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La costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente
1. Modalità di costituzione in giudizio del ricorrente
Nel processo tributario con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incaridinato il giudizio innanzi al giudice tributario. Al fine di costituire il rapporto processuale, ex art. 22 D.Lgs. 546/1992, la parte ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità può alternativamente “depositare” o “trasmettere a mezzo posta”, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, nella segreteria della Commissione tributaria adita:
1) l’originale del ricorso (in carta bollata), se quest’ultimo è stato notificato all’Ufficio con la procedura di cui agli artt. 137 e seguenti del c.p.c. ovvero a mezzo dell’ufficiale giudiziario;
2) ovvero la copia in carta semplice, dichiarata conforme all’originale, del ricorso:
- unitamente alla ricevuta di deposito (ovvero di avvenuta consegna) rilasciato dall’Ufficio qualora il ricorso sia stato consegnato direttamente a mani del personale dell’ufficio destinatario;
- unitamente alla fotocopia delle ricevuta attestante l’avvenuta spedizione per raccomandata A.R. (con copia dell’avviso di ricevimento[1] ritornato al mittente) in caso di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La conformità dell’atto depositato o spedito presso la segreteria a quello consegnato o spedito alla controparte (originale) è attestata conforme dallo stesso ricorrente.
Unitamente al ricorso ed ai documenti sopra citati il ricorrente deposita il proprio fascicolo di causa, che deve, inoltre, contenere:
a) l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, sempre che, ovviamente, il ricorso sia diretto contro un provvedimento e non contro un rifiuto tacito al rimborso di tributi dell’Ente impositore o dell’Agente della riscossione;
b) la procura ad litem ove conferita al difensore[2];
c) i documenti che ritiene utile produrre, in originale o in fotocopia.
Con la costituzione in giudizio la causa viene iscritta nel ruolo generale (ex. art. 25 c. 1 D.Lgs. 546/1992), con la conseguenza che il fascicolo del processo verrà trasmesso dalla segreteria al Presidente della Commissione tributaria (ex. art. 25 c. 3 D.Lgs. 546/1992), il quale procederà all’assegnazione della causa ad una Sezione della Commisisone (ex. art. 26 D.Lgs. 546/1992 ).
Non rappresentano casi di inammissibilità:
a) l’omissione dell’attestazione di conformità[3]. Ciò in quanto la normativa vigente non commina alcuna sanzione[4], per cui si ritiene che solo se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile[5], così come previsto dall’art. 22 c. 3 D.Lgs. 546/1992;
b) l’inversione dell’ordine procedimentale previsto dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs 546/1992 ad esempio consegnando all’ufficio la copia fotostatica e depositando l’originale in segreteria. In tal caso la Corte di cassazione ha rilevato che la previsione dell’inammissibilità deve farsi conseguire solo là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione (della parte ovvero del suo difensore) sia materiale [6], ciò al fine di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità;
c) il ricorso notificato all’Ente impositore in copia fotostatica in cui sia riprodotta la sottoscrizione del difensore, ove il ricorso depositato presso la segreteria del giudice rechi la firma autografa del difensore e la conformità della copia fotostatica non sia stata contestata[7].
La nuova nota di deposito è scaricabile dal sito:
https://www.finanze.it.commissionitributarie_nuovo/nota_deposito/nota_deposito .pdf
2. Costituzione in giudizio a mezzo servizio postale
La modalità di deposito dell’atto di costituzione “a mezzo posta”, mediante plico raccomandato, è stata introdotta dal c. 6 dell'art. 3-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione (L. 248/2005) in vigore dal 3 dicembre 2005, che ha recepito la sentenza n. 520 del 21 novembre 2002 della Corte Costituzionale con la quale il giudice delle leggi ha attenuato l’obbligo di depositare il ricorso esclusivamente brevi manu nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale adita[8]. Al corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei c. 1 e 2 dell’art. 22 D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui non consentono, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale[9]. In giudice delle leggi ha quindi rivisto un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità[10] che riteneva inammissibile la costituzione in giudizio qualora il deposito fosse avvenuto a mezzo servizio postale, in quanto nessuna disposizione sul processo tributario autorizzava tale modalità di deposito e pertanto operava il rinvio alle norme processualcivilistiche per effetto dell’art.1 del D.Lgs. 546/1992, che non prevedono la possibilità di recapitare gli atti per posta ad eccezione del solo deposito per Cassazione[11].
