Permessi di costruire

L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote.

La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente,, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), per cui
ACCERTAMENTO: accertata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso
IMPUTAZIONE: imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso

la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. ACCERTAMENTO:accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori
IMPUTAZIONE: imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota.

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del

DPR. 380/2001

ACCERTAMENTO sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso
IMPUTAZIONE: imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere.

Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche) . Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015