Inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate - nota prot. n. 225928 del 12 settembre 2023
L’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse de- centrate trova fondamento nel combinato disposto: - dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabi- La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente lisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante con- tratti collettivi (...)”; - dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzio- ni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo ri- sorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trat- tamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle me- desime disposizioni di legge”.
Oggetto: Richiesta di parere in riferimento all’interpretazione dell’art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.
Si fa riferimento alla nota indicata a margine con cui codesto Comune chiede se, in re- lazione all’articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l’incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”, sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (...) essendo erogati direttamente al personale dipendente”.
In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.
Ciò premesso, l’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse de- centrate trova fondamento nel combinato disposto:
- dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)”;
- dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzio- ni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo ri- sorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trat- tamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle me- desime disposizioni di legge”. Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate. Il Ragioniere Generale dello Stato