differita

 

Ripiano maggiore disavanzo

 

IL comma 15, dell’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno;


IL comma 16 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che in attesa del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti attraverso un decreto del ministero dell’economia e delle finanze;

Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell’interno, è stato adottato il 2 aprile 2015. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto RGS del 2/04/2015, gli enti locali provvedono al ripiano del maggiore disavanzo secondo le modalità previste dall’art. 118 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che possono consistere:

  • Destinazione di economie di spesa o maggiori entrate
  • Utilizzo di proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e utilizzo di altre entrate in conto capitale
  • Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza anche oltre il termine stabilito per la loro deliberazione
  • Svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall’ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;
  • Cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debit

PARERE DEL REVISORE