L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 188 del TUEL è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini stabiliti dal legisaltore (art. 193 TUEL), in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

Sino alla concreta copertura del disavanzo (che puo' ritenersi limitata all'apporvazione del bilancio preventivo in cui vengono individuate le previsioni di entrate a sua copertura) l'ente locale è tenuto ad assumere impegni e a pagare spese solo per servizi espressamente previsti dalla legge, ad eccezione dell'assolviemnto di impegni contrattuali già assunti

 

 

 


Informazioni generali sul sito