Il ricorso per revocazione
1. Profili generali
Il ricorso per revocazione, così come il ricorso per Cassazione, rientra nella categoria dei ricorsi straordinari ed è previsto, quale mezzo di impugnazione delle sentenza dall’art. 50 del D.Lgs. 546/1992 mentre è disciplinata dagli artt. 64 e ss. del D.Lgs. 546/1992.
Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c..
1.1. Revocatoria ordinaria
Si fonda su un vizio palese, immediatamente rilevabile in relazione ad altri elementi già noti e, pertanto, deducibile negli ordinari termini di impugnazione.
La revocazione ordinaria è prevista per le sentenze che involgono accertamenti di fatto e che, sul punto, non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate.
Il ricorso può essere proposto quando:
- la sentenza è il risultato di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- la sentenza è contraria ad altra precedente, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non sia stata sollevata la relativa eccezione nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della revocazione.
Nei confronti delle sentenze delle CTP, è esclusa la possibilità di esperire la revocatoria ordinaria di cui al nn. 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c. in quanto opera il principio dell’assorbimento dei motivi di revocazione in motivi di appello, in quanto i motivi devono essere dedotti come motivi di appello.
1.2 Revocatoria straordinaria
Se, invece, è scaduto il termine per l'appello, è esperibile la revocazione straordinaria per i motivi, di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c. a condizione che la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6) dell'art. 395 c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. I motivi sono i seguenti:
- la sentenza pronunciata è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza oppure la parte soccombente ignorava essere state conosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- la sentenza è l'effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Le sentenze delle CTR sono, invece, revocabili per tutti i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., in quanto i motivi sono differenti da quelli per il ricorso in cassazione, infatti quest’ultimo giudizio ha ad oggetto esclusivamente errori di diritto.
La proposizione del ricorso per revocazione non sospende il termine per impugnare in Cassazione. La parte interessata ha facoltà di chiedere al giudice della revocazione di sospendere fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione stessa.
2. Motivi di revocazione
I motivi di revocazione elencati “tassativamente” dall'art. 395 c.p.c., sono:
1) il dolo, della parte. Tale ipotesi si verifica quando il raggiro o l'artificio sono tali da paralizzare la difesa dell'avversario;
2) le prove false. La prova della falsità, deve essere precostituita alla domanda di revocazione e l'accertamento giudiziale della falsità della prova deve essere contenuto in una sentenza passata in giudicato prima della domanda di revocazione;
3) il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. L'onere della prova incombe al soccombente. Occorre che si tratti di un documento decisivo e tale requisito costituisce una condizione per l'ammissibilità della revocazione;
4) l'erronea supposizione di un fatto. Laddove la decisione è fondata sulla falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia[1];
5) la contrarietà a un precedente giudicato. La sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) il dolo del giudice. accertato con sentenza passata in giudicato. Il dolo del giudice deve essere accertato con sentenza (penale) passata in giudicato, onde la revocazione segue senza che vi sia bisogno di alcun ulteriore accertamento.
3. Giudice competente
La domanda di revocazione va proposta alla stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, evidenziando gli errori in cui è incorso il giudice nel giudicare il fatto, determinando così l’erroneità della decisione, purchè tali errori rientrino nell'elencazione tassativa prevista dall'articolo 395 c.p.c.. A pronunciarsi sulla revocazione può esser anche lo stesso collegio purchè la revocazione non sia stata proposta per dolo del giudice.
L’errore di fatto non va confuso con l’errore materiale che presuppone l’esattezza delle decisione ma l’erroneità di indicazione di alcuni dati. Ai fini della correzione della decisione si applica il procedimento previsto dagli artt. 287 e ss c.p.c..
4. Contenuto del ricorso per revocazione
Il ricorso per revocazione deve contenere l'indicazione:
- della commissione tributaria cui è diretto;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
- dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'Ente locale nei cui confronti il ricorso è proposto;
- della sentenza impugnata;
- del motivo per il quale si chiede la revocazione della sentenza;
- della prova dei fatti, qualora il motivo indicato è uno di quelli che consentono la revocazione straordinaria (nn. 1), 2), 3), 6) dell’aart. 395 c.p.c.);
- del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento decisivo;
- della sottoscrizione in originale dal difensore del ricorrente o della parte nei casi di difesa in proprio ammessi dalla legge.
5. Modalità di proposizione del ricorso
La modalità di proposizione del ricorso sono analoghe a quelle dettate dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'appello. Ossia, la notifica a tutte le parti che hanno partecipato al precedente giudizio o per spedizione a mezzo posta ed il deposito entro 30 giorni presso la segreteria della Commissione tributaria adita.
6. Termine di proposizione
E’ necessario distinguere tra:
- revocazione ordinaria (nn. 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c) la cui proponibilità impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, pertanto l’azione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure in assenza di notificazione entro il termine di decadenza di un anno (prolungato dal periodo di sospensione feriale dei termini pari a 46 giorni) per i procedimenti instaurati fino al 3 luglio 2009 ovvero entro il termine di 6 mesi per i procedimenti instaurati dal 4 luglio 2009;
- revocazione straordinaria (nn. 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c.), che può proporsi anche dopo la formazione del giudicato, pertanto l’azione deve esser proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza e non oltre il termine di 60 giorni dalla scoperta del dolo, delle prove false, dal recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice.
7. Costituzione in giudizio
Entro, i 30 giorni successivi alla sua proposizione, il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Commissione Tributaria adita.
8. La decisione
Nei casi in cui il giudice, riscontra l’esistenza dei motivi addotti, previsti dall’art.395 c.p.c., provvede alla revoca della sentenza ed alla sostituzione della stessa. In caso contrario, rigetta il ricorso e quindi la sentenza di cui si chiedeva la revocazione risulta confermata.
La decisione, ai sensi dell’art. 67, è data con sentenza, contro cui sono ammessi gli stessi mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata.
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