PAREGGIO DI BILANCIO

 

PAREGGIO DI BILANCIO

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), si prevede (art. 1, comma 712) che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli Enti territoriali debba essere obbligatoriamente allegato un Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del concorso dell'Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

In applicazione del comma 710 della citata "Legge di stabilità", Regioni, Province e Comuni, a far data dal 1° gennaio del corrente anno, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini del rispetto del saldo di cui sopra, rilevano tra le entrate finali quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, mentre tra le spese finali rilevano quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il "Fondo pluriennale vincolato", di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa la Commissione Arconet, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato il Prospetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali da allegare al bilancio di previsione 2016-2018.

Lo schema, valido sia per gli Enti Locali che per le Regioni, prevede che dal calcolo delle spese correnti e in conto capitale vengano esclusi tutti gli accantonamenti che, non impegnati, confluiscono nel risultato di amministrazione: "Fcde", "Fondo contenzioso", altri accantonamenti. Il "Fcde" deve essere considerato al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo di amministrazione, mentre i Fondi di riserva ed i Fondi speciali delle Regioni non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione salvo (a consuntivo) solo per la quota non impegnata.

Limitatamente invece all'annualità 2016, lo schema prevede:

che tra le entrate rilevi il "Fpv" di parte corrente e di parte capitale (al netto delle quote finanziate da indebitamento), mentre i trasferimenti correnti del Titolo II vengano considerati al netto del contributo Imu-Tasi, ex 1, comma 20, della Legge n. 208/15 (per i Comuni), e al netto del contributo riconosciuto per la riduzione dell'indebitamento ex art. 1, comma 683, della Legge n. 208/15 (per le Regioni);
che tra le spese correnti rilevi il "Fpv" di parte corrente, e vengano escluse quelle sostenute per la bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15) e quelle sostenute dagli Enti Locali dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma 2012 (art. 1, comma 441, Legge n. 208/15);
che tra le spese in conto capitale rilevi il "Fpv" di parte capitale (quest'ultimo al netto della quota finanziata da indebitamento) e vengano invece escluse le spese d'investimento relative agli interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (art. 1, comma 716, della Legge n. 208/15) e quelle sostenute dagli Enti Locali dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto per il sisma 2012 (art. 1, comma 441, Legge n. 208/15);
che il saldo tra le entrate e le spese finali può essere incrementato o diminuito dagli spazi positivi o negativi dei c.d. "Patti regionalizzati e nazionali".
Con riferimento all'esercizio 2016, il Prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante una Delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 11, comma 11, del Dlgs. n. 118/11. Nelle more dell'emanazione del Decreto che prevede lo Schema degli equilibri gli Enti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono tenuti ad allegare il Prospetto deliberato dalla Commissione Arconet.

Lo Schema deliberato dalla Commissione Arconet tiene conto della normativa attualmente vigente. Sarà il Mef-RgS che provvederà agli aggiornamenti dello Schema in occasione di successivi interventi normativi, dandone comunicazione alla Commissione Arconet e pubblicando tali aggiornamenti sul sito www.arconet.tesoro.it.

 

 


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