Per effetto del rinvio operato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 ("Forma dell'appello") all'art. 22, c. 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, la nuova forma di ricorso trova applicazione anche con riferimento al ricorso in appello[12].
3. Dichiarazione di conformità della copia depositata in segreteria
La dichiarazione di conformità della copia depositata in segreteria rispetto all’originale consegnato o spedito all’ufficio va apposta in calce alla copia del ricorso ed è del tipo “ Si attesta la conformità della presente copia all’originale del ricorso consegnato (o spedito) all’Ente …..”.
E’ sottoscritta:
- dal difensore incaricato;
- ovvero dal contribuente, per le controversie inferiori ad € 2.582,28 euro, in merito alle quali il contribuente ha ritenuto ricorrere senza l’assistenza tecnica.
Tale attestazione non va fatta qualora la notifica avvenga mezzo ufficiale giudiziario, al quale devono essere consegnati due originali entrambi in bollo, in quanto la conformità è certificata dallo stesso ufficiale giudiziario.
4. Termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
Il temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) è previsto a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria ed a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte. Qualora, anche la parte resistente non si costituisca, il processo si estingue (art. 45 del D.Lgs. 546/1992).
Il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dal c.1 dell’art. 22 D.Lgs. 546/1992 per la costituzione del ricorrente (o dell’appellante) e per il deposito del ricorso notificato, decorre, anche in caso di notifica del suddetto ricorso a mezzo posta, dalla data in cui esso è stato ricevuto e non dalla data in cui è stato spedito. In base ad una interpretazione sistematica degli artt. 22 c.1, 20 c.2, e 16 c.5 del D.Lgs. 546/1992, la notificazione a mezzo del servizio postale “si considera effettuata” al momento della spedizione solo con riguardo ai termini entro i quali il perfezionamento della notificazione stessa deve intervenire - ipotesi nella quale un eventuale disservizio postale potrebbe comportare per il notificante una decadenza incolpevole -, mentre i termini per i quali il perfezionamento della notificazione (ivi compresa quella a mezzo del servizio postale) rappresenta il momento iniziale del tempo concesso per il compimento di un’attività decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto, come peraltro espressamente disposto dell’ultima parte citato c.5 dell’art. 16, con una previsione portata generale, che nessuna espressa disposizione derogatoria autorizza a ritenere inapplicabile alle ipotesi di notificazione a mezzo dei servizio postale[13]. L’art. 16 c.5 dispone che "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"[14].
In caso di ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario il termine decorrerà dalla notificazione al destinatario conformemente a quanto previsto dalla Corte Cost. con sent. 2 aprile 2004 n. 107.
5. Modalità di costituzione in giudizio della parte resistente
L’Ente locale, l’Ufficio finanziario o l’Agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso devono costituirsi in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Si applica ai fini del computo dei termini il dispositivo dell’art. 16 c. 5, pertanto in caso di notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale i termini per il destinatario decorreranno dalla ricezione dell’atto.
La costituzione avviene mediante deposito dell’atto di controdeduzioni e dei documenti che si intendono produrre, in tante copie quante sono le parti in giudizio:
a) direttamente presso la segreteria della commissione adita;
b) ovvero mediante servizio postale, visto l’identità della prescrizione tra gli art.23 c. 2 in tema di costituzione in giudizio della parte resistente e l’art. 22, c. 1 in tema di deposito del ricorso della parte ricorrente.
L’art. 23 D.Lgs. 546/1992 è modellato sugli artt. 166 e 167 c.p.c.[15], per i quali l’atto con cui il resistente si costituisce si chiama “comparsa di costituzione e risposta” e con la differenza che non è prevista la formulazione da parte della resistente della formulazione delle conclusioni e la proposizione di domande riconvenzionali.
