ACCRUAL - ITAS 6 – Accordi per servizi in concessione: concedente

Premessa

1 Il presente standard disciplina il trattamento contabile degli accordi per servizi in concessione da parte di un’amministrazione in qualità di concedente, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Definizioni

 

I termini seguenti vengono usati nel presente standard con i significati indicati. 
Un accordo vincolante è un contratto o altro accordo che conferisce alle parti diritti e obblighi simili a quelli che si instaurerebbero mediante la forma contrattuale.

L’amministrazione concedente è quella che conferisce al concessionario il diritto di utilizzare l’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione.

Un accordo per servizi in concessione è un accordo vincolante tra un’amministrazione concedente e un concessionario in cui quest’ultimo:
a) utilizza l’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione per fornire un servizio pubblico per conto dell’amministrazione concedente, per un determinato periodo di tempo, e
b) riceve un corrispettivo per i servizi che fornisce per il periodo di durata dell'accordo.

L’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione è l’immobilizzazione o l’insieme delle immobilizzazioni utilizzate per fornire servizi pubblici nell’ambito di un accordo per servizi in concessione che:
a) è fornita dal concessionario e che
i. il concessionario costruisce, sviluppa o acquisisce da terzi, o
ii. consiste in un'attività esistente del concessionario;
oppure
b) è fornita dall’amministrazione concedente e che
i. consiste in un'attività esistente della concedente, o
ii. rappresenta una miglioria ad opera del concessionario su un’attività esistente della concedente.

Il concessionario è il soggetto che utilizza l’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione per fornire servizi pubblici, fermo restando il controllo della stessa da parte dell’amministrazione concedente.

Per controllo dei servizi in concessione si intende il potere dell'amministrazione concedente, nell’ambito dell’accordo per servizi in concessione, di stabilire:
a) quali servizi il concessionario deve fornire mediante l’utilizzo dell'attività patrimoniale,
b) a chi devono essere forniti i servizi, e
c) la tariffa o il prezzo dei servizi, ovvero i criteri per determinare gli stessi.

Il controllo dell’attività patrimoniale da parte dell’amministrazione concedente si ha quando quest’ultima:
a) controlla i servizi in concessione; e
b) controlla – tramite la proprietà o altro valido titolo giuridico – qualsiasi interessenza residua nell'attività patrimoniale alla scadenza del periodo dell'accordo.

Il costo di sostituzione è il costo minimo che l’amministrazione dovrebbe sostenere per sostituire il potenziale di servizio di un’attività (comprensivo del valore che l’amministrazione otterrà dall’alienazione dell’attività al termine della sua vita utile) alla data del bilancio di esercizio.

Per interessenza residua si intende il valore corrente dell’attività patrimoniale nelle condizioni previste al termine dell’accordo per la gestione di servizi in concessione.

Ambito di applicazione

 

3 Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente standard prevedono che il concessionario fornisca, per conto dell’amministrazione concedente, servizi pubblici mediante l’utilizzo di un’attività patrimoniale destinata alla fornitura dei servizi in concessione.

4 Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente standard gli accordi che non prevedono la fornitura di servizi pubblici o che non prevedono il controllo dell’attività patrimoniale da parte dell’amministrazione concedente.

 

Rilevazione iniziale e valutazione di un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione

 

5 L’amministrazione concedente rileva l’immobilizzazione fornita dal concessionario, ovvero le migliorie ad una propria immobilizzazione esistente, come un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione se l’amministrazione stessa:
a) controlla la tipologia di servizi forniti dal concessionario con l’utilizzo dell’attività patrimoniale, i fruitori dei servizi e la relativa tariffa o prezzo; e
b) controlla – tramite la proprietà o altro valido titolo giuridico – qualsiasi interessenza residua nell'attività patrimoniale alla scadenza del periodo dell'accordo.
La condizione di cui al punto b) non si applica quando la vita utile dell’attività patrimoniale utilizzata in un accordo per servizi in concessione corrisponde o è inferiore alla durata della concessione stessa.

6 L‘attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione è rilevata nel momento nel quale l’amministrazione concedente ne acquisisce il controllo.

7 Ai fini della rilevazione iniziale, il valore dell’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione è determinato secondo quanto previsto nel paragrafo 13 o nel paragrafo 18.

8 Qualora un’attività patrimoniale esistente dell’amministrazione concedente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), la concedente riclassifica tale attività patrimoniale come un'attività relativa ai servizi in concessione. In tal caso, l’attività è valutata in conformità all’ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali o all’ITAS 5 - Immobilizzazioni immateriali.

9 Dopo la rilevazione iniziale o la riclassificazione, le attività patrimoniali relative ai servizi in concessione costituiscono una classe di attività distinta e ad esse si applicano, in relazione alla natura dell’immobilizzazione, le disposizioni previste dall’ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali o dall’ITAS 5 - Immobilizzazioni immateriali.

Rilevazione iniziale e valutazione di passività

 

10 Se l’amministrazione concedente rileva un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione, allora rileva anche una passività. La concedente non rileva una passività quando una sua attività patrimoniale esistente è riclassificata come attività patrimoniale relativa a servizi in concessione, in conformità al paragrafo 8.

11 La passività è inizialmente valutata come previsto nei successivi paragrafi 13 e 18. La passività è diminuita dell’importo degli eventuali pagamenti già effettuati dalla amministrazione concedente al concessionario.

12 Sulla base dei termini dell’accordo vincolante, la concedente remunera il concessionario attraverso una o più delle seguenti modalità:
a) effettuando pagamenti al concessionario (modello della “passività finanziaria”);
b) conferendo al concessionario (modello del "conferimento di un diritto al concessionario"):
i. il diritto di conseguire ricavi da terzi che utilizzano l’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione, oppure
ii. il diritto a utilizzare un’altra attività generatrice di ricavi.

