Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25932.
In sede di accertamento al passivo fallimentare dei crediti insinuati dall'agente per la riscossione dei tributi, il credito per aggio non può essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio

 

Il PROCESSO

(OMISSIS) s.p.a., agente per la riscossione dei tributi, impugna il decreto Trib. Biella 30.10.2009 (R.G. 1972/09) con cui, in conferma del decreto reiettivo sul punto del competente giudice delegato nel fallimento (OMISSIS), venne rigettata la sua opposizione ai sensi della L.F., articolo 98, volta all'ammissione allo stato passivo ed in privilegio di quella procedura del credito (pari ad euro 2.198,26 per capitale) riferito all'IRAP dovuto dalla fallita, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2006, nonche' l'aggio proporzionale e, in chirografo, le somme costituenti diritti di notifica, tabella e rimborso spese.

Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto ex articolo 2752 c.c., e l'esclusione del credito per l'aggio, furono motivati dal tribunale, quanto al primo per il mancato collegamento di rinvio della norma civilistica all'IRAP stessa, gia' nel comma 1, della disposizione del cit. articolo cod.civ. e la non corrispondente base imponibile, trattandosi non di imposta sul reddito bensi' a carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attivita' economica autonomamente organizzata, in non perfetta continuita' con i requisiti dell'ILOR. La conseguente impossibilita' di farne applicazione analogica e la mancanza dei presupposti per un'interpretazione anche solo estensiva, stante la natura eccezionale delle cause di prelazione e la difformita' di identita' oggettiva rispetto agli altri tributi, conducevano al predetto rigetto, anche in ragione dell'anteriorita' dell'imposta rispetto alla modifica del Decreto Legge n. 159 del 2007.

A propria volta la preclusione all'ammissione al passivo privilegiato del credito per l'aggio discendeva dall'essere il relativo credito sprovvisto di ogni collegamento con la qualita' del credito IRAP.

Infine, erano assenti nei crediti chiesti a titolo di diritti di notifica, tabella e rimborso spese i caratteri della concorsualita'.

Pertanto il tribunale disponeva la reiezione integrale dell'opposizione.

Il ricorso e' affidato a due motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, articolo 39, comma 2, avendo erroneamente negato il tribunale la natura di disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2752 c.c., con applicazione pertanto altresi' ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore.

Con il secondo motivo si deduce violazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, e dell'articolo 2752 c.c., in punto di errata esclusione dell'aggio dal passivo fallimentare, dovendo esso invece esservi incluso, quale accessorio naturale e necessario del tributo, parimenti in privilegio, come per l'IRAP.

1. Il primo motivo e' fondato. Con recenti pronunce, al cui principio di diritto si intende dare continuita', questa Corte ha invero statuito che il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'articolo 2752 c.c., comma 1, che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, articolo 39, conv. con modif. nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dal Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 37, conv. con modif. nella Legge 15 luglio 2011, n. 111. Ne' su tale interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalita' dell'ultimo periodo del comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all'ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali gia' ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l'essere ancora in corso l'accertamento del passivo (Cass. 15142/2015; 12050/2015; 26125/2013; conf. gia' a 11417/2012), come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo. E a sua volta Cass. 25242/2010 aveva chiarito, condivisibilmente, la spettanza di detta causa di prelazione alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'articolo 2752 c.c., in quanto giustificata sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.

2. Il secondo motivo e' infondato, pur se per ragioni diverse da quelle esposte dal tribunale, conseguendone, nei limiti, la correzione della motivazione, restando esatto il dispositivo ex articolo 384 c.p.c., u.c.. Tenuto conto della disposizione invocata dal ricorrente, occorre invero distinguere la natura concorsuale del credito per le spese dell'insinuazione, le quali devono essere ammesse al passivo fallimentare in virtu' di un'applicazione estensiva del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 17, che prevede la rimborsabilita' delle spese relative alle procedure esecutive individuali, dal momento che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, configurandosi la procedura concorsuale come un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore (Cass. 4681/2010, 7868/2014). Invece l'aggio – di cui solo si fa questione nonostante il richiamo della medesima norma ed apparendo del tutto generica la critica alla non ammissione al passivo delle spese sostenute dall'agente per la riscossione – costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attivita' svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, sia posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, come nella fattispecie, il credito per aggio non puo' essere considerato inerente al tributo riscosso e non e', pertanto, assistito dal relativo privilegio (Cass. 7868/2014; 15142/2015).

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i requisiti di cui all'articolo 384 c.p.c., comma 2, u.p., (nella formula applicabile), in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito con il riconoscimento con il grado di privilegio generale mobiliare previsto dall'articolo 2752 c.c., comma 1, e articolo 2778 c.c., n. 18, al credito insinuato al passivo del Fallimento intimato – per IRAP – dal ricorrente. Analoga sorte compete alla prestazione accessoria degli interessi, da ammettere al passivo secondo le decorrenze e nelle misure di legge e qualita' richieste dal creditore e fino al deposito del piano di riparto L.F., ex articolo 54, u.c.. Viene invece rigettato il ricorso, corretta come in parte narrativa la motivazione, quanto al secondo motivo.

In ragione della solo recente acquisizione di piu' univoci orientamenti giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto dell'epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato e per l'effetto, decidendo nel merito la domanda di ammissione al passivo, ammette il creditore al passivo del Fallimento (OMISSIS) in via privilegiata ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per IRAP, nonche' agli interessi con il tasso di legge applicabile sul capitale come da domanda e fino al deposito del piano di riparto L.F., ex articolo 54, u.c.; dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

 

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