La parte resistente non è tenuta a depositare il ricorso notificatogli (a differenza di quanto previsto per il convenuto in sede di processo civile), potendosi limitare ad eccepirne la difformità rispetto alla copia depositata in Segreteria: in tal caso, il giudice potrà ordinare laddove lo ritenga opportuno l’esibizione degli atti e, riscontrandone la difformità, dichiarare l’inammissibilità del ricorso e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
6 Contenuto delle controdeduzioni
La difesa erariale si concretizza principalmente nella predisposizione di controdeduzioni tempestive ed esaurienti, idonee a contestare in modo specifico tutti i motivi di ricorso, allegando la relativa documentazione probatoria.
Con le controdeduzioni da presentare in tante copie quante sono le parti in giudizio, la parte resistente preso cognizione dei motivi addotti dal ricorrente:
a) propone le c.d. memorie difensive[16];
b) deduce le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio;
c) propone istanza per la chiamata in causa di terzi[17]-[18];
d) indica le prove, portate a sostegno della propria difesa[19] (ex art. 7 D.Lgs. 546/1992).
L’atto di controdeduzioni deve esser sottoscritto dal rappresentante legale o funzionario dell’Ente locale resistente.
Non e' causa di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, la genericità delle difese svolte e il mancato esercizio, nelle controdeduzioni, delle facoltà indicate nel c.3 della citata disposizione (proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio ed istanza per la chiamata di terzi in causa), producendo tale circostanza solo la decadenza della parte resistente dalla possibilità di esercitare successivamente le stesse facoltà[20].
Inoltre, la violazione dell'obbligo della parte resistente, di depositare presso la segreteria della commissione tributaria, all'atto della costituzione in giudizio, il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio, non è sanzionata dalle norme del contenzioso tributario e dunque non ha rilevanza processuale, stante la regola generale della tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 156 c.p.c. e la mera previsione dell'irricevibilità del fascicolo di parte nel diverso e più rilevante caso in cui esso non contenga le copie degli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio[21].
Nell’atto di controdeduzioni può esser inserita la richiesta di trattazione in pubblica udienza della controversia, ma deve esser notificata alla controparte per avere efficacia.
7. Termine per la costituzione in giudizio della parte resistente
Il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente è ordinatorio. Qualora la parte resistente non si costituisca in giudizio quest’ultimo si svolge ugualmente poichè la costituzione della parte resistente non rappresenta condizione essenziale per la esistenza del processo. Le conseguenze della mancata costituzione della parte resistente sono rappresentate da una limitazione del diritto di difesa, che si ripercuoterà, eventualmente, in grado di appello in quanto in Commissione tributaria regionale, la parte non potrà presentare domande o formulare eccezioni non proposte in primo grado.
D’altronde l’art. 152, c. 2 c.p.c. dispone che i termini fissati per il compimento degli atti del processo sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
La Corte Cost. con ord. 3 aprile 2006 n. 144 esprimendosi in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del D.Lgs. 546/1992 sollevata con riferimento agli art. 3 e 111 della Cost ha affermato la manifesta infondatezza della questione poichè:
a) la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione per la parte ricorrente e della parte resistente deriva dalla diversa posizione che specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario la legge attribuisce alle parti;
b) la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo a decadenze sia di tipo asservito che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia del tutto sconosciuta all’ordinamento[22].
In merito all’esistenza di un termine ultimo entro il quale la parte resistente debba costituirsi, si ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale per il quale il termine ultimo per costituirsi è 20 giorni liberi prima - anche in considerazione che l’art. 32 del D.Lgs. 546/1992 prevede che le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione -.
