La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

Secondo la Corte Costituzionale è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., l'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui prevede che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nella misura del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, con la conseguenza di escludere le pensioni di importo superiore (1.217,00 euro netti) da ogni rivalutazione.

La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del principio di sufficienza della retribuzione e del criterio di adeguatezza. Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione, si impone, senza che se ne possano predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. La disposizione censurata, asserendo il meccanismo perequativo per un'ampia platea di pensionati, si discosta dalla legislazione di riferimento ad essa anteriore e successiva, sia per la durata ultra annuale della misura sia per il coinvolgimento di trattamenti previdenziali di importo non particolarmente elevato. In tal modo, il legislatore ha valicato i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, perché si è limitato a richiamare genericamente la "contingente situazione finanziaria", senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.), e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e, al contempo, attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. - Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di analoga norma in materia di azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici medio-alti, superiori a cinque volte il trattamento minimo, v. la citata ordinanza n. 256/2001. - Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di analoga norma che prevede l'azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato, superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS, v. la citata sentenza n. 316/2010, ove è evidenziata la discrezionalità del legislatore in materia, sia pure nel rispetto del principio costituzionale di proporzionalità e di adeguatezza delle pensioni. - Sull'applicabilità del principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita, v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 116/2013. - Nel senso che, nell'applicazione del criterio di proporzionalità e di adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, è inibita al legislatore l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli, v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 316/2010. - Per una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire una particolare protezione per il lavoratore, v. la citata sentenza n. 26/1980. - Nel senso che la proporzionalità e l'adeguatezza non devono sussistere solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in considerazione dei mutamenti del potere d'acquisto della moneta, senza l'automatica coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, essendo riservata al legislatore la possibilità di attuare, in va graduata, tali termini, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 316/2010, 106/1996, 173/1986, 26/1980, 46/1979, 176/1975 e la citata ordinanza n. 383/2004. - Sull'esigenza di assicurare un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo, ai sensi dell'art. 36 Cost., v. le citate sentenze nn. 30/2004 e 501/1988. - Per l'affermazione che il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona, fermo il limite della ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 316/2010 e 226/1993. - Per l'affermazione che la disciplina della previdenza complementare, benché non incida in via diretta ed immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest'ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali, v. la sentenza n. 393/2000. - Nel senso che non è ammissibile un intervento legislativo peggiorativo, in misura notevole e in maniera definitiva, del trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo successivo necessario alla cessazione della propria attività, v. la citata sentenza n. 349/1985. - Sul nesso inscindibile tra l'art. 36, primo comma, e l'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 441/1993. - Nel senso che il legislatore è chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, con il vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni, v. la citata sentenza n. 226/1993. - Per l'affermazione che l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 costituisce una "puntualizzazione tecnica" dell'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 26/2013.

 

La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: effetti redistributivi e di finanza pubblica

 

 

 

INPS -   Direzione Centrale Pensioni - Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 - Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

2. Finalità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015

3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1

Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2

Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.

In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:

  • al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
  • al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS

20% del 40%

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo

20% del 20%

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo

20% del 10%

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

Nessun aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS

50% del 40%

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo

50% del 20%

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo

50% del 10%

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

Nessun aumento

L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.

4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1.

Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

L’Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.


5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo 18, comma 3

Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del 2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell’articolo 18, in base al quale “a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3

 

Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.

Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.

Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

 

Direzione Centrale Pensioni - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Roma, 27-07-2015 - Messaggio n. 4993 - Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015. Pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2015

Premessa

Con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015 sono state fornite le prime istruzioni applicative dell’articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n.65, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015. Con il presente messaggio si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi della norma in esame all’indomani della sua conversione in legge.

Si rammenta che la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

Il predetto decreto è stato poi convertito con la legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla G.U. n. 166 del 20 luglio 2015.

In sede di conversione sono state apportate modifiche al comma 1 e 2 dell’articolo in esame.

