Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.
CIRCOLARE MEF N. 2/DF del 29 luglio 2014
Pervengono numerosi quesiti in ordine all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), a seguito delle modifiche apportate dalla D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
Si ricorda che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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Il comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che il comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
L’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un’ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011.
E’ opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:
nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (d’ora in
avanti: “primo limite”), che non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale - che è stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall’IMU, a norma del comma 708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l’1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della TASI non possa comunque superare l’1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;
nell’aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (d’ora in avanti: “secondo limite”).
Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve
superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di
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utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.
Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:
se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la
somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale,
non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;
se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando
quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.
Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:
dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;
del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.
Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato nei due casi precedenti, dovrà essere verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.
Per illustrare compiutamente la portata della disposizione in commento, è opportuno formulare alcuni esempi basati sull’esame delle deliberazioni pervenute a questo Ministero.
Si possono, innanzitutto, prendere in considerazione i seguenti casi in cui il comune ha deliberato le aliquote relative ai due tributi in modo conforme alla normativa.
Esempio n. 1
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
10,6 |
0 |
10,6 |
Immobili locati |
9,0 |
1 |
10,0 |
Fabbricati merce |
0 |
3,3 (2,5+0,8) |
3,3 |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
3,3 (2,5+0,8) |
3,3 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
6 |
0 |
6 |
In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale.
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Esempio n. 2
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
10,6 |
0,8 |
11,4 (10,6+0,8) |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
2,5 |
2,5 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
6 |
0,8 |
6,8 (6+0,8) |
In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI.
Esempio n. 3
In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è avvenuto nell’esempio per l’aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e per l’aliquota ordinaria.
Occorre, in secondo luogo, prendere in considerazione i casi in cui il comune ha deliberato le aliquote relative ai due tributi in modo non conforme alla normativa.
Esempio n. 1
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
10,1 |
0,9 |
11 (10,6+0,4) |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
2,9 (2,5+0,4) |
2,9 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
5 |
1,4 |
6,4 (6+0,4) |
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
8,3 |
2,8 (2,5+0,3) |
11,1 (10,6+0,5) |
Immobili locati |
9,9 |
1 |
10,9 (10,6+0,3) |
Immobili tenuti a disposizione |
10,6 |
0,5 |
11,1 (10,6+0,5) |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
3 (2,5+0,5) |
3 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
4,6 |
1,7 |
6,3 (6+0,3) |
In questo caso, la delibera non sarebbe rispettosa dei limiti sopra ricordati posti dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, relativamente alla distribuzione complessiva dell’ulteriore
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margine dello 0,8, in quanto, essendo stato aumentato il secondo limite relativo alla TASI dello 0,5 per mille (3 = 2,5+0,5), il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, avrebbe potuto essere aumentato solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, cosa che non è avvenuta, poiché è stato raggiunto il limite dell’11,1 per mille (11,1= 10,6+0,5).
Il comune se volesse mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe necessariamente ridurre il primo limite al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo dell’aliquota TASI al 3 per mille.
Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
8,1 |
2,8 (2,5+0,3) |
10,9 (10,6+0,3) |
Immobili locati |
9,9 |
1 |
10,9 (10,6+0,3) |
Immobili tenuti a disposizione |
10,6 |
0,3 |
10,9 (10,6+0,3) |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
3 (2,5+0,5) |
3 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
4,6 |
1,7 |
6,3 (6+0,3) |
In questo modo, l’ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille.
Esempio n. 2
In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e contestualmente il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure limitatamente all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille.
Qualora il comune voglia mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3,3 per mille, utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il primo limite relativo all’abitazione
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
10,6 |
0 |
10,6 |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
3,3 (2,5+0,8) |
3,3 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
3,5 |
3,3 (2,5+0,8) |
6,8 (6+0,8) |
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principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale tipologia di immobili.
Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:
In questo modo, la maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille.
Il Direttore Generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella
IMU |
TASI (Secondo limite) |
SOMMA (Primo limite) |
|
Aliquota ordinaria |
10,6 |
0 |
10,6 |
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 |
0 |
3,3 (2,5+0,8) |
3,3 |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 |
3,5 |
2,5 |
6 |
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CIRCOLARE MEF N. 2/DF del 29 luglio 2014 (PDF)