Problemi e casi pratici
4. Competenza territoriale
4.1 D. Nel caso in cui al contribuente, non venga notificato l’atto imposotivo, ma soltanto la cartella di pagamento, qualora intenda impugnare soltanto quest’ultima per vizi propri qual è la Commissione competente a ricevere il ricorso?
R. E’ competente la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il concessionario che ha emesso la cartella impugnata (Cass. SS.UU. n. 16412 del 25 luglio 2007). Nel caso in cui, il contribuente intende impugnare sia la cartella di pagamento, ma anche l’atto prodromico sarà, invece, competente la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio impositore.
5. Poteri istruttori del giudice tributario
5.1 D. Il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti?
R. Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili. Tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (Cass. sez. trib. 6 febbraio 2009 n. 2904).
5.2 D. Qualora il giudice ritenga invalido un avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale, può limitarsi ad annullare l'atto impositivo oppure deve esaminare nel merito la pretesa tributaria?
R. Il processo tributario, pur strutturato come giudizio di impugnazione, consentendo al giudice di conoscere il rapporto sostanziale, nei limiti della pretesa inizialmente avanzata dall'Amministrazione, non rientra tra i processi di "impugnazione-annullamento" ma tra quelli di "impugnazione-merito" in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'ufficio. Quindi, il giudice il quale ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. sez. trib. 6 agosto 2008 n. 21184).
5.3 D. E’ censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di non accogliere la richiesta di una delle parti di rinnovo della consulenza tecnica?
R. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. sez. III, 11 maggio 2007, n. 10849).
5.4 D. La disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 546/92, può essere applicata in casi di non conoscibilità di una norma?
R. No, soltanto l’incertezza oggettiva della norma tributaria non dà luogo all’applicazione di sanzioni. Infatti, l’incertezza oggettiva, si distingue da altre forme, giuridicamente rilevanti, di conoscenza a posizione intermedia tra l’ignoranza e la conoscenza. In particolare, essa di differenzia dalla conoscibilità, o conoscenza potenziale, che, pur collocandosi in un’altra posizione mediana tra ignoranza e conoscenza tout court, è strutturalmente diversa dall’incertezza oggettiva. Infatti, la conoscibilità è lo stato nel quale si trova il soggetto che è ancora ignorante, ma che, impegnandosi nello sforzo di associarsi alla conoscenza di altri ed adottando un idoneo comportamento, può acquisire la conoscenza resagli possibile e transitare dall’ignoranza alla conoscenza effettiva; l’incertezza oggettiva, invece, non è più ignoranza, perché è conoscenza insicura ed equivoca di qualcosa, ma chi si trova calato in essa non è in grado di addivenire ad una conoscenza effettiva, piena e sicura (Cass. sez. trib. 28 novembre 2007 n. 24670).
5.5 D. Quale efficacia assume una sentenza penale passata in giudicato nell’ambito del processo tributario?
R. Il giudicato penale non è suscettibile di spiegare automaticamente efficacia (nella specie in favore del contribuente in quanto pronuncia assolutoria) nel processo tributario al fine di valutare la legittimità ed il merito della pretesa tributaria all’esito dell’attività di accertamento, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento (Cass. sez. trib. 3 marzo 2009 n. 8488). Tuttavia esso costituisce oggetto di valutazione da parte del giudice il quale ben può utilizzarne gli elementi per sostenere il proprio convincimento - autonomamente formatosi nel contesto di causa - sull’insussistenza dei rilievi formulati dall’Amministrazione finanziaria a carico del contribuente (Cass. sez. trib. 5 settembre 2008 n. 22438).
5.6 D. Costituisce o meno causa di nullità della sentenza il compimento, da parte di un componente del collegio giudicante, di atti istruttori in un diverso grado del giudizio?