In particolare, il comma 1 è stato modificato aggiungendo al citato articolo 24 anche il comma 25 ter, che recita: “Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.”

Tale modifica, che precisa il raccordo tra la disposizione del novellato comma 25 e il comma 25bis e il portato di quest’ultimo comma, era di fatto già stata recepita nelle istruzioni fornite con la circolare n. 125.

La modifica apportata al comma 2 fa rientrare, invece, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive nell’alveo delle prestazioni che devono essere sempre considerate ai fini dell’attribuzione della perequazione cumulata. Pertanto, degli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive si deve tenere conto non solo in fase di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, ma anche a regime in sede di rinnovo delle pensioni.

1 Criteri applicativi

La disposizione in oggetto ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione, che sono quelle il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013 (comma 25), nel 2014 e nel 2015 (comma 25 bis, lettera a), a decorrere dal 2016 (comma 25 bis, lettera b).

Il calcolo deve essere, quindi, effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente:

  • per il 2012 e il 2013;
  • per il 2014 e 2015;
  • dal 2016.

 

1.1 Rivalutazione per gli anni 2012 e 2013

Come indicato rispettivamente nelle circolari n. 10 del 2 febbraio 2012, e n. 149 del 28 dicembre 2012, per gli anni 2012 e 2013 ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il minimo perequato non è stata a suo tempo attribuita alcuna rivalutazione.

La rivalutazione automatica prevista dal D.L. 65 per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta con riferimento al trattamento complessivo derivante dalla somma di tutti i trattamenti facenti capo allo stesso soggetto.

Il trattamento complessivo viene inquadrato nella fascia di riferimento prevista, e ad esso viene applicato per l’intero importo un unico coefficiente di rivalutazione, come riepilogato nelle tabelle seguenti.

Fasce trattamento complessivo

% indice perequazione da attribuire

Fino a 3 volte il TM

100

Da 3 TM a 3 TM perequato

Importo garantito

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

40

Da 4 TM a 4 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

20

Da 5 TM a 5 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

10

Da 6 TM a 6 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 6 volte il TM

Zero

Come noto, l’originario articolo 24, comma 25, prevedeva una fascia di garanzia, applicata quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Questa regola è stata reiterata anche dal provvedimento in esame. Pertanto, sono state ridefinite le cosiddette “fasce di garanzia” che sono riportate nell’allegato 1 per ciascuno dei moduli di ricostituzione.

A titolo meramente indicativo, si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo di perequazione prevista dalla norma in esame per gli anni 2012 e 2013; il calcolo è applicato a trattamenti di pensione rispettivamente dell’importo di euro 1500, 2000 e 2500, i quali si collocano all’interno delle prime tre fasce, e viene indicato il relativo aumento mensile:

Anno

Perequazione in applicazione del DL 65/2015

Mensile attuale

Aumento mensile

Mensile da perequare

Calcolo

Mensile perequato

PRIMA FASCIA (fra 3TM e 4TM)

2012

1.500,00

1.500,00 * 0,0108

1.516,20

1.500,00

16,20

2013

1.516,20

1.516,20 * 0,0120

1.534,40

1.500,00

34,40

SECONDA FASCIA (fra 4TM E 5TM)

2012

2.000,00

2.000,00 * 0,054

2.010,80

2.000,00

10,80

2013

2.010,80

2.010,80 * 0,060

2.022,87

2.000,00

22,87

TERZA FASCIA (fra 5TM E 6TM)

2012

2.500,00

2.500,00 * 0,027

2.506,75

2.500,00

6,75

2013

2.506,75

2.506,75 * 0,030

2.514,28

2.500,00

14,28

1.2 Rivalutazione per gli anni 2014 e 2015

Dal 2014 la rivalutazione, era stata già nuovamente attribuita anche ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo. Le regole di rivalutazione, stabilite dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del 2013, sono rimaste immutate.