Modello della passività finanziaria

 

13 La passività rilevata secondo quanto previsto nel paragrafo 10 è contabilizzata come una passività finanziaria nel caso in cui l’amministrazione concedente abbia un obbligo incondizionato a pagare il concessionario per la costruzione, lo sviluppo, l’acquisizione o la miglioria di un’attività relativa a servizi in concessione.
L’obbligazione finanziaria assunta, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, è pari al valore attuale dei pagamenti futuri.
Il valore attuale è determinato con riferimento al momento di rilevazione iniziale della passività, utilizzando il tasso di attualizzazione applicabile a passività di durata simile secondo quanto disciplinato dall’ITAS 11 - Strumenti finanziari.
Il valore dell’attività patrimoniale realizzata e resa disponibile dal concessionario è pari all’obbligazione finanziaria assunta, sommata ai pagamenti eventualmente già effettuati.

14 L’amministrazione concedente ha un obbligo incondizionato di pagamento al concessionario se, nell’ambito dell’accordo vincolante, ha garantito di corrispondergli:
a) importi specificati o determinabili; o
b) l’eventuale differenza negativa tra gli importi che il concessionario ha ricevuto dagli utenti del servizio pubblico e gli importi di cui alla lettera a).

15 L’amministrazione concedente contabilizza separatamente i pagamenti al concessionario, a seconda della loro sostanza economica, come:
a) una riduzione nella passività rilevata in base al paragrafo 10;
b) un costo finanziario;
c) un costo relativo al canone per i servizi resi dal concessionario.

16 I costi finanziari e i costi per i servizi resi dal concessionario nell’ambito di un accordo per servizi in concessione costituiscono costi di esercizio.

17 Qualora, nell’ambito dell’accordo vincolante, i pagamenti relativi all’attività patrimoniale e quelli relativi al canone per i servizi resi dal concessionario non siano separatamente identificabili, si provvede avvalendosi di tecniche di stima. Di tali tecniche di stima e dei relativi risultati si dà informazione nella nota integrativa.

Modello del conferimento di un diritto al concessionario

 

18 Se l’amministrazione concedente non ha un obbligo di pagamento al concessionario per la costruzione, lo sviluppo, l’acquisizione o la miglioria di un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione e, invece, conferisce al concessionario il diritto di percepire ricavi dagli utenti del servizio o da un'altra attività generatrice di ricavi, l’amministrazione concedente, nell’ambito del rapporto di scambio che così si viene a determinare, contabilizza la passività, rilevata in base al paragrafo 10, per un importo pari al valore di mercato o, in sua mancanza, al costo di sostituzione dell’attività patrimoniale realizzata e resa disponibile dal concessionario.

19 L’amministrazione concedente rileva i ricavi relativi al diritto conferito al concessionario e riduce la passività, rilevata in conformità al paragrafo 18, in base alla sostanza dell’accordo per servizi in concessione.

20 Se l’amministrazione concedente assolve all’obbligo di pagamento al concessionario per la costruzione, lo sviluppo, l'acquisizione o la miglioria di un'attività relativa a servizi in concessione in parte assumendo una passività finanziaria e in parte conferendo un diritto al concessionario, è necessario che ciascuna parte della passività totale, rilevata in base al paragrafo 10, sia contabilizzata separatamente. 

Altre passività, passività potenziali e attività potenziali

 

21 L’amministrazione concedente contabilizza le eventuali altre passività, le passività potenziali e le attività potenziali derivanti da un accordo per servizi in concessione in conformità all’ITAS 11 - Strumenti finanziari e all’ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali.

Altri ricavi 

 

22 L’amministrazione concedente contabilizza i proventi ed i ricavi risultanti da un accordo per servizi in concessione, diversi da quelli specificati nei paragrafi precedenti, in conformità all’ITAS 9 – Ricavi e proventi.

Presentazione in bilancio e informazioni integrative

 

23 L’amministrazione concedente presenta le informazioni nei prospetti contabili del bilancio di esercizio secondo quanto indicato dall’ITAS 1 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio.

24 Nel determinare l’informativa da inserire in nota integrativa, si considerano tutti gli aspetti degli accordi per servizi in concessione. In ciascun esercizio, l’amministrazione concedente indica le seguenti informazioni relative ad accordi per servizi in concessione:
a) una descrizione dell’accordo;
b) le condizioni significative dell’accordo che potrebbero influenzare l’importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri;
c) la tipologia e la dimensione di:
i. diritti a utilizzare determinate attività patrimoniali;
ii. diritti a esigere dal concessionario la prestazione di determinati servizi con riferimento all'accordo per servizi in concessione;iii. attività patrimoniali relative a servizi in concessione rilevate come attività patrimoniali nel corso dell’esercizio, incluse le attività già nella disponibilità del concedente riclassificate come attività patrimoniali relative a servizi in concessione;
iv. diritti a ricevere specifiche attività patrimoniali alla scadenza dell’accordo per servizi in concessione;
v. opzioni di rinnovo e di cessazione anticipata dell’accordo;
vi. obblighi a fornire al concessionario l’accesso alle attività patrimoniali relative a servizi in concessione o ad altre attività generatrici di ricavi; e
vii. altri diritti e obblighi;
d) le modifiche dell’accordo intervenute nel corso dell’esercizio;
e) le tecniche di stima applicate e i risultati della valutazione di cui al paragrafo 17.

25 L’informativa da prodursi in conformità al paragrafo 24 è fornita singolarmente per ciascun accordo per servizi in concessione, qualora rilevante, e in forma aggregata per gli accordi per servizi di natura simile.

 

 

 

 

 

 


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