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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 28 comma 7 - 10: Riduzione fondi enti locali

I commi 7 e 8 recano la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge n. 42/2011 di attuazione del federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali, gestiti dal Ministero dell’interno, dovuti ai comuni e alle province della Regioni Sicilia e Sardegna.

 In particolare, il comma 7 dispone, per i comuni, la riduzione complessiva di 1.450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo perequativo - come determinati in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - nonché a valere sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

 Il comma 8 dispone, per le province, la riduzione complessiva di 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e del Fondo perequativo - come determinati in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province - nonché a valere sui trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

 Si evidenzia che i commi 7 e 8, fanno riferimento agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, nonché ai comuni e alle province delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Per quanto concerne i nuovi Fondi per gli enti locali (Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo perequativo delle province e dei comuni), si ricorda che i provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale hanno determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

In particolare, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono stati soppressi già a decorrere dal 2011, dall’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2001 sul federalismo fiscale municipale; i trasferimenti erariali in favore delle province sono soppressi a decorrere dal 2012, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 68/2011.

A seguito della soppressione dei trasferimenti, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione ai comuni e alle province dell'autonomia di entrata, è stata prevista l’istituzione:

-        del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 23/2011), la cui durata è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 2011, alimentato con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni stessi. Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo, nonché la tempistica di pagamento del Fondo, sono disciplinate dal D.M. Interno 21 giugno 2011.

-        Con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo, si ricorda che l’articolo 13 del provvedimento in esame prevede, ai commi 18 e 19, che, per il triennio 2012-2014, al Fondo confluisca anche il gettito dalla compartecipazione all’IVA attribuita ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011;

-        del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province (art. 21, D.Lgs. n. 68/2011), la cui durata è fissata in un periodo di due anni a decorrere dal 2012, alimentato con quota parte del gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF.

L’istituzione del Fondo perequativo dello Stato per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province è disciplinata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011. Il Fondo perequativo, destinato a sostituire il Fondo sperimentale di riequilibrio, è finalizzato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard. Le modalità di alimentazione del Fondo sono disciplinate dal medesimo articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2001 per quanto concerne le risorse per i comuni, e dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011, per quel che concerne le risorse per le province. 

 Con riferimento ai comuni, peraltro, la riduzione di 1.450 milioni dal 2012 disposta dal comma 7 potrebbe essere considerata ulteriore rispetto alle diminuzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo comunali disposte da altri articoli del decreto-legge in esame, in particolare, dall’articolo 13, comma 17, che ne prevede la riduzione in misura corrispondente al maggior gettito attribuito ai comuni a seguito della nuova disciplina dell’imposta municipale, che la relazione tecnica quantifica in circa 2 miliardi di euro annui a partire dal 2012, e dall’articolo 14, comma 13-bis, che ne prevede la riduzione in misura pari ai maggiori introiti derivanti ai comuni dalla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che la relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013.

Per quanto concerne le province, invece, si ricordano soltanto le norme introdotte dall’articolo 23, comma 19, che, in relazione al trasferimento ai comuni, entro il 30 aprile 2012, delle competenze ora attribuite alle province, dispongono anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite medesime.

 Si ricorda che nel bilancio per il 2012 (legge n. 184/2011) il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale - istituito nel corso dell’esercizio finanziario 2011 con una dotazione di 8.375,9 milioni di euro ai sensi del D.M. Interno 21 giugno 2011 – risulta dotato di 7.963,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014 (capitolo 1350/Interno).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nella legge di bilancio per il 2012, presenta una dotazione di 788 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014 (capitolo 1352/Interno).

 I successivi commi 9 e 10 sono finalizzati a disciplinare i criteri di riparto delle riduzioni dei trasferimenti ai comuni e alle province tra i singoli enti locali.

In particolare, per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia (comma 9).

Per le province, la riduzione viene ripartita in misura proporzionale (comma 10).