Gli importi delle pensioni comprese fra tre e sei volte il minimo vengono incrementati negli anni 2014 e 2015 per effetto della perequazione che gli stessi subiscono nel 2012 e nel 2013, ai sensi dell’articolo 24, comma 25 bis, lettera a), della legge n. 214 del 2011.

Quest’ultima disposizione prevede che per determinare gli importi da mettere in pagamento nel 2014 e 2015 a titolo di arretrati e di nuovo rateo pensionistico la perequazione sia attribuita nel 2012 e nel 2013 secondo gli indici della seguente tabella:

Fasce trattamento complessivo

% indice perequazione da attribuire

Fino a 3 volte il TM

100

Da 3 TM a 3 TM perequato

Importo garantito

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

8

Da 4 TM a 4 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

4

Da 5 TM a 5 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

2

Da 6 TM a 6 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 6 volte il TM

Zero

Alle pensioni interessate verrà attribuito fino al mese di luglio 2015 un arretrato dato dalla differenza fra il nuovo importo di pensione (maggiore in conseguenza del fatto che l’importo di partenza su cui sono state applicate le regole di perequazione di cui alla legge n. 147 del 2013 è più alto di quello originario) e gli importi già corrisposti, mentre la rata di pensione verrà adeguata dal mese di agosto e fino al 31 dicembre 2015.

Di seguito l’esempio di calcolo degli arretrati 2014 e 2015 e del nuovo rateo a partire da agosto 2015 per pensioni di importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all’interno di ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. Si precisa che il calcolo è stato sviluppato attribuendo all’anno 2015 la perequazione previsionale dello 0,3%, come effettuato in sede di rinnovo per il 2015.

Anno

Perequazione in applicazione del DL 65/2015

Mensile attuale

Aumento mensile

Mensile da perequare

Calcolo

Mensile perequato

PRIMA FASCIA (fra 3TM e 4TM)

2012

1.500,00

1.500,00 * 0,00216

1.503,24

1.500,00

-

2013

1.503,24

1.503,24 * 0,00240

1.506,85

1.500,00

-

2014

1.506,85

1.506,85 * 0,01045

1.522,60

1.515,68

6,92

2015

1.522,60

1.522,60 * 0,00285

1.526,94

1.520,00

6,94

SECONDA FASCIA (fra 4TM E 5TM)

2012

2.000,00

2.000,00 * 0,00108

2.002,16

2.000,00

-

2013

2.002,16

2.002,16 * 0,00120

2.004,57

2.000,00

-

2014

2.004,57

2.004,57 * 0,00825

2.021,11

2.016,50

4,61

2015

2.021,11

2.021,11 * 0,00225

2.025,66

2.021,04

4,62

TERZA FASCIA (fra 5TM E 6TM)

2012

2.500,00

2.500,00 * 0,00054

2.501,35

2.500,00

-

2013

2.501,35

2.501,35 * 0,00060

2.502,86

2.500,00

-

2014

2.502,86

2.502,86 * 0,00550

2.516,63

2.513,75

2,88

2015

2.516,63

2.516,63 * 0,00150

2.520,41

2.517,53

2,88

1.3 Rivalutazione a partire dall’anno 2016

A partire dall’anno 2016 gli importi che saranno messi in pagamento saranno funzione della perequazione attribuita ai sensi dell’articolo 24, comma 25 bis, lettera b), della legge n. 214 del 2011, nel biennio 2012-2013 e della perequazione attribuita negli anni 2014 e 2015 secondo le regole già in vigore e stabilite con la citata legge n. 147 del 2013.

I nuovi indici di perequazione per gli anni 2012 e 2013 che produrranno effetti a partire dal 2016 sono i seguenti:

Fasce trattamento complessivo

% indice perequazione da attribuire

Fino a 3 volte il TM

100

Da 3 TM a 3 TM perequato

Importo garantito

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

20

Da 4 TM a 4 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

10

Da 5 TM a 5 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

5

Da 6 TM a 6 TM perequato *

Importo garantito

Oltre 6 volte il TM

Zero

Di seguito l’esempio di calcolo dell’importo della pensione a partire dal 2016 per pensioni di importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all’interno di ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. L’esempio è stato sviluppato attribuendo all’anno 2016 una perequazione previsionale dello 0,4% e calcolando il 2015 sulla base della perequazione definitiva allo 0,2%, così come avverrà al rinnovo per l’anno 2016.