Nella prassi si ammette la costituzione tardiva della parte resistente:
- fino a 10 giorni liberi prima o addirittura lo stesso giorno dell’udienza, nel caso di discussione in pubblica udienza. In quest’ultimo caso il ricorrente potrà richiedere il differimento della discussione ai sensi dell’art. 34, c.3 D.Lgs. 546/92;
- fino a 5 giorni liberi prima, nel caso di trattazione in camera di consiglio – termine previsto per il deposito delle repliche. La parte ricorrente potrà depositare repliche scritte fino a 5 giorni prima della data di trattazione in camera di consiglio e/o potrà richiedere il rinvio per poter prendere cognizione delle memorie della parte resistente.
La regolare costituzione in giudizio dell’Ente impositore assicura allo stesso la conoscenza ufficiale degli atti del processo in vista di una adeguata difesa degli interessi ivi coinvolti e rappresenta il presupposto per esercitare facoltà e diritti.
La tardiva costituzione - sia per quanto stabilito dagli articoli 23 e 54 D.Lgs. 546/1992 sia in virtù delle disposizioni contenute nel c.p.c. (artt. 166, 167, 347), richiamate dall'art. 1, c. 2, D.Lgs. 546/1992 - non comporta alcun tipo di nullità[23], stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause (art. 156 c.p.c.) determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse[24], dovendo in tal caso il convenuto o appellato accettare il processo nello stato in cui si trova.
L’inosservanza del termine per la costituzione, pur non configurando la contumacia istituto del processo civile, determina per la parte resistente, una limitazione della propria difesa e quindi:
a) l’impossibilità di opporsi agli atti già compiuti dalle altre parti;
b) la preclusione ad ottenere la notifica del reclamo contro i provvedimenti presidenziali (art. 28, c. 1 D.Lgs. 546/1992);
c) il venir meno del diritto alla notificazione dei normali atti processuali dei quali le parti regolarmente costituite ricevono comunicazione (cfr. l’art. 31, c. 1, laddove viene previsto che l’avviso di trattazione va comunicato alla parti costituite ovvero l’art. 33, c. 1 laddove la mancata costituzione in giudizio preclude il diritto a ricevere la notifica a cura della parte richiedente della trazione in pubblica udienza);
d) improponibilità di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (pertanto sono ammesse le eccezioni relative al difetto di legittimazione, di costituzione tardiva del ricorrente, di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno – ossia più in generale tutte quelle eccezioni rilevabili in ogni stato e grado, anche dal giudice);
e) perdita della possibilità di effettuare la chiamata in causa di terzo;
f) il rischio di precludersi la possibilità di proporre la conciliazione giudiziale, che potrebbe verificarsi nel caso in cui non si abbia conoscenza della data di trattazione;
g) la preclusione a ricevere la comunicazione del dispositivo della sentenza (che in base all’art. 37, c. 2 D.Lgs. 546/1992, va comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito della stessa sentenza nella segreteria della commissione tributaria);
h) la preclusione al differimento della trattazione a data fissa (art. 34, c. 3 D.Lgs. 546/1992);
i) la preclusione di depositare documenti, oltre il termine di 20 giorni prima della trattazione.
8. Costituzione in giudizio del terzo chiamato
La costituzione da parte del terzo, che sia insieme al ricorrente destinatario dell’atto impugnato ovvero sia parte del rapporto tributario controverso e sia chiamato in giudizio, deve avvenire nelle forme previste per il resistente. L’atto di controdeduzioni dovrà essere depositato presso la segreteria della Commissione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di chiamata.
