IL PRINCIPIO DI RELATIVITA’ DEI CONTRATTI. CONFLITTI DERIVANTI DALLA PATOLOGIA DEL CONTRATTO (LA POSIZIONE DEL TERZO).

L’art. 1372 al comma 2 (il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge) enuncia il principio della relatività dei contratti di carattere generale in base al quale il contratto, mentre ha forza di legge tra le parti, non può arrecare né pregiudizio né giovamento ai terzi estranei (res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest). La regola, tuttavia, fa salve le ipotesi (e cioè nei casi previsti dalla legge) nelle quali i terzi si pongano, soggettivamente e/o oggettivamente, in relazione con le parti.
Bisogna, però, sottolineare che la categoria dei terzi e molto ampia; ciò significa che non tutti i terzi sono parimenti indifferenti rispetto alle vicende di un dato rapporto contrattuale potendone essere coinvolti.
Bisogna distinguere, infatti, tra:
a) i terzi subentrati nello stesso rapporto in luogo del loro dante causa;
b) i terzi subentrati in un rapporto diverso da quello da cui giuridicamente lo stesso dipende (tra le varie ipotesi può includersi quella di cui all’art. 1916 che dispone una surrogazione nella titolarità di un diritto altrui (cessio legis) quale quella dell’assicuratore che subentra nella titolarità del diritto di credito dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile).

Occorre tener presente che esiste una categoria di terzi qualificati, alla quale allude, ad es. in tema di cosa giudicata, l’art. 2909 -allorchè statuisce che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”- fissando la non estraneità di questi terzi ad una vicenda intervenuta tra altri.

Nel nostro sistema normativo la figura del terzo trova una speciale tutela nel principio dell’affidamento che indica una regola “secondo cui, rispettivamente, una certa situazione di fatto o di diritto è inoperante se non è nota a un determinato soggetto, o se è contrastata da un’opposta apparenza, o dalle risultanze degli indici di pubblicità; e, reciprocamente, tutto procede come se la situazione di fatto o di diritto fosse quella erroneamante ritenuta da un certo soggetto, o quella apparente, o quella risultante dall’indice di pubblicità.” Il sacrificio che deriva al titolare del diritto dell’operatività di tale principio è solo un effetto riflesso della tutela accordata al terzo. Tale principio introduce una serie di deroghe all’altro principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis che espone i terzi al pericolo che venga meno il titolo del loro dante causa. Si pensi ad esempio: all’art. 1415, in tema di simulazione; art.1445 in tema di annullamento non dipendente da incapacità legale; art. 1452 in tema di rescissione; art. 1458, comma 2 in tema di risoluzione per inadempimento; art. 2901, comma 4 in tema di revocatoria ordinaria (queste fattispecie mettono in evidenza come l’inopponibilità delle vicende relative all’esistenza o al modo di essere del titolo nei confronti del terzo avente causa dipenda dal concorso di ulteriori requisiti come la buona fede, l’onerosità, il trascorrere del tempo). Queste fattispecie- fatti salvi gli effetti dell’iscrizione nei pubblici registri di una prenotazione (la domanda giudiziale) che avverta i terzi dell’esistenza di una contestazione circa il titolo del diritto trascritto- finiscono per far ritenere che il principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis sia divenuto un’eccezione. La nullità assoluta e l’annullamento per incapacità legale, la cui disciplina è accomunata alla prima, estendono i loro effetti anche ai terzi sub acquirenti (art 1445,563 e 792). (Nel nostro ordinamento, stante il principio del trasferimento consensuale, la trascrizione dell’acquisto ha funzione dichiarativa ai fini della prova del diritto nei confronti dei terzi. La trascrizione ha valore costitutivo nell’ipotesi di cui all’art. 2644, comma 2 che concerne l’acquisto del secondo acquirente che abbia per primo trascritto. La parola titolo indica il fatto o l’atto in base al quale un soggetto può pretendersi titolare; nonché il contenuto del diritto. Esso è generalmente usato per indicare gli atti di acquisto dei diritti reali. In particolare modo, con frequenza si parla di titolo nel libro III del codice per indicare la conformazione del diritto in dipendenza di un atto o fatto.)

 

 

 

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