Anno

Perequazione in applicazione del DL 65/2015

Mensile attuale

Aumento mensile

Mensile da perequare

Calcolo

Mensile perequato

PRIMA FASCIA (fra 3TM e 4TM)

2012

1.500,00

1.500,00 * 0,00540

1.508,10

1.500,00

-

2013

1.508,10

1.508,10 * 0,00600

1.517,15

1.500,00

-

2014

1.517,15

1.517,15 * 0,01045

1.533,01

1.515,68

-

2015

1.533,01

1.533,01 * 0,00190

1.535,93

1.520,00

-

2016

1.535,93

1.535,93 * 0,00380

1.541,77

1.524,84

17,43

SECONDA FASCIA (fra 4TM E 5TM)

2012

2.000,00

2.000,00 * 0,00270

2.005,40

2.000,00

-

2013

2.005,40

2.005,40 * 0,00300

2.011,42

2.000,00

-

2014

2.011,42

2.011,42 * 0,00825

2.028,02

2.016,50

-

2015

2.028,02

2.028,02 * 0,00150

2.031,07

2.019,53

-

2016

2.031,07

2.031,07 * 0,00300

2.037,17

2.025,59

11,58

TERZA FASCIA (fra 5TM E 6TM)

2012

2.500,00

2.500,00 * 0,00135

2.503,38

2.500,00

-

2013

2.503,38

2.503,38 * 0,00150

2.507,14

2.500,00

-

2014

2.507,14

2.507,14 * 0,00550

2.520,93

2.513,75

-

2015

2.520,93

2.520,93 * 0,00100

2.523,46

2.516,27

-

2016

2.523,46

2.523,46 * 0,00200

2.528,51

2.521,31

7,20

2 Cumulo perequativo (art. 1, comma 2)

Come già rappresentato nella circolare n. 125 del 2015, l’importo di perequazione da riconoscere in applicazione della normativa in oggetto è funzione di tutti i trattamenti pensionistici. La norma originaria del decreto legge stabiliva, inoltre, che a questo cumulo perequativo partecipassero anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

La legge di conversione ha novellato l’articolo 1, comma 2, del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, integrando l’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998: “All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».

Per effetto della legge di conversione, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive rientrano a regime nella disciplina della perequazione cumulata.

In attesa di definire con gli Enti erogatori le informazioni relative agli importi corrisposti e le modalità di loro trasmissione, sono stati esclusi dalla lavorazione in argomento i soggetti risultanti titolari di vitalizio derivante da carica elettiva.

3 Corresponsione degli arretrati – articolo 1, comma 3

Il decreto prevede che le somme arretrate siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015 (art. 1, comma 3).

Le somme arretrate vengono assoggettate alla tassazione con i criteri ordinari e quindi l’arretrato calcolato fino al 31 dicembre 2014 è assoggettato a tassazione separata, mentre quello relativo al corrente anno è assoggettato a tassazione ordinaria.

Al fine di rispettare il termine del 1° agosto 2015 stabilito dalla disposizione in oggetto per avviare la corresponsione delle somme da riconoscere ai pensionati, è stata predisposta un’applicazione dedicata off line che, per tutte le linee delle gestioni private, pubbliche e spettacolo e sport, in attesa di adeguare tutte le procedure di calcolo centrale alle complesse operazioni di ricostituzione richieste dalla norma in esame, ha permesso di:

a) effettuare le rivalutazioni;

b) quantificare gli arretrati per gli anni 2012 e 2013;

c) quantificare gli arretrati da attribuire per gli anni 2014 e 2015 sulla base del risultato del punto c;

d) quantificare l’importo spettante per gli anni 2012, 2013, 2014 fino ad agosto 2015 compreso (quest’ultima mensilità verrà, quindi, fittiziamente riconosciuta come parte integrante degli arretrati, pur essendo a tutti gli effetti un adeguamento dell’importo della pensione).

