TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 11 febbraio 2016 n. 161. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale un Comune ha conferito ad un proprio dipendente una posizione organizzativa. Tale provvedimento infatti non è espressione di potere pubblico, ma si pone come atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, in essere tra i dipendenti destinatari del conferimento e il Comune, la cui cognizione resta attratta ex art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 alla giurisdizione ordinaria

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari, n. 6;

nei confronti di

Luigi Di Caterino;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del Decreto, prot n 51866 del 23 ottobre 2015, notificato al ricorrente il successivo 26 ottobre 2015, avente ad oggetto "Art. 50 comma 10 d.l.gs. 267/2000 e art. 18 Regolamento UU.SS. – Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e connessa Posizione Organizzativa", con dichiarata efficacia e prima decorrenza al 3 novembre 2015;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti in quanto lesivi

per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, cod proc. amm..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande

Uditi per le parti i difensori Franco Gagliardi la Gala e Cristina Carlucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio, constatato che il ricorso è stato ritualmente notificato alle parti intimate e che dall'ultima notifica sono decorsi oltre venti giorni, all'udienza del 28 gennaio 2016, ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (peraltro invocata dalla stessa parte ricorrente), ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Non avendo le parti espresso riserva di ulteriori gravami, la causa è passata in decisione.

Si controverte sulla mancata attribuzione al ricorrente, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Modugno, della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio di Polizia Locale che il Comune, con il provvedimento impugnato, ha invece, attribuito al controinteressato, ai sensi dell'art. 109 del d.lg. 267/2000;

La parte resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione e per omessa notifica a tutti gli altri controinteressati parimenti investiti di altre posizioni organizzative con il provvedimento del quale viene domandato l'annullamento.

E' prioritario l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione.

Il decreto impugnato dopo aver indicato, fra gli atti presupposti, la deliberazione del Commissario straordinario del 16.4.2013 che ha organizzato la struttura burocratica del Comune di Modugno in 14 Servizi, provvede ad affidarne la direzione a soggetti già titolari di un rapporto di impiego con il Comune.

Non può dunque, essere condivisa la tesi del ricorrente che ritiene detto provvedimento un atto di macrorganizzazione, espressione di potestà pubblica e come tale demandato alla cognizione del giudice amministrativo, sia perché, dichiaratamente, esso si pone a valle di un assetto organizzativo degli uffici comunali già definito, sia perché, dal punto di vista sostanziale, si limita ad individuare i responsabili e ad assegnare loro le funzioni proprie di ciascuna posizione organizzativa, che saranno poi esigibili, come prestazioni lavorative, dal Comune nella veste di datore di lavoro.

Conseguentemente il provvedimento impugnato non è espressione di potere pubblico, ma si pone come atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, in essere tra i destinatari del conferimento di funzioni dirigenziali e il Comune, la cui cognizione resta attratta ex art. 63 d.lg. 165/2001 alla giurisdizione ordinaria (Cass. civ. SS.UU. 14 aprile 2010, n. 8836, TAR Bari 1462/2015, TAR Toscana n.1389/2014, Cass. n. 16247/2014, TAR Parma n.104/2010).

Pertanto, assorbita ogni altra questione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.

L'esito del giudizio, che lascia impregiudicato il merito della questione sottoposta all'esame del Collegio, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Desirèe Zonno, Presidente FF

Cesira Casalanguida, Referendario

Maria Colagrande, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11/02/2016

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 15-2-2010 (sul giudice competente a decidere una controversia in materia di conferimento al personale non dirigente degli ee.ll. di posizioni organizzative).

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TAR ABRUZZO – PESCARA SEZ. I, sentenza 28-5-2015, (sul giudice competente a decidere una controversia riguardante l'impugnazione dell'atto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa in un Ente locale).

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA SEZ. I, sentenza 16-12-2014, (sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di un dipendente comunale, del provvedimento con il quale è stata conferita una posizione organizzativa).

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V, sentenza 15-11-2002, (mentre sussiste la giurisdizione del G.A. in materia di concorsi interni, esulano da tale giurisdizione le controversie relative a procedure per il conferimento di posizioni organizzative)

TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO, ordinanza 22-9-2011, Conferimento di posizione organizzativa nel lavoro pubblico ed interesse legittimo del dipendente pubblico privatizzato.