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Problemi e casi pratici
1. Proposizione del ricorso e costituzione in giudizio
1.1 D. La parte ricorrente può costituirsi in giudizio utilizzando il servizio postale?
R. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 520/2002 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992), è ammissibile l'utilizzazione del servizio postale per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente davanti alle Commissioni tributarie (Cass. civ. sez. trib. 04 settembre 2008 n. 22313).
1.2. D. Quali sono le conseguenze della spedizione del ricorso (o dell'appello) a mezzo posta in busta chiusa, anzichè in plico senza busta?
R. La spedizione del ricorso (o dell'appello) a mezzo posta in busta chiusa, anzichè in plico senza busta, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, quand'anche priva di qualsiasi indicazione circa l'atto in esso racchiuso, costituisce una mera irregolarità quante volte il contenuto della busta e la riferibilità alla parte di questo non sia contestato, essendo, altrimenti, preciso onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la prova della non corrispondenza a realtà dell'avversa contestazione ove una simile contestazione venga proposta (Cass. sez. trib. 12 giugno 2009 n. 13666).
1.3 D. E’ ammissibile il ricorso proposto tardivamente, e cioè oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, nel caso di omessa indicazione nell’atto impositivi del termine di impugnazione ovvero dell'autorità dinanzi alla quale proporre l'eventuale ricorso?
R. L’omessa menzione dell’organo competente a decidere dell’impugnazione dell’atto ovvero dei termini per proporre i mezzi per la difesa davanti alla giurisdizione non incide sull’efficacia dell’atto, mentre comporta la rilevanza - in concorso con le altre circostanze - dell’errore scusabile nel quale il destinatario possa essere in corso e sul quale grava il relativo onere probatorio e la deduzione di specifica censura (Cass. sez. trib. 20 maggio 2009 n. 15143), con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (Cass. sez. trib. 6 settembre 2006 n. 19189).
1.4 D. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento da parte di colui che abbia proposto ricorso determina l'inesistenza della notificazione?
R. L’avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione ma non rappresenta un momento strutturale del procedimento notificatorio. Quindi la mancata produzione in atti di detto avviso, non determina l’inesistenza della notificazione né impone di concludere nel senso che la notifica sia stata irrituale, cioè eseguita mediante raccomandata senza avviso di ricevimento; ma genera soltanto incertezza circa il suo perfezionamento. Il deposito dell’avviso suddetto, necessario per il controllo della ritualità e validità della notifica, può essere effettuato fino all’udienza di trattazione della causa. Se la parte notificante si trovi incolpevolmente nell’impossibilità di depositare l’avviso in tale termine, e la parte cui la notificazione era diretta non sia costituita in giudizio, può essere chiesto termine al giudice per la produzione dell’avviso stesso o di un duplicato, dimostrando di averlo chiesto all’amministrazione postale (Cass. sez. trib. 5 febbraio 2009 n. 2780; Cass. SS.UU. 14 gennaio 2008 n. 627).
1.5 D. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto del termine di costituzione in giudizio da parte dell’Ufficio?
R. L’art. 23 D.Lgs. 546/92, prevedendo un termine, sia pure ordinatorio, di 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’Ufficio resistente, fa gravare su di esso il rischio di inattività per cause sopravvenute, in conformità al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la tardività, rispetto al termine ex art. 23, non comporta altro effetto se non quello di determinare "la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse". Ne deriva, quindi, la decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa, dovendo l’Ufficio in tal caso accettare il processo nello stato in cui si trova. Conseguentemente, la parte ancorché tardivamente costituita ha diritto di ricevere la comunicazione relativa all'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia facendo eccezione l'ipotesi in cui la costituzione sia successiva all'invio della comunicazione. L'eventuale procedimento proseguito in violazione del principio del diritto di difesa e del contraddittorio è viziato da nullità così come la sentenza regolatrice del grado di giudizio (Cass. sez. trib. 2 ottobre 2008 n. 24457).
1.6 D. Quali sono le conseguenze dell’omessa sottoscrizione del ricorso da parte del contribuente?
R. Il ricorso privo della sottoscrizione del contribuente e la mancanza di procura di chi lo rappresenta è inammissibile, in quanto la mancanza della sottoscrizione impedisce l'individuazione del soggetto che chiede la tutela giurisdizionale, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del rapporto processuale, sì che la costituzione del convenuto non assume rilievo alcuno ai fini dell' applicabilità dell'art. 156 c.p.c. (Cass. sez. trib. 4 aprile 2008 n. 8754). A nulla rileva l'eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale (Cass. sez. trib. 18 giugno 2009 n. 14117).
2. Trattazione della causa
2.1 D. Quali sono le conseguenze della mancata trattazione della causa in pubblica udienza, qualora la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata?
R. In tale ipotesi, si determina non una mera irregolarità del procedimento, ma una vera e propria lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, con conseguente nullità della udienza di discussione in pubblica udienza del ricorso avverso l'avviso di accertamento senza la rituale partecipazione della parte, nonché della sentenza all'esito della stessa irritualmente emessa e di ogni altro atto conseguente (Cass. sez. trib. 11 maggio 2009 n. 10678).
2.2 D. Quali sono le conseguenze della mancata assistenza del segretario nella formazione del processo verbale di udienza e dell'omessa sottoscrizione di quest'ultimo da parte del segretario stesso?
R. Nel processo tributario la mancata assistenza del segretario nella formazione del processo verbale di udienza e l'omessa sottoscrizione di quest'ultimo da parte del segretario stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del segretario ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato (Cass. sez. trib. 20 aprile 2007 n. 9389).
3. Deposito di documenti e memorie
3.1 D. Quali sono i presupposti affinchè la parte ricorrente possa integrare i motivi del ricorso?
R. L'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, c. 2, del D.Lgs. 546/1992, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e comunque entro il termine definito "perentorio" di 60 giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data (art. 24 D.Lgs. 546/92).
3.2 Quali sono le conseguenze dell'inosservanza del termine previsto dall'art. 32 (e art. 58, c. 2, in riferimento al giudizio d'appello) del D.Lgs. n. 546/1992 sul deposito dei documenti e delle memorie illustrative?
R. Il termine "fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione" entro cui la parte può provvedere al deposito di documenti (art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992), e del termine "fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione" entro cui la parte può depositare memorie illustrative (art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992), è termine perentorio e quindi sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, c. 2, c.p. c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie (Cass. sez. trib. 30 gennaio 2004 n. 1771). Il carattere di perentorietà dell'incombente, attesa la sottostante tutela dei richiamati principi fondamentali del processo, rende inapplicabile la sanatoria ex art. 153 c.p.c. per intervenuta acquiescenza ammessa solo avuto riguardo alla forma degli atti (Cass. sez. trib. 11 dicembre 2006 n. 26345).
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