Come già precisato, il cumulo perequativo è calcolato sulla base dei trattamenti facenti capo allo stesso soggetto e memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.

L’importo del conguaglio descritto al punto e) è stato consegnato alle gestioni proprietarie per la relativa trattazione (inserimento nel database, tassazione, creazione della cedola di agosto 2015).

4 Caricamento delle informazioni

Si descrivono le modalità di caricamento e trattazione nelle gestioni proprietarie del conguaglio elaborato dalla procedura off line.

4.1 Gestioni private

Per le pensioni interessate dalla lavorazione centrale sono state inserite nel database le seguenti informazioni:

  • movimentazione: rigo GP1 (01) FMPNTIP=1 CMPNTIP= QF Applicazione sentenza C.C. 70/2015

  • codice diario, con indicazione dell’importo complessivo lordo corrisposto per anni precedenti e anno corrente:

01.07.2015 1364 0004 APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015

AC=00000XX.YY AP=0000XXX.YY;

  • scrittura del bonus lordo annuale calcolato dalla procedura off line: 4 occorrenze una per ciascun anno, nei campi

    -- GP1AXB1E per il 2012

    -- GP1AXB2E per il 2013

    -- GP1AXB3E per il 2014

    -- GP1AXB4E per il 2015 (da gennaio ad agosto compreso

Questi campi non saranno sovrascritti da eventuali successivi ricalcoli del bonus derivanti da ricostituzione;

  • per mantenere l’evidenza contabile delle somme corrisposte a titolo di sentenza C.C. 70/2015 è stato inoltre creato il nuovo fondo interno 171 = “Applicazione Sentenza C.C. 70/2015”.
  • Per la gestione del conguaglio è stato previsto il nuovo codice

864: “Credito Sentenza C.C. 70/2015”.

  • Sono in corso di aggiornamento i campi GP5/6 KC05, KC04, KC10 degli anni interessati (dal 2012 al2015) con inserimento:

    -- del fondo 171 per tutti i mesi interessati dalla rivalutazione, da gennaio 2012 in poi;

    -- del mese 9/2015 senza il fondo e con mensile precedente.

4.2 Gestioni pubbliche

Per la gestione del conguaglio in oggetto è stato previsto il codice BP, che opera la trattenuta IRPEF sulla base dell’impostazione del flag di tassazione.

Le attività eseguite sono le seguenti:

  • caricamento del conguaglio lordo nella sezione assegni tassabili e non tassabili (per le pensioni in pagamento su GPP - maschera 100);
  • scrittura del bonus lordo annuale calcolato dalla procedura off line:

    -- una occorrenza per l’arretrato relativo agli anni 2012, 2013, 2014;

    -- una occorrenza per l’arretrato relativo al periodo 1-1/31-7/2015

    -- una occorrenza per la voce corrente che verrà pagata dal 1° agosto 2015.

  • tassazione delle voci inserite.

Questi importi non saranno sovrascritti da eventuali successivi ricalcoli del bonus in ricostituzione.

4.3 Gestioni spettacolo e sport

Per la gestione del conguaglio in oggetto sono stati previsti due codici credito: CS11 (arretrato tassazione separata) e CC11 (arretrato tassazione corrente).

Le attività effettuate sono le seguenti:

  • caricamento del conguaglio lordo su area crediti e debiti – mappa PNCTA1;
  • scrittura del bonus lordo annuale calcolato dalla procedura off line: 4 occorrenze, una per ciascun anno (2012, 2013, 2014 e 2015 – per quest’ultimo gennaio/agosto compreso) nell’area crediti e debiti;
  • elaborazione del bonus con variazione 518 sulla cedola di agosto 2015 e relativa tassazione.