[1] Cass. sez. trib. 5 febbraio 2009 n. 2780 per la quale “l’avviso di ricevimento può esser depositatato fino all’udienza di trattazione della causa; se la parte notificante si trovi incolpevolmente nell’impossibilità di depositare l’avviso in tale termine, e la parte cui la notificazione era diretta non sia costituita in giudizio, può essere chiesto termine al giudice per la produzione dell’avviso stesso o di un duplicato, dimostrando di averlo chiesto all’amministrazione postale”. Cass. SS.UU. 8 febbraio 2008 n. 3006 per la quale “nel processo tributario il termine ultimo per il deposito dei documenti non può essere che quello di venti giorni liberi prima della data di trattazione, fissato dal D.Lgs. 30 dicembre 1991, n. 546, art. 32, comma 1. Infondatamente le Amministrazioni ricorrenti assumono che in tale processo sia sufficiente il deposito della sola ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale il ricorso sia stato inviato per posta al destinatario della notificazione. Il fatto che l'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n. 546 del 1991 preveda che il ricorrente deve costituirsi entra trenta giorni dalla proposizione del ricorso depositando, a pena di inammissibilità, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., ovvero copia del ricorso spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di spedizione, non consente affatto di affermare che il ricorso possa essere deciso indipendentemente dalla prova della intervenuta instaurazione del contraddittorio, la quale ovviamente dipende dal ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, e non certo dalla sola spedizione da parte del notificante”.
[2] Si veda Parte II, Cap. X, Parag. 3.
[3] Cass. sez. trib. 10 maggio 2006 n. 10771. Conforme Cass. SS.UU. 20 marzo 2009, n. 6780 in base alla quale “è causa d’inammissibilità dell’appello notificato per posta o per consegna diretta, non la mancanza di attestazione da parte dell’appellante della conformità dell’atto d’impugnazione notificato rispetto all’atto di notificazione depositato presso la segreteria della CTR, ma l’effettiva difformità, che è onere dell’appellato di eccepire e che si presuppone verificata sia quando l’appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia quando l’appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevare tale eccezione. Infatti, se non si ammettesse che il mero difetto di attestazione di conformità non valesse per l’ipotesi di mancata costituzione in giudizio dell’appellato, basterebbe la sua inerzia a determinare l’inammissibilità dell’appello e si premierebbe il comportamento omissivo di un soggetto che è gravato, invece, per le ragioni di ordine letterale e sistematico, dell’onere di eccepire l’eventuale difformità della dichiarazione notificatagli rispetto a quella depositata dall’appellante presso la segreteria della CTR”.
[4] Cass. sez. trib. 15 maggio 2002 n. 7033.
[5] Cass. sez. trib. 13 gennaio 2005 n. 3562. Conforme Cass. sez. trib. 2 settembre 2004 n. 17702.
[6] Cass. sez. trib. 20 settembre 2005 n. 21170 per la quale “le disposizioni che sanciscono l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio debbono essere interpretate e applicate in armonia con i principi della Costituzione e, in particolare, con il diritto alla difesa in giudizio sancito dall'art. 24 Cost.. Di conseguenza, si deve procedere a una interpretazione restrittiva dell'art. 22 Dlgs 546/1992, applicando la sanzione estrema dell'inammissibilità del ricorso solo quando siano lesi profili sostanziali del contraddittorio processuale. L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione del ricorso si verifica, dunque, solo quando la sottoscrizione stessa manchi del tutto e non quando il contribuente (in violazione del citato art. 22) consegni all'ufficio la copia fotostatica del ricorso e depositi in segreteria l'originale”.
[7] Cass. sez. trib. 12 giugno 2003 n. 5257; Cass. sez. II 3 luglio 1998 n. 6480.
[8] La precedente formulazione dell’art. 22 del D.Lgs. 546/1992, faceva riferimento esclusivamente al deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita, pertanto tale concetto di deposito, veniva considerato da consolidata giurisprudenza in maniera rigorosa escludendo, quindi, la possibilità di deposito a mezzo trasmissione postale in base alla considerazione che il deposito a mezzo posta costituendo un’eccezione al principio generale della consegna necessita di una espressa previsione, così come previsto nel rito ordinario dall’art. 134 disp,. att. c.p.c. che consente il ricorso a mezzo del servizio postale esclusivamente per la Cassazione. Cfr. Cass. sez. trib. 3 aprile 2001 n. 8829.
[9] La Corte Costituzionale, ha motivato la propria decisione richiamando i profili di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. della norma che prevede il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti brevi manu, poiché si imporrebbero oneri e modalità che rendono difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa e il contestuale svolgimento dell’attività processuale. In contrasto tra l’altro alla legge delega n. 413 del 30 dicembre 1991 che prevedeva la revisione del contenzioso tributario al fine di razionalizzare e migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
[10] Cass. sez. trib. 28 giugno 2001 n. 8829; Cass. sez. trib. 3 aprile 2001 n. 11781.
