ll decreto legislativo 139/15, ha recepito la direttiva contabile 34/13, costituisce per il sistema italiano una novità di grande rilievo. Si tratta, infatti, del secondo, importante, recepimento di norme comunitarie da parte del nostro Paese. Il primo è avvenuto con il decreto legislativo 127/91, relativo alle direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati, abrogate proprio dalla direttiva 34/13.

Le nuove si applicano a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 e sono completate dai principi contabili che l'Oic.

l decreto legislativo 139 contiene una serie di norme transitorie. L'articolo 12, dedicato proprio alle disposizioni transitorie, innanzi tutto precisa che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.
Il comma 2 regolamenta le situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del Codice civile potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci.
In particolare, i nuovi criteri di valutazione più critici riguardano l'applicazione del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e l'ammortamento dell'avviamento: la norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Con riferimento al costo ammortizzato applicato ai titoli, la norma sterilizza in via transitoria quanto prevede il numero 1 dell'articolo 2426 per i titoli immobilizzati.
Per crediti e debiti l'articolo 12, comma 2, sterilizza in via transitoria quanto prevede il numero 8 dell'articolo 2426, ovvero l'applicazione del costo ammortizzato, con disposizione che riguarda anche disaggio e aggio sui prestiti.
Per l'avviamento, il riferimento è al numero 6 dell'articolo 2426: pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva l'ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme, trattandosi di situazione già prevista da Codice civile e principi contabili.


Le nuove disposizioni non interessano solo le imprese e i soggetti che ruotano intorno a esse (in particolare, sindaci e revisori), ma riguardano, per esempio, anche le banche i cui funzionari devono imparare a "leggere" i nuovi bilanci, rendiconto finanziario compreso, per capire lo stato di salute delle imprese.

Un'ulteriore considerazione riguarda l'intento della direttiva 34/13 che si può sintetizzare in poche parole: semplificazione per le imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelli di dimensioni maggiori. Finalità che derivano dalle indicazioni dello stesso legislatore comunitario. Il legislatore nazionale, con il decreto 139, tiene conto dell'intento del legislatore comunitario e introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2435-ter, che regolamenta il bilancio delle micro-imprese, e detta nuove disposizioni anche per la redazione del bilancio in forma abbreviata nel rispetto del divieto di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli previsti. Per le imprese maggiori, invece, vi sono obblighi aggiuntivi che riguardano, in alcuni casi la totalità di esse, mentre in altri solo alcune.

A queste novità si aggiungono le nuove disposizioni in materia di revisione legale, introdotte dal decreto legislativo 135/16
, che impongono a imprese e professionisti nuovi obblighi. In particolare, i revisori devono ampliare il giudizio contenuto nella relazione di revisione che, con riferimento alla relazione sulla gestione della società, riguarda anche la conformità alle norme di legge. Inoltre, il giudizio contiene una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori. Da parte loro le imprese devono adottare procedure che garantiscano la presentazione di un'adeguata relazione sulla gestione, che riveste per il legislatore comunitario sempre maggiore rilevanza informativa.

 

Aggiornamento dei principi contabili nazionali 2016

 

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