Questi importi non saranno sovrascritti da eventuali successivi ricalcoli del bonus in ricostituzione.

5 Casellario Centrale Pensioni. Fornitura dei dati agli Enti

La rivalutazione non è stata calcolata per gli enti diversi da INPS.

Con l’elaborazione annuale per art. 8 della legge 314/1997 e 34 della legge 448/1998 il Casellario ha comunicato agli enti i dati utili alla rivalutazione degli ultimi quattro anni.

Gli enti opereranno autonomamente per il calcolo e l’erogazione delle differenze sui propri trattamenti.

Occorre fornire agli Enti l’indicazione di cosa forniamo e quali attività devono compiere.

Agli enti vengono forniti:

  • il mensile di dicembre 2011 preso a base della perequazione;
  • gli importi effettivamente pagati negli anni 2012-2015 (criteri ante sentenza)
  • per ogni soggetto, l’indice di rivalutazione attribuito prima dell’applicazione del D.L 65/2015, per ciascun anno dal 2012 al 2015.

Sulla scorta di queste informazioni ciascun Ente deve:

  • inquadrare la pensione (trattamento complessivo dei soggetti) della fascia di riferimento (fra 3TM perequato e 4 TM; fra 4TM perequato e 5TM; fra 5TM perequato e 6TM)
  • procedere alla trattazione con i criteri indicati nella circolare n.125/215.

6 Procedura di consultazione

E’ in corso di predisposizione una applicazione, da mettere a disposizione delle sedi e dei cittadini, che illustra lo sviluppo del calcolo della rivalutazione per ciascuna pensione. L’applicativo opera con aggancio alla procedura off line e sarà disponibile al seguente percorso:

ProcessiàAssicurato PensionatoàPagamenti Pensioni e Prestazioni non pensionisticheàConsultazione Applicazione Sentenza C.C. 70/2015.

7 Comunicazioni

Sulla cedola di agosto di tutte le pensioni interessate all’applicazione del decreto legge n. 65/2015 sarà inserita la voce “APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015”.

Le Sedi della gestione pubblica visualizzeranno il codice “BP”.

Per le pensioni di gestione spettacolo e sport la suddetta voce, presente sulla cedola di agosto, sarà visualizzata alla colonna “crediti” del Mod. ObisM anno 2015.

Si segnala che per alcune casistiche non è stato possibile procedere alla quantificazione del conguaglio con la procedura off-line descritta nel presente messaggio. In particolare, si tratta principalmente di pensioni ai superstiti per le quali si è verificata la perdita di uno o più contitolari, ovvero casi in cui vi sia stata la liquidazione di un supplemento di pensione.

A tale proposito, per agevolare la comunicazione con l’utenza sarà messa a disposizione la lista delle pensioni scartate nella stessa procedura di consultazione di cui al punto 6).

8 Ratei agli eredi

Vengono rivalutate con modalità automatica le pensioni vigenti e pertanto, anche le pensioni ai superstiti, sia indirette che reversibili.

Non vengono rivalutate in modo automatico le pensioni eliminate.

Pertanto, in tal caso, per ottenere le differenze spettanti è necessario produrre apposita domanda di rateo. Ciò vale anche nel caso di eliminazione della pensione per decesso. La domanda va presentata dagli eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già liquidato il rateo maturato e non riscosso.

Si ricorda che la presentazione delle domande di rateo deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando le procedure già esistenti. Non verranno prese in considerazione altre modalità di presentazione.

Per le pensioni delle gestioni private e di spettacolo e sport può essere indicato nelle note: ratei per sentenza Corte Costituzionale 70/2015.

Le pensioni ai superstiti derivanti dalle suddette prestazioni interessate al ricalcolo per applicazione della sentenza saranno rideterminate d’ufficio con elaborazione centrale.

Pertanto, nessuna domanda di ricostituzione dovrà essere presentata per queste ultime prestazioni.