DIRITTI REALI DI GODIMENTO

 

I diritti reali di godimento sono i diritti soggettivi che attribuiscono al titolare un potere immediato ed assoluto sulla cosa, distinguendosi in ius in re propria (diritto di proprietà ex art. 832 c.c.) e ius in re aliena. Questi ultimi, in particolare, sono diritti reali su cosa altrui (c.d. diritti limitati) che limitano il contenuto del diritto del proprietario.

I diritti reali possono essere diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca), che attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto agli altri creditori, il ricavato dell’alienazione forzata del bene, qualora l’obbligo garantito rimanga inadempiuto, ovvero diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù), i quali attribuiscono al titolare il diritto di trarre dal bene talune delle utilità che lo stesso è in grado di fornire.

Secondo l’impostazione tradizionale, i diritti reali di godimento presentano i seguenti connotati:

  • immediatezza: si tratta della possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza la necessità di cooperazione di terzi;

  • assolutezza: consiste nel dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto nonché nella possibilità per il titolare di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto (efficacia erga omnes);

  • inerenza: il diritto è opponibile a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa.

Nonostante la legge taccia sul punto, si ritiene che i diritti reali siano tassativi, ossia costituiscano un numerus clausus, e tipici, nel senso che i privati non possono modificarne il contenuto essenziale.

 

 

 

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