[11] art. 134 delle disp. att. c.p.c., così come modificato dall’art. 3 L. 7 febbraio 1979, n. 59.
[12] Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circ. n.10/E del 13 marzo 2006.
[13] Cass. sez. trib. 15 maggio 2008 n. 12185; Contra Cass. sez. trib. 9 giugno 2004 n. 20262 per la quale “in base ai principi fissati dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 520 del 6 dicembre 2002 e n. 98 del 18 marzo 2004 si ritiene che il deposito del ricorso notificato a mezzo del servizio postale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla data della sua ricezione da parte del destinatario”; Cass. sez. trib. 18 gennaio 2006 n. 920.
[14] Circ. Agenzia delle Entrate n.10/E del 13 marzo 2006.
[15] Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Art. 167 c.p.c. (Comparsa di risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A
pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali . Se è
omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine
perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i
diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa
e provvedere ai sensi dell'articolo 269.
[16] In base la principio di non contestazione richiamato dalla Corte Cass. Sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 1540 “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa il sistema processuale (e perciò anche il processo tributario) poggiando le proprie basi non soltanto sul tenore degli artt. 416 e 167 del codice di procedura civile, bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive - che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale - sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 del codice di procedura civile - che deve ritenersi applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 della Costituzione. Né l'applicazione del suddetto principio incontra ostacoli nelle peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e la ritenuta non applicabilità in materia della disciplina di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso che il contribuente avesse esercitato l'attività di autotrasporto, nonostante tale circostanza affermata dal contribuente non fosse mai stata contestata dall'Amministrazione)”.
[17] La Corte di cassazione ha affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario può essere effettuata dal resistente con l’atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso (Cass., sez. trib., n. 24563 del 26 novembre 2007; n. 16119 del 20 luglio 2007; n. 7329 del 13 maggio 2003).
[18] In tema di controversie concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento nelle quali sia stato chiamato in causa l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme contenute nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione, la Circolare n. 16/E del 6 marzo 2008 dispone che l’ufficio dovrà eccepire in via pregiudiziale l’imputabilità di tale vizio all’agente della riscossione. Nell’eventualità che l’agente della riscossione non sia stato evocato in giudizio dal ricorrente, lo stesso agente va chiamato in causa da parte dell’ufficio.
[19] Cass. sez. trib. 9 agosto 2006 n. 18030 per la quale “grava sul Comune l’onere di produrre la delibera e di evidenziarne il contenuto, così ponendo il giudice di legittimità in condizione di verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite dagli artt. 21 e 43 del D. Lgs 22/1997, in base alle quali i rifiuti speciali – nel caso sottoposto alla Corte, rifiuti da imballaggio - sono soggetti a TARSU solo ove il Comune abbia emanato un regolamento che contenga “le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio”, Tanto poiché, dopo l’entrata in vigore del citato decreto Ronchi, è venuta meno l’assimilazione ope legis dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”.
[20] Cass. sez. trib. 13 maggio 2003 n. 7329.
[21] Cass. sez. trib. 14 dicembre 2001 n. 15858.
[22] Cass. sez. trib. n. 24992 per la quale non trova applicazione nel processo tributario il principio – proprio del processo civile – secondo cui la contumacia del convenuto – liberamente apprezzabile da parte del giudice ex art. 116 c.p.c. – può costituire ammissione sulla domanda attorea.
[23] Cass. sez. trib. 21212 del 5 novembre 2004 per la quale “l'avere il giudice d'appello asseritamene utilizzato, ai fini della motivazione della propria decisione, il contenuto della comparsa di risposta dell'appellato non costituisce, di per sé, motivo di nullità della sentenza”.
[24] Cass. sez. trib. 8 ottobre 2007 n. 21059.
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