R. Non costituisce causa di nullità il compimento, da parte di un componente del collegio giudicante, di atti istruttori in un diverso grado del giudizio, costituendo semmai tale circostanza elemento di valutazione ai fini della astensione da parte del giudice o della sua ricusazione ad opera delle parti. In mancanza della prima, le parti devono procedere alla ricusazione, non potendo, di converso, dolersi in seguito della partecipazione del giudice alla decisione.
5.7 D. A fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7?
R. No, tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte (Cass. sez. trib. 28 ottobre 2009 n. 22769; Cass. sez. trib. 9 giugno 2009 n. 13230).
6. Le parti del processo tributario. Legittimazione ad agire e rappresentanza processuale.
6.1 D. Quali sono le conseguenza relative ad un ricorso, nel caso di litisconsorzio necessario, proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivi (ad es. quando il socio di una società di persone impugni un avviso di accertamento della società contestando la qualità di socio)?
R. Tale ricorso apre la strada al giudizio necessariamente collettivo, infatti gli altri soci sono litisconsorzi necessari perché il venir meno di un socio comporta un incremento del loro debito tributario. Il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non sì possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 546/1992). Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 111, c.2, Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche dì ufficio (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).
6.2 D. Quale attività deve porre in essere la Commissione tributaria nel caso di litisconsorzio necessario, qualora tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso?
R. Il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 546/1992, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa commissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario). Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39, c.p.c., anche perché con la proposizione del primo ricorso sorge la necessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica la competenza territoriale, senza che possa opporsi la inderogabilità della stessa, sancita dall’art. 5, c. 1, D.Lgs. 546/1992.
6.3 D. Quale attività deve porre in essere la Commissione tributaria nel caso di litisconsorzio necessario, qualora una o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuta, non l’abbiano impugnato?
R. Il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (art. 14, c. 2, D.Lgs. 546/1992). Ove un litisconsorte necessario, cui non sia stato notificato l’atto impositivo, venga chiamato in giudizio, l’eventuale giudicato favorevole all’Amministrazione sarà a lui opponibile in ordine all’accertamento dei fatti, ma l'Amministrazione non può però procedere all’immediata riscossione del dovuto dovendo previamente notificare (se ancora in termini) un avviso di accertamento. Il litisoconsorte necessario che non abbia tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento a lui notificato e che venga chiamato in giudizio può opporre all’ufficio la sentenza favorevole in sede di impugnazione della cartella esattoriale o di opposizione agli atti esecutivi, con il solo limite dell’irripetibilità di quanto già versato.
6.4 D. Gli enti esponenziali di categorie di contribuenti sono legittimati ad intervenire nelle singole controversie tributarie?
R. No, il D.Lgs. n. 546 del 1992 delinea un processo in cui le sole parti possibili e necessarie sono da un lato l'ente impositore e dall'altro il contribuente, che sia stato il destinatario di uno specifico atto amministrativo, secondo la tipologia indicata nell'art. 19 del decreto legislativo citato, contenente o l'esplicitazione di una richiesta fiscale nei confronti di uno o più soggetti ben individuati o il rifiuto della restituzione di somme richieste da chi le abbia versate o il rifiuto di agevolazioni nei confronti di soggetti specifici. Non vi è quindi spazio per l'intervento di enti esponenziali che si ergano a tutela di una generica ed indefinita categoria di contribuenti; e ciò - in primo luogo - per il motivo che non vi è spazio per la impugnazione diretta di atti che possano coinvolgere un numero indeterminato di soggetti. Infatti il c. 5 dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, stabilisce che le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e resta "salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Dunque gli atti di carattere generale sono bensì autonomamente impugnabili, e la relativa pronuncia avrà efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti, ma questa impugnazione si svolgerà avanti ad un giudice "diverso" rispetto alle Commissioni tributarie e cioè avanti alla giustizia amministrativa. Quindi è davanti alla giustizia amministrativa che si potrà porre il problema della ammissibilità di ricorso proposti da enti esponenziali, oltre che da singoli contribuenti interessati ad uno specifico atto (Cass. sez. trib. 14 marzo 2007 n. 4957).
6.5 D. In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, e comunque del suo scioglimento, la stessa perde la sua qualità di parte del processo tributario in precedenza instaurato?
R. No, la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente la sua estinzione, che, invece, consegue alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa fanno capo, ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso.
La rappresentanza sostanziale e processuale della società, pertanto, permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione e pertanto laddove la stessa è in liquidazione è rappresentata, in quanto tale - in applicazione analogica dell'art. 2456 c.c. - dal liquidatore (Cass. sez. trib. 20 settembre 2006 n. 20377).
6.6 D. La notifica di un ricorso ad un Comune può essere effettuata in persona del dirigente?
R. Deve ritenersi irrituale la notifica del ricorso in persona del dirigente comunale anziché del Sindaco, cui in via esclusiva spetta la rappresentanza del Comune in giudizio, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; né osta a tal fine la previsione statutaria del potere dirigenziale di promuovere le liti e resistere in giudizio, che attiene alla legittimazione processuale e non alla rappresentanza dell'ente in giudizio (Cons. di Stato 25 gennaio 2005 n. 155).
6.7 D. Qualora un contribuente proponga ricorso in commissione tributaria avverso una cartella di pagamento eccependone la nullità per vizi propri e tale ricorso venga notificato oltre che all’Agente della riscossione anche all’Ente locale, quale atteggiamento processuale deve porre in essere quest’ultimo?
R. L’Ente locale dovrà costituirsi in giudizio ed eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel contempo potrà far valere l’eventuale responsabilità dell’Agente in sede di controllo delle comunicazioni di inesigibilità secondo quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 546/1992.
7. Assistenza tecnica
7.1 D. Quali sono le conseguenze del difetto di assistenza tecnica al contribuente nei casi stabiliti dall’art. 12 del D.L.gs. 546/92?
R. In base al sistema delineato dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000, n. 189, l’assistenza di un difensore tecnico non è, nel processo tributario, condizione di ammissibilità degli atti processuali ma è soltanto fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza di detto ordine (Cass. sez. trib. 2 febbraio 2007 n.2281). Pertanto, un’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell’ordine de quo risulterebbe illegittima.
7.2 D. Quali sono le conseguenze della mancata emanazione da parte del giudice tributario dell’invito alla parte di munirsi di assistenza tecnica nei casi stabiliti dall’art. 12 del D.L.gs. 546/92?
R. La mancata emanazione dell’invito sopraindicato può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere adeguatamente assistita, in quanto la parte pubblica non ha un interesse giuridicamente tutelato a rilevarne l’irregolarità. Pertanto non è nulla la sentenza che accolga il ricorso del contribuente senza rilevare il difetto di rappresentanza del contribuente (Cass. sez. trib. 8 febbraio 2008 n. 3051).
7.3 D. Quali sono i limiti relativi al rilascio di una procura priva di qualsiasi cenno alla eventuale proposizione dell'appello.
R. Tale tipo di procura deve intendersi speciale e pertanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo. Ne deriva che la stessa non abilita il difensore - al quale la procura è stata rilasciata - a sottoscrivere il ricorso in appello, in quanto, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è applicabile anche al processo davanti alle Commissioni tributarie l'art. 83, c. 3, c.p.c., per il quale la procura speciale è oggetto di applicazione restrittiva (Cass. sez. trib. 28 maggio 2008 n. 13888).
7.4 D. L’Agente della riscossione può stare in giudizio tramite il proprio legale rappresentante oppure deve farsi rappresentare da difensore tecnico?
R. L’Agente della riscossione deve avvalersi di un professionista abilitato, salvo che la controversia abbia un valore inferiore ad € 2582,23.
In base all’art. 12 c. 1 "le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle Finanze o dall’Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”. Tale principio vale tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dalla parte privata, che qualora attore o appellante siano le altre parti menzionate dall’art. 10 ("l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato") (Cass. sez. trib. 9 ottobre 2009 n. 21459).
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