Problemi e casi pratici
8. Comunicazioni e notificazioni
8.1 D. Qual è la procedura per la notificazione di un atto impositivo in caso di irreperibilità o rifiuto?
R. La notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata:
a) secondo il rito previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), - sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c.-, quando si realizza una ipotesi di irreperibilità assoluta, in quanto il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto. In base a tale disposizione se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è un procuratore incaricato, il messo notificatore esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario;
b) secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando il destinatario è solo momentaneamente assente dal luogo in cui lo stesso risiede. In base a tale disposizione il messo notificatore esegue la notificazione mediante affissione dell’avviso alla porta della azienda e successiva comunicazione con raccomandata (Cass. sez. trib. 14 ottobre 2009 n. 21760).
8.2 D. Qual è la conseguenza della notifica di una cartella di pagamento notificata, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta aperta anziché in busta chiusa?
R. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nella riformulazione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in "plico chiuso" non commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità. Pertanto, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto, potrà essere semmai fonte di danni da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitoria (Cass. sez. trib. 23 luglio 2009 n. 17194).
8.3 D. Qualora manchi o sussista un'assoluta incertezza in ordine all'elezione del domicilio o alla dichiarazione di residenza o alla sede nel territorio dello Stato come si esegue la notificazione degli atti?
R. Qualora la notificazione degli atti non è possibile, questi devono essere notificati presso la segreteria della Commissione.
8.4 D. La notifica dell’atto di appello può avvenire a mani proprie del contribuente, anzichè al procuratore domiciliatario?
R. L'art. 49 dello stesso D.Lgs. (norma sulle impugnazioni in generale), nel richiamare alcune norme del codice di procedura civile e nell'escludere altre esplicitamente dispone che è "fatto salvo quanto disposto dal presente decreto". Si rendono, quindi, operanti le disposizioni degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992. L'art. 16, c. 2, - che, specificamente regolando le "comunicazioni e notificazioni", detta una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione finanziaria (Cass. sez. trib. 12 novembre 2001 n. 13969) - richiama le norme del codice di procedura civile, ma fa "salvo quanto disposto dall'art. 17".
Quest'ultima disposizione - in tema di luoghi delle notificazioni e comunicazioni ("Luogo delle comunicazioni e notificazioni") - innanzitutto fa "salva la consegna a mani proprie". Risulta, infatti, testualmente previsto, al comma 1, prima parte, che: "Le comunicazioni e notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.". Per la corretta esegesi di questa disciplina, attesa la sua natura di norma processuale e, per di più, speciale, si impone una stretta interpretazione letterale. Orbene, l'espressione "mani proprie" non può non riferirsi esclusivamente alla parte. E, comunque, dal complessivo contesto normativo è dato evincere concludentemente che la salvezza della consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti, alla quale si può sempre ricorrere (Cass. sez. trib. 8 novembre 2002 n. 15687).
8.5 D. La notificazione dell'istanza di discussione della causa in pubblica udienza, può essere effettuata direttamente al contribuente presso la sua residenza, anziché al procuratore costituito e nel domicilio eletto presso il suo studio?
R. Nel contenzioso tributario, le notificazioni eseguite nel domicilio della parte in luogo di quello eletto ai fini del giudizio (nella specie, comunicazione della fissazione della pubblica udienza di discussione) spiegano comunque piena efficacia, giusta il rapporto di specialità intercorrente fra l'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e l'art. 170 c.p.c. - invocabile in virtù del generale richiamo contenuto nell'art. 1, c. 2 della disciplina processuale tributaria (Cass. sez. trib. 11 gennaio 2008 n. 457).
8.6 D. La mancanza di sottoscrizione, da parte del messo notificatore della relata di notificazione dell’atto impositivo è causa di nullità oppure di inesistenza della notificazione ?
R. La relata di notificazione dell’atto impositivo priva della sottoscrizione del soggetto incaricato (messo notificatore) determina la giuridica inesistenza della notificazione attesa l’assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità (Cass. sez. trib. 2 ottobre 2008 n. 24442).
8.7 D. Qualora la notifica di un atto non vada a buon fine per cause non imputabili al notificante, bensì all’Ufficiale giudiziario, quali sono le conseguenze?
R. Ove un atto venga tempestivamente consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario ma la notifica non vada a buon fine per un errore dell’ufficiale giudiziario il giudice deve rimettere in termini il notificante (Cass. SS.UU. ord. 4 aprile 2008 n. 8735).
9. Termini processuali
9.1 D. Il termine annuale di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.1 c.p.c., per i giudizi instaurati prima della Riforma attuata dalla L. 69/09 come va calcolato?
R. Il calcolo va effettuato considerando la data del calendario e prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni anno ed aggiungendo i 46 giorni di sospensione dei termini (Cass. sez. trib. 3 giugno 2003 